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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 24755/2022

Testo disponibile della fonte

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te SENTENZA sul ricorso 27651-2017 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente 2022 domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso 1602 l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 726/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/09/2017 R.G.N. 582/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. .‘ R.G. 27651/2017 [OSCURATO:PERSONA] ( La Corte d'appello di Torino, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ingegnere iscritta all'Albo ma non ad INARCASSA, volta alla declaratoria dell'insussistenza dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata di cui alla

I. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e di versare i relativi contributi, in relazione all'attività libero professionale svolta in concomitanza con la prestazione di lavoro dipendente per la quale ella è iscritta ad altra gestione assicurativa obbligatoria.

Avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] A seguito dell'istanza di sospensione del giudizio pendente davanti a questa Corte, formulata dall'odierna controricorrente ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.119 del 2018 (conv. in L. n. 136 del 2018), per avere la stessa depositato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata relativa a tutti gli avvisi di addebito di cui al prospetto informativo in atti, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge (cd. rottamazione - ter), la Sesta Sezione ha emesso ordinanza di rinvio a nuovo ruolo (Cass. n.15128 del 17.04.2019).

In seguito alla notifica a mezzo PEC al procuratore costituito, ricevuta il giorno 22.03.2022, del decreto di trattazione della causa in Pubblica Udienza per la data odierna, la difesa di parte controricorrente ha depositato memoria, ex art. 380 bis cod. proc. civ. ed allegato provvedimento mediante deposito presso la piattaforma del processo civile telematico attestante il regolare espletamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] della procedura di regolarizzazione della definizione agevolata con il versamento di quanto sino ad oggi dovuto, incluso il carico contributivo in discussione nel presente giudizio, in base alle scadenze disposte e comunicate dall'Agenzia delle Entrate di Torino per mezzo di atto formato in data 14.06.2019, successivo all'ordinanza interlocutoria di sospensione assunta da questa Corte con ordinanza Cass. n. 15128 del 17.04.2019.

La documentazione allegata alla memoria non risulta contestata dalla controparte.

In base al consolidato orientamento di questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno di rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n.193 del 2016, art. 6 conv. con modific. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ. qualora il debitore sia ricorrente per effetto della sua rinuncia.

Anche qualora, come nel caso che ci occupa, il debitore sia controricorrente, si verifica un'ipotesi di estinzione ex lege: questi infatti, pur non potendo assumere un impegno a rinunciare al giudizio in quanto parte controricorrente, mediante la dichiarazione di avvalimento alla definizione agevolata nei termini di cui al comma 1 dell'art. 6, ha riconosciuto la pretesa creditoria ed ha accettato gli effetti sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio.

In tal caso l'estinzione del processo, pur non essendo percepibile direttamente per un'espressa previsione del legislatore, costituisce un'oggettiva implicazione dei fatti rappresentati e fatti constare a questa Corte.

Ciò si giustifica a maggior ragione per evidente uniformità con l'ipotesi in cui il debitore sia ricorrente, nella quale il potere di evidenziare alla Corte la vicenda della definizione agevolata si sostanzia nella rinuncia.

In entrambi i casi, infine, qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore ha provveduto altresì all'integrale pagamento del debito rateizzato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Tali conclusioni sono compiutamente espresse in Cass. n. 24083 del 2018, ove si assume posizione - in generale - circa il tema della formula definitoria adeguata nel giudizio di cassazione anche quando il debitore è controricorrente (ovvero intimato), sia nell'ipotesi in cui il procedimento sia stato già definito con l'intero pagamento delle rate di credito, sia nel caso in cui il procedimento di definizione agevolata risulta iniziato a seguito della comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 6, ma non ancora definito con l'integrale pagamento del dovuto (In riferimento alle vicende riconducibili all'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, cfr. altresì Cass. n. 11540 del 2019; Cass. n. 10558 del 2021; Cass. n. 9399 del 2022).

