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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 46501/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia, emessa dal Tribunale in sede, in data 21 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625 n.m 4 cod. pen., con la quale previa esclusione della circostanza aggravante contestata, veniva dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, proposta in relazione a prova indicata come decisiva (visionare il dvd prodotto all'udienza del 17 settembre 2018).

In ogni caso, si deduce che sulla base dei rilievi fotografici prodotti all'udienza del 17 settembre 2018 e del controesame del verbalizzante Vicari era evidente l'indispensabilità della prova decisiva, richiesta ex art. 603 cod. proc. pen., al fine di giungere all'assoluzione dell'imputata perché il fatto non costituisce reato.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Va, invero, fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).

Invero, si rileva che nella stessa prospettazione della difesa, non viene in evidenza un esito certo, più favorevole all'imputata, da ricavare dalla visione del DVD del quale si chiede la riproduzione ex art. 603 cod. proc. pen., tenuto conto peraltro, che dalla motivazione della Corte territoriale risulta che già dalla visione dei rilievi fotografici acquisiti, era stato, comunque, possibile verificare che la ricorrente aveva posto il proprio portafogli su quello lasciato momentaneamente dalla persona offesa, onde prelevare entrambi.

A ciò si aggiunga che non è illustrato, puntualmente, l'interesse dell'imputata all'impugnazione di una pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, a fronte di una richiesta di rinnovazione istruttoria, peraltro dall'esito incerto, onde addivenire ad un'ipotetica pronuncia assolutoria con la formula perché il fatto non costituisce reato.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi proposti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia, emessa dal Tribunale in sede, in data 21 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625 n.m 4 cod. pen., con la quale previa esclusione della circostanza aggravante contestata, veniva dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, proposta in relazione a prova indicata come decisiva (visionare il dvd prodotto all'udienza del 17 settembre 2018). In ogni caso, si deduce che sulla base dei rilievi fotografici prodotti all'udienza del 17 settembre 2018 e del controesame del verbalizzante Vicari era evidente l'indispensabilità della prova decisiva, richiesta ex art. 603 cod. proc. pen., al fine di giungere all'assoluzione dell'imputata perché il fatto non costituisce reato. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Va, invero, fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). Invero, si rileva che nella stessa prospettazione della difesa, non viene in evidenza un esito certo, più favorevole all'imputata, da ricavare dalla visione del DVD del quale si chiede la riproduzione ex art. 603 cod. proc. pen., tenuto conto peraltro, che dalla motivazione della Corte territoriale risulta che già dalla visione dei rilievi fotografici acquisiti, era stato, comunque, possibile verificare che la ricorrente aveva posto il proprio portafogli su quello lasciato momentaneamente dalla persona offesa, onde prelevare entrambi. A ciò si aggiunga che non è illustrato, puntualmente, l'interesse dell'imputata all'impugnazione di una pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, a fronte di una richiesta di rinnovazione istruttoria, peraltro dall'esito incerto, onde addivenire ad un'ipotetica pronuncia assolutoria con la formula perché il fatto non costituisce reato. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi proposti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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