CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38317/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinan a irri nignata. 1. Ritenuto che le censure articolate nell'unico motivo di im ugna ?ione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto so ecití: no, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pon gono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. E' pacifico in tema di affidamento in prova che, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irro gata a pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità d I sog getto, per la concessione delle misure alternative è, tuttavia, necessaria la v luta2lone della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indisp ansatile, ai fini della valutazione sia dell'adeguatezza del beneficio alla risoci lizza ione del condannato sia della idoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva, resa ne anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di acc ,rtan non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi pwitivi. Non può r4e19-i@der-64,, invece, pretendersi la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, d ìi risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto proc !sso ;:ritico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277 24; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). Il Tribunale di sorveglianza, nell'esaminare le informazioni e le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, ion , in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è ten ito spltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisio le al e istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo il crit3rio della gradualità nella concessione di benefici penitenziari che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017, Arzu, Rv. ;700] 6); detto criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, r sponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzio e cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risulta docJmentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689/99 del 18/11/1998 Foti, Rv. 212794). 1.2. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli ill istrat principi. Nell'ambito dei poteri di valutazione discrezionale in ordine alla c nce sione dei benefici di cui al capo VI della legge 26.7.1975 n. 354, ha ritenut ) il o: ndannato non meritevole della concessione dell'affidamento in prova al servizio soc iale bensì della misura più contenitiva della detenzione domiciliare per la con ,reta inidoneità di quella più ampia ad impedire la commissione di nuovi fatti illeci i, oli re che ad agevolare il suo reinserimento sociale, ragionevolmente appr azzar do come elementi fondanti la prognosi negativa, oltre alla gravità del reat ogs; etto della condanna in esecuzione, peraltro commesso in epoca non risalente sia i mancato avvio di un serio e consolidato processo di revisione critica del p ssatc deviante sia l'indisponibilità di attività lavorativa o di volontariato. Lungi dall'ignorarli, il Tribunale ha preso in esame i fattori p ositk i, allegati dalla difesa e riproposti in questa sede e li ha ritenuti recessivi e eno pregnanti rispetto a quelli, di segno contrario, con argomentazioni non rr anifis sta mente illogiche. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibi lità ci al ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spes pror. essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazi ine d alla causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav re d alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p gamonto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a Ci ssa delle ammende. Cos