Per venire all'applicazione dell'enunciato principio alla fattispecie di cui è causa, si rileva che [OSCURATO:PERSONA] ha documentato: a) di aver presentato la dichiarazione di definizione agevolata; b) di aver ricevuto l'avvenuta comunicazione dell'esattore comprensiva del piano di rientro degli importi dovuti, suddivisi in 18 rate, l'ultima delle quali in scadenza il 30.11.2023; c) di aver adempiuto puntualmente al pagamento delle 11 rate in scadenza entro la data odierna (ricevute allegate); d) di dover ancora versare in futuro rimanenti 7 rate, la prossima delle quali in scadenza il 31.05.2022; e) che la rata n.11 in scadenza 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata pagata tempestivamente; alla luce del tempestivo e puntuale pagamento delle rate, così come previste dal piano di rateizzazione disposto dall'ente riscossore, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a questa Corte di disporre una nuova sospensione del procedimento e/o il rinvio dello stesso a nuovo ruolo successivamente al 30.11.2023 al fine di consentire il completamento del piano di restituzione.

L'INPS non ha depositato memoria in relazione alla trattazione in Pubblica Udienza, nulla ha osservato e, soprattutto nulla ha eccepito in ordine all'eventuale mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che evidentemente devono ritenersi comunque conosciuti (così come, del resto, non ha eccepito la mancata notifica degli stessi ai sensi dell'art. 372, co.2, cod. proc. civ.); ne consegue che di essi si può e si deve tener conto ed anzi si deve reputare che l'INPS concordi sulla verificazione di quanto emerge da detta documentazione.

Con riferimento ai fatti emersi dagli atti di causa, risulta che il procedimento di definizione agevolata è iniziato a seguito della comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 6, ma non è stato ancora definito mediante l'avvenuto pagamento di tutte le rate contenute nel piano di ammortamento, la cui ultima (la n. 18) verrà a scadenza soltanto il 30.11.2023.

Pertanto si verifica secondo i principi indicati in Cass. n. 24083 del 2018 (segnatamente al punto n. 7), una fattispecie di estinzione ex lege del processo per cassazione per il verificarsi degli esiti previsti dalla legge in tema di adesione agevolata, di cui in questa sede deve farsi dichiarazione a prescindere dal contenuto finale della richiesta formulata dalla parte, atteso che spetta a questa Corte qualificare giuridicamente l'istanza.

Non essendosi ancora esaurito il piano di rateizzazione del dovuto, la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell'atto comunicato dall'esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l'eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal comma 4 dell'art. 6.

