CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 47919/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 30015_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce il vizio di illogica e contraddittoria motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per i reati di cui agli artt. 633 e 639 cod. pen. è inammissibile perché propone censure di fatto. In particolare, il ricorrente deduce la errata valutazione del compendio probatorio poiché le testimonianze e gli accertamenti disposti non avrebbero potuto confermare la reiterata condotta di invasione abusiva, richiedendo una nuova valutazione del compendio probatorio il che non è consentito nel giudizio di legittimità. Rilevato che il secondo motivo con cui il ricorrente deduce la violazione di legge e la illogicità della motivazione in ordine al reato di cui all'art. 349 cod. pen. è parimenti inammissibile perché diretto a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale, non qui rivisitabile, sulla base della quale è stato accertato che eludendo i sigilli apposti il ricorrente aveva nuovamente occupato l'area sottoposta a sequestro. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022 Il consi ensore Il P