CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 13005/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuta colpevole dei reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen., per essersi impossessata, al fine di trarne profitto, di cinque bottiglie di superalcolici, per un valore complessivo di euro 110,00, sottraendole ad un supermercato e di cui agli artt. 56, 81, 624 e 625 n. 7 per avere compiuto atti idonei in modo non equivoco ad impossessarsi, al fine di trarne profitto di cinque bottiglie di whiskey per il valore complessivo di euro 90,00, sottraendole ad un supermercato, non riuscendo nell'intento per l'intervento del personale addetto alla vigilanza. Formula un unico motivo, articolato in due profili. Con il primo si duole della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., avuto riguardo al modestissimo danno cagionato. Con il secondo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ancorché l'imputata sia priva di precedenti penali, non si stata coinvolta dopo il fatto in altri episodi criminosi e non vi siano elementi per ritenere che ricorra ad attività illecite per il proprio sostentamento. Il ricorso è inammissibile. Il primo profilo di doglianza è manifestamente infondato. La sentenza motiva adeguatamente sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, osservando che il valore dei beni sottratti non è affatto minimale, ammontando a circa duecento euro. E' sufficiente ricordare che "L'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa" (Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695). Il secondo profilo di doglianza è parimenti manifestamente infondato. La Corte territoriale sottolinea l'assenza di elementi favorevoli da tenere in considerazione, al fine di mitigare il trattamento sanzionatorio, ponendosi in linea con i principi enunciati da questo giudice di legittimità. Va ricordato, infatti, che la presunzione di non nneritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il P sidente Maura N rdin Donate! a Ferranti