Non è luogo a provvedere sulle spese poiché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto ex lege il giudizio per cassazione per il verificarsi della • fattispecie di cui all'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 27651-2017 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente 2022 domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso 1602 l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 726/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/09/2017 R.G.N. 582/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. .‘ R.G. 27651/2017 [OSCURATO:PERSONA] ( La Corte d'appello di Torino, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ingegnere iscritta all'Albo ma non ad INARCASSA, volta alla declaratoria dell'insussistenza dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata di cui alla I. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e di versare i relativi contributi, in relazione all'attività libero professionale svolta in concomitanza con la prestazione di lavoro dipendente per la quale ella è iscritta ad altra gestione assicurativa obbligatoria. Avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] A seguito dell'istanza di sospensione del giudizio pendente davanti a questa Corte, formulata dall'odierna controricorrente ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.119 del 2018 (conv. in L. n. 136 del 2018), per avere la stessa depositato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata relativa a tutti gli avvisi di addebito di cui al prospetto informativo in atti, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge (cd. rottamazione - ter), la Sesta Sezione ha emesso ordinanza di rinvio a nuovo ruolo (Cass. n.15128 del 17.04.2019). In seguito alla notifica a mezzo PEC al procuratore costituito, ricevuta il giorno 22.03.2022, del decreto di trattazione della causa in Pubblica Udienza per la data odierna, la difesa di parte controricorrente ha depositato memoria, ex art. 380 bis cod. proc. civ. ed allegato provvedimento mediante deposito presso la piattaforma del processo civile telematico attestante il regolare espletamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] della procedura di regolarizzazione della definizione agevolata con il versamento di quanto sino ad oggi dovuto, incluso il carico contributivo in discussione nel presente giudizio, in base alle scadenze disposte e comunicate dall'Agenzia delle Entrate di Torino per mezzo di atto formato in data 14.06.2019, successivo all'ordinanza interlocutoria di sospensione assunta da questa Corte con ordinanza Cass. n. 15128 del 17.04.2019. La documentazione allegata alla memoria non risulta contestata dalla controparte. In base al consolidato orientamento di questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno di rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n.193 del 2016, art. 6 conv. con modific. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ. qualora il debitore sia ricorrente per effetto della sua rinuncia. Anche qualora, come nel caso che ci occupa, il debitore sia controricorrente, si verifica un'ipotesi di estinzione ex lege: questi infatti, pur non potendo assumere un impegno a rinunciare al giudizio in quanto parte controricorrente, mediante la dichiarazione di avvalimento alla definizione agevolata nei termini di cui al comma 1 dell'art. 6, ha riconosciuto la pretesa creditoria ed ha accettato gli effetti sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio. In tal caso l'estinzione del processo, pur non essendo percepibile direttamente per un'espressa previsione del legislatore, costituisce un'oggettiva implicazione dei fatti rappresentati e fatti constare a questa Corte. Ciò si giustifica a maggior ragione per evidente uniformità con l'ipotesi in cui il debitore sia ricorrente, nella quale il potere di evidenziare alla Corte la vicenda della definizione agevolata si sostanzia nella rinuncia. In entrambi i casi, infine, qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore ha provveduto altresì all'integrale pagamento del debito rateizzato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tali conclusioni sono compiutamente espresse in Cass. n. 24083 del 2018, ove si assume posizione - in generale - circa il tema della formula definitoria adeguata nel giudizio di cassazione anche quando il debitore è controricorrente (ovvero intimato), sia nell'ipotesi in cui il procedimento sia stato già definito con l'intero pagamento delle rate di credito, sia nel caso in cui il procedimento di definizione agevolata risulta iniziato a seguito della comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 6, ma non ancora definito con l'integrale pagamento del dovuto (In riferimento alle vicende riconducibili all'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, cfr. altresì Cass. n. 11540 del 2019; Cass. n. 10558 del 2021; Cass. n. 9399 del 2022). Per venire all'applicazione dell'enunciato principio alla fattispecie di cui è causa, si rileva che [OSCURATO:PERSONA] ha documentato: a) di aver presentato la dichiarazione di definizione agevolata; b) di aver ricevuto l'avvenuta comunicazione dell'esattore comprensiva del piano di rientro degli importi dovuti, suddivisi in 18 rate, l'ultima delle quali in scadenza il 30.11.2023; c) di aver adempiuto puntualmente al pagamento delle 11 rate in scadenza entro la data odierna (ricevute allegate); d) di dover ancora versare in futuro rimanenti 7 rate, la prossima delle quali in scadenza il 31.05.2022; e) che la rata n.11 in scadenza 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata pagata tempestivamente; alla luce del tempestivo e puntuale pagamento delle rate, così come previste dal piano di rateizzazione disposto dall'ente riscossore, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a questa Corte di disporre una nuova sospensione del procedimento e/o il rinvio dello stesso a nuovo ruolo successivamente al 30.11.2023 al fine di consentire il completamento del piano di restituzione. L'INPS non ha depositato memoria in relazione alla trattazione in Pubblica Udienza, nulla ha osservato e, soprattutto nulla ha eccepito in ordine all'eventuale mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che evidentemente devono ritenersi comunque conosciuti (così come, del resto, non ha eccepito la mancata notifica degli stessi ai sensi dell'art. 372, co.2, cod. proc. civ.); ne consegue che di essi si può e si deve tener conto ed anzi si deve reputare che l'INPS concordi sulla verificazione di quanto emerge da detta documentazione. Con riferimento ai fatti emersi dagli atti di causa, risulta che il procedimento di definizione agevolata è iniziato a seguito della comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 6, ma non è stato ancora definito mediante l'avvenuto pagamento di tutte le rate contenute nel piano di ammortamento, la cui ultima (la n. 18) verrà a scadenza soltanto il 30.11.2023. Pertanto si verifica secondo i principi indicati in Cass. n. 24083 del 2018 (segnatamente al punto n. 7), una fattispecie di estinzione ex lege del processo per cassazione per il verificarsi degli esiti previsti dalla legge in tema di adesione agevolata, di cui in questa sede deve farsi dichiarazione a prescindere dal contenuto finale della richiesta formulata dalla parte, atteso che spetta a questa Corte qualificare giuridicamente l'istanza. Non essendosi ancora esaurito il piano di rateizzazione del dovuto, la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell'atto comunicato dall'esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l'eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal comma 4 dell'art. 6. Non è luogo a provvedere sulle spese poiché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. P.Q.M. La Corte dichiara estinto ex lege il giudizio per cassazione per il verificarsi della • fattispecie di cui all'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016.
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