CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 agosto 2022
Cassazione n. 14979/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: Annullamento senza rinvio con la dichiarazione della cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 17 agosto 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma convalidava il provvedimento del Questore di Roma emesso il 1 agosto 2022 notificato il 17 agosto 2022 ore 10,20, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre in cassazione il destinatario del provvedimento del Questore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge 401 del 1989 (art. 178 cod. proc. pen. e art. 24 della costituzione), in relazione ai presupposti di legittimità del provvedimento di convalida emesso prima delle 48 ore concesse per memorie ed osservazioni. Il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente alle ore 10,20 del 17 agosto 2022, la convalida è stata depositata il 17 agosto 2022, prima delle 48 ore previste per il diritto di difesa. E' stato violato i diritto di difesa, tanto che nel termine delle 48 ore era presentata una memoria specifica che non risulta esaminata in quanto il provvedimento di convalida è intervenuto prima della scadenza del termine. 2. 2. Difetto di motivazione della convalida in ordine al fumus di responsabilità della condotta, alla durata del provvedimento ed alla necessità ed urgenza della misura. Il controllo del giudice dovrebbe essere sostanziale e non solo formale, come anche evidenziato dalla sentenza della corte costituzionale n. 512 del 2002. Il provvedimento è privo di motivazione sui punti necessari. Ha chiesto quindi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. i , ‘524,41Q:«1 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato sul primo motivo (che logicamente assorbe il secondo), provvedimento di convalida emesso prima delle 48 ore. Il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente alle ore 10,20 del 17 agosto 2022, la convalida è stata depositata il 17 agosto 2014, senza indicazione dell'orario, prima delle 48 ore previste per il diritto di difesa. In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente perdita di efficacia del provvedimento erroneamente convalidato quanto all'obbligo di presentazione, ferma restandone l'intangibilità quanto al divieto di accesso. (Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013 - dep. 08/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257350; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011 - dep. 31/05/2011, Trentacoste, Rv. 250372). Va quindi annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, con la dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Roma del 1 agosto 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Roma del 1 agosto 2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dis