CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 19913/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 843/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] A. Costa, 11 c/o dom. dig., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -Controricorrenti – SERVITÙ Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1319/2021 depositata il 18/06/2021. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo sito in Calatabiano, contrada S. Biagio, coltivato ad agrumeto, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari del fondo confinante e soprastante quello dell’attore per sentirli condannare al rifacimento del muro di confine e al risarcimento del danno; 2. i convenuti resistettero alla domanda e, in riconvenzionale, svolsero un’actio negatoria servitutis per ottene re l’eliminazione dell’immissione delle acque dal fondo sottostante dell’attore al proprio fondo; 3. il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2347/2016, accolse la domanda principale dell’attore, condannando i convenuti al rifacimento del muro di contenimento del loro fondo, e rigettò la domanda di risarcimento del danno della stessa parte; accolse la domanda riconvenzionale dei convenuti e condannò l’attore al distacco di due tubazioni poste al confine est della sua proprietà; 4. la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 928/2019, rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA]; 5. avverso tale sentenza quest’ultimo ha proposto impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1319/2021 ha dichiarato inammissibile; 6. [OSCURATO:PERSONA], quale coerede di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso con cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1319/2021; con comparsa di intervento volontario degli eredi datata 11/02/2023, oltre a [OSCURATO:PERSONA],che già aveva proposto il ricorso per cassazione, hanno svolto intervento [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di coeredi di [OSCURATO:PERSONA]; hanno reiterato la richiesta del ricorrente di riunione di questa causa al procedimento iscritto con rg. n. 27104/2019, avente ad oggetto il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello n. 928/2019; infine, hanno insistito per l’accoglimento dell’impugnazione per revocazione; 7. con memoria in data 11/02/2023 i ricorrenti hanno nuovamente chiesto la riunione dei procedimenti rg. nn. 27104/2019 e 843/2022. Il Presidente coordinatore, con decreto del 15- 16/02/2023, ha tolto dal ruolo dell’adunanza del 1°/03/2023 la presente causa (con rg. n. 843/2022) per la riunione al procedimento rg. n. 27104/2019; 8. il Presidente coordinatore, con decreto datato 25/05/2023, stante l’esonero dalle funzioni giudiziarie del Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] (nominato Presidente della commissione del concorso per notai), ha designato il Cons. [OSCURATO:PERSONA] quale nuovo relatore in questo procedimento e ha tolto dal ruolo dell’odierna adunanza il ricorso r.g. n. 27104/2019; 9. in base ai medesimi argomenti esposti nel decreto presidenziale del 15-16/02/2023, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo in vista della riunioneal procedimento r.g. n. 27104/2019; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per essere riun