CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22692/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di SALERNO, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza con la quale il 1° dicembre 2022 è stata applicata a carico di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per la fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (di seguito, anche «T.U. stup.»). 2. Avverso l'ordinanza di riesame l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo complesso, erunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducente violazioni di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. 2.1 Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, per il riccirrente, l'ordinanza genetica sarebbe stata confermata circa l'ascritta partecipazione al sodalizio, in merito alla cui ritenuta esistenza e operatività sostanzialmerCe non si articolano profili di censura, senza un confronto con le deduzioni difensive per le quali non sarebbe emerso alcunché a carico dell'indagato dagli elementi di cui alle intercettazioni. Ciò, peraltro, sarebbe avvenuto in relazione a un contesto indiziario che, per il ricorrente, renderebbe insignificante il riscontrato «assaggio» da parte dell'indagato della cocaina, valutata «amara», con conseguente richiesta rivolta ai vertici del sodalizio di non «tagliare» con bicarbonato quella a lui destinata. Parimenti non conducenti sarebbero i rapporti debitori dell'indagato inerenti a traffici di stupefacenti, di cui alla documentazione rinvenuta in possesso del coindagato Gaeta, e l'aver Garzillo intrattenuto rapporti con la stabile fornitrice del gruppo, [OSCURATO:PERSONA], insieme a uno degli organizzatori del sodalizio. 2.2. Medesimi sono i profili di censura che si appuntano sull'apparato motivazionale inerente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e al giudizio di adeguatezza e di proporzionalità dell'applicata custodia cautelare. Il Tribunale, sostanzialmente, avrebbe omesso di motivare in merito ovvero fatto riferimento errato a un carico pendente, laddove si sarebbe invece trattato di una vicenda già definita con sentenza. 3. Ha concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculliare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/034(2000, Audino, Rv. 215828-01. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione; Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976- 01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. (al pari delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice) è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione Sez. 2, n. 27866/2019, Mazzelli, cit., in motivazione; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 2151400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice ,del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). 2.1. In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 13568/2019, dep. 2020, Alfano, cit., in motivazione). 2.2. A quanto innanzi occorre aggiungere, per il rilievo che assume nella fattispecie, che in materia di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito (anche, come nella specie, in sede cautelare), come sostanzialmente proposta dall'attuale ricorrente, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, clep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01). 3. Orbene, l'ordinanza impugnata è lungi dal violare norme di legge e risulta avere analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti a unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Trattasi difatti di ordinanza cautelare genetica emessa e confermata in sede di riesame, in ragione di quanto emerso dalla valutazione degli esiti delle intercettazioni e dai servizi di polizia giudiziaria eseguiti a riscontro, con riferimento, circa la posizione del ricorrente, alla partecipazione al sodalizio di cui all'art. 74 T.0 stup. (ascritto al capo 1), operante nel mercato della cocaina, del crack, dell'eroina e dell'hashish. In particolare, il Tribunale ha ricostruito l'associazione come promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA] coadiuvato (perché agli arresti domiciliari) da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tanto nell'organizzazione degli approvvigionamenti, dai fornitori abituali [OSCURATO:PERSONA]Auria e [OSCURATO:PERSONA], quanto nella preparazione e lavorazione dello stupefacente, compresa la t-asformazione della cocaina in crack, e della distribuzione nelle piazze di spaccio tramite altri sodali (anche stabili acquirenti/rivenditori). Per quanto ricostruito dai giudici di merito anche in forza della valutazione tanto degli esiti delle intercettazioni quanto della documentazione fotografica estrapolata dal telefono di Gaeta, l'indagato ha assunto in seno all'associazione il ruolo di acquirente-rivenditore (risultante dalla documentazione contabile del sodalizio inerente ai rapporti di debito/credito relativi alla detta attività) oltre che di «assaggiatore» dello stupefacente in seno alle operazioni di «taglio». Egli è stato ritenuto operante a stretto contatto con i soggetti di vertice del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale ha anche provveduto a intrattenere rapporti con la stabile fornitrice dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA], come desunto dal Tribunale in considerazione della circostanza per cui, con Gaeta, [OSCURATO:PERSONA] per il sodalizio si è recato da Notari per saldare il debito dell'associazione per una pregressa fornitura di circa 1.310 g di cocaina. 4. Rispetto all'apparato argomentativo di cui innanzi, il motivo unico di ricorso si mostra inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al provvedimento impugnato quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in merito alla partecipazione dell'indagato al sodalizio, anche ove deduce l'omessa motivazione ovvero l'insussistenza di vaglio critico delle deduzioni difensive. Il Tribunale, difatti, dopo aver ricostruito l'organizzazione del sodalizio nei termini già descritti, considerando le deduzioni difensive motiva in merito al ruolo partecipativo di [OSCURATO:PERSONA] come emergente dalle intercettazioni. Nei limiti in cui timidamente aggradisce la motivazione, peraltro, il motivo di ricorso, nella sua manifesta infondatezza, mira a sostituire a quelle del giudice proprie valutazioni di merito anche in termini d'inammissibile alternativa lettura degli esiti delle conversazioni intercettate, tale da conferire loro una valenza sostanzialmente neutra rispetto all'incolpazione all'esito di una parcellizzazione di ulteriori elementi probatori (tanto da prospettarne l'irrilevanza). Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, che invece vorrebbe trarne elementi neutri ai fini dell'incolpazione, il Tribunale valorizza difatti anche le emergenze delle indagini tecniche circa il ruolo di «assaggiatore» della cocaina, in una occasione dall'indagato valutata «amara» con conseguente richiesta rivolta ai vertici del sodalizio di non «tagliare» con bicarbonato quella a lui destinata. Gli elementi di cui innanzi sono stati infine valutati,N fini della gravità indiziaria, in uno con i rapporti debitori dell'indagato inerenti a traffici di stupefacenti, di cui alla documentazione rinvenuta in possesso del coindagato Gaeta, e l'aver Garzillo intrattenuto rapporti con la stabile fornitrice del gruppo, [OSCURATO:PERSONA], insieme a uno degli organizzatori del sodalizio (il detto Gaeta). 5. Manifestamente infondato si mostra infine il profilo di censura avente a oggetto la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale, con la cui motivazione, peraltro, il ricorrente non si confronta, fatto correttamente perno sul mancato superamento del doppio regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (operante con riferimento all'art. 74 T.U. stup.). 6. In conclusione, all'inammissibilità dell ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). Poiché dalla presente decisione non consegue la rinnessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1.-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de