CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13771/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, circonvallazione Trionfale n. 123. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 7456/ 20 18 , depositata in data29 ottobre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con istanza notificata all’INPS e all’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale Roma I – il contribuente chiedeva all’Ente di Diniego rimb. IRES 2010/11/12/13/14/ [OSCURATO:PERSONA] il rilascio di una certificazione attestante l’importo complessivo delle imposte dovute sulla propria pensione integrativa (ex art. 11 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), e dell’aliquota fiscale prevista, onde provvedere poi alla trasmissione della stessa all’ufficio fiscale congiuntamente all’istanza di rimborso dell’eccedenza versata rispetto al dovuto. L’INPS rispondeva al contribuente, evidenziando come il nuovo regime fiscale introdotto dal detto d.lgs. n. 252 del 2005 , poteva essere riferito unicamente alle prestazioni maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina normativa, vale a dire dal 1° gennaio 2007, non potendo dunque continuare a trovare applicazione il sistema del prelievo delle imposte dirette dovute su una quota pari all'87,50% della somma lorda corrisposta a titolo di pensione integrativa. L’Amministrazione finanziaria, invece, non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto. 2. Avverso tale silenzio-rifiuto, nonché avverso la determinazione negativa dell’INPS, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma; l’Ufficio fiscale resisteva con controdeduzioni. 3. La C.t.p., con sentenza n. 13131/17/2017, accoglieva il ricorso, limitatamente alle ritenute operate dal sostituto d’imposta sulla prestazione di previdenza complementare de qua a partire dal 13 marzo 2011. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. del Lazio ed il contribuente resisteva con controdeduzioni. 5. [OSCURATO:PERSONA], con sentenzan. 7456 /2018, depositata in data29 ottobre 2018, rigettava il gravame, confermando in toto l’operato del giudice di prima istanza. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 per la qualenon sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione del combinato disposto dei commi 1, lett. g), e 3 dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in procede ndo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato l'inammissibilità del ricorso di primo grado dal quale origina la controversia, inammissibilità non rilevata già dal giudice di prime cure. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione/falsa applicazione dell’art. 23, comma sesto, del d.lgs. n. 252 del 2005, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto priva di rilevanza e di decisività la circostanza che il contribuente fosse un ex dipendente pubblico. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione/falsa applicazione dell’art. 23, commi quinto e settimo, del d.lgs. n. 252 del 2005, in combinato disposto con l’art. 64, comma secondo, della legge 17 maggio 1999, n. 144, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha male interpretato l'articolo 23, comma quinto, del d.lgs. n. 252 del 2005, quanto all'efficacia intertem po r ale della nuova disciplina dei fondi di previdenza complementare posta dal medesimo decreto, ivi compreso il regime fiscale di cui all'articolo 11, comma sestocit. 2. Va premesso che con atto di costituzione di nuovo difensore, il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato all’istanza di rimborso oggetto della presente controversia e la relativa istanza è stata sottoscritta dall’interessato e dai suoi difensori. Peraltro, quella depositata da parte controricorrente , sebbene qualificata come rinuncia agli atti del giudizio, ha in realtà natura di rinuncia all’azione che, però, è subordinata alla rinuncia del ricorso per cassazione da parte dell’Amministrazione ricorrente, con richiesta di compensazione delle spese dell’intero giudizio; come tale, essa non può ritenersi efficace e, non essendo intervenuta accettazione da parte dell’Amministrazione, non può ritenersi cessata la materia del contendere (Cass. 23/07/2019, n. 19845). 3. Il primo motivo è fondato. Sul punto, il giudice a quos i è lim itato ad osservare quanto segue : “[OSCURATO:PERSONA], esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all’art. 19, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 546 del 1992, può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. Quanto all'importo della richiesta di rimborso, si osserva che il contribuente si era attivato chiedendo certificazioni all'INPS , sicché nessuna censura può essere mossa al contribuente”. Peraltro, in senso contrario a quanto rilevato dalla C.t.r., va rilevato che non appare configurabile, nel caso di specie, un silenzio significativo dell'amministrazione finanziaria impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'articolo 19 comma 1, lettera g) cit. in considerazione del preciso tenore dell'istanza avanzata dal contribuente all'Agenzia delle Entrate. Dal motivo di ricorso, nell’ambito del quale, in ossequio al principio di autosufficienza, è riprodotta l’istanza di rimborso, a sua volta riprodotta nel giudizio di primo grado, si evince che l'istanza medesima non conteneva una precisa e circostanziata richiesta di somme specificamente individuate nel loro quantum, bensì una domanda rivolta ad un soggetto distinto e diverso dall'Agenzia delle Entrate, ossia l'INPS, erogatore del trattamento previdenziale complementare e agente quale sostituto d'imposta per il versamento dei tributi su questo dovuti; tale istanza appariva evidentemente propedeutica alla presentazione di altra istanza di rimborso delle somme indebitamente corrisposte all'amministrazione fiscale. Conseguentemente, una siffatta istanza, per tipologia e contenuto, non può dar luogo al silenzio rigetto definito dal citato articolo 19, comma1, lett. g) cit., in mancanza dell'inoltro , da parte del contribuente, di una richiesta che individuava in maniera esatta gli importi relativi ai versamenti tributari in ipotesi non dovuti. 3.1. Costituisce pacifico principio giurisprudenziale quello secondo cui l e domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato (Cass. 21/02/2020, n. 4565). 4. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento degli altri due motivi. 5. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso e assorbiti i restanti, la sentenza va cassata senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. perché la causa non poteva essere proposta. Le spese deigradi di merito possono essere compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata. Compensa le spese dei gradidi merito. Condanna il contr