CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2025
Cassazione n. 32997/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
22/04/2026 del Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di VERONA;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “del plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza resa in data 22 aprile 2025 ex art. 444 cod. proc. pen. ilGiudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Verona applicava all’imputatoParisi Carmelo la pena concordata di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 dimulta, da aggiungersi per continuazione alla pena inflitta con la sentenzaemessa il 20 aprile 2006 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale diPescara, definitiva il 16 gennaio 2007, in relazione al reato di rapina continuataaggravata in concorso.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione degli artt. 99 e 157cod. pen. in relazione alla quantificazione della pena, assumendo il giudice nonaveva tenuto conto del dispositivo della sentenza avente ad oggetto i reatiunificati per continuazione con quello qui giudicato e che l’aumento operato perla recidiva eccedeva il cumulo delle condanne per le quali la stessa era statacontestata; deduceva inoltre che il reato era prescritto.3. Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo non consentito.Ed invero, a mente del disposto di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen. avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il pubblicoministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivisentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena odella misura di sicurezza.Il motivo dedotto non rientra palesemente nei motivi consentiti, e inoltre ègenerico e comunque manifestamente infondato, poiché non spiega le ragioniper le quali il giudice, nella quantificazione della pena, non avrebbe consideratoil dispositivo della sentenza avente ad oggetto i reati unificati per continuazionecon quello qui giudicato, né considera che in realtà non è stato applicato alcunaumento per la recidiva, che, unitamente alle altre aggravanti, è stata ritenutaequivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche.L’ulteriore rilievo con il quale si lamenta la prescrizione del reato èmanifestamente infondato, trattandosi di rapina aggravata (per la quale èprevista la pena detentiva massima pari a venti anni di reclusione) commessa il18 agosto 2005.4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 17/07/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]