CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 25935/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1911/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in NAPOLI , VIA Andrea d’Isernia n.2 , presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che la rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2018n.1911 sez. S2 -ud.06/07/2022 avverso la sentenza n. 3869/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Capri, [OSCURATO:PERSONA] per accertare e dichiarare l’illegittimità della costruzione abusivamente realizzata dalla convenuta e, per l’effetto , per sentirla condanna re alla rimozione del manufatto realizzato mediante edificazione di pareti perimetrali in muratur a e sovrastant e copertura con tettoia in lamiera, nonché di tutte le costruzioniabusivamente realizzate e di ogni altra ulteriore opera eseguita, con condanna a l risarcimento dei danni sopportati per il ripristino dello stato dei luoghi e per ogni altro pregiudizio di natura economica subito. L’attrice esponeva di essere proprietaria dell’appartamento sito in Capri, via P alazzo n . 23 , e che la convenuta, proprietaria dell’unità immobiliare sottostante, aveva realizzato , per tutta la larghezza del proprio terrazzino, un manufatto mediante edificazione di pareti perimetrali in muratura e sovrastante copertura con tettoia in lamiera senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni tecniche e che, a causa di tali lavori , il lato perimetrale esterno dell’appartamento dell’attrice era stato completamente coperto dalla tettoia ad un’altezza quasi corrispondente a quella del lato inferiore della propria finestra. Tale manufatto oltre a costituire grave limitazione del diritto di proprietà costituiva anche un danno di natura economica atteso il diminuito valore di mercato dell’unità immobiliare. Ric. 2018n.1911 sez. S2 -ud.06/07/2022 2. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio e proponeva domanda riconvenzionale tesa ad accertare l’intervenuto acquisto per usucapione del diritto a mantenere la tettoia in questione ne i modi attualmente esistenti, essendo sempre esistita, da oltre vent’anni, una tettoia di copertura della zona esterna installata su pali di ferro fissatial suolo. 3. Il Tribunale di Napoli,sezione distaccata di Capri, accoglieva la domanda attoreae condannava la convenuta al l’esecuzione delle opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi preesistentialle illegittime trasformazioni edilizie. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. [OSCURATO:PERSONA] s i costituiva nel giudizio di appello chiedendone il rigetto. 6. La Corte d’Appello di Napoli rigettava il mezzo di gravame. In particolare, la C orte d’ A ppello evidenziava che i l mancato riferimento all’articolo 907 c.c.da parte dell’attrice non aveva alcun rilievo posto che chiaramente era stata dedotta e denunciata l’avvenuta violazione del diritto di veduta per effetto della realizzazione del manufatto da parte della Esposito. In tal senso deponeva l’espressione citata a pagina due dell’atto di citazione. Peraltro, il te ma delle distanze era oggetto del quesito posto al consulente tecnico e sul quale non era sortaalcuna contestazione. Il Tribunale non aveva disposto l’arretramento ma cosìdoveva intendersi la statuizione della condanna all’esecuzione delle opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e,dunque, in tal senso doveva precisarsi la condanna dell’Esposito. La quantificazione del danno doveva essere confermata in considerazione della violazione Ric. 2018n.1911 sez. S2 -ud.06/07/2022 delle distanzedi cui a ll’articolo 907 c.c. , in quan to l’inosservanza delle distanze legali comportavauna limitazione al godimento del bene quale facoltà che si riconnetteva alcontenuto stesso del diritto di proprietà. La quantificazione del danno , tenuto conto delle caratteristiche obiettive dello stato dei luoghie delle considerazioni espresse dal consulente, poteva valutarsi congruo ristoro del pregiudiziosubito. Doveva, invece , confermarsi il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione non risultando provato che la struttura, nelle modalità c ostruttive rinvenute dal consulente , risalisse a prima della sua realizzazione. Infatti, mancava la prova che la precedente copertura del terrazzo della Esposito fosse costituita da pali in ferro fissati al suolo e fosse oggetto solo di un riammodernamento successivo con i lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2003. Nessun errore aveva compiuto il Tribunale nel ritenere irrilevante la mancata risposta dell’attrice all’interrogatorio formale deferito dalla convenuta che costituiva so l o un elemento indiziario liberamente valutabile del giudice. Doveva confermarsi anche la liquidazione delle spese. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 9. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazionee falsa applicazione degli articoli 99,100, 112, 115, 116, 1 63, 167 e 183 c.p.c., degli articoli 832e 872 c.c., degli articoli 1362 e seguenti Ric. 2018n.1911 sez. S2 -ud.06/07/2022 5 c.c., dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 24 Costituzione. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Secondo la ricorrente la Corte d’Appello non avrebbe fornito una motivazione adeguata e congrua sul piano logico-giuridico in relazione alle eccezioni e alle questioni di natura processuale , tempestivamente sollevate, aventi ad oggetto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito sin dal primo grado che ogni richiesta o domanda formulata all’attrice si fondava sulla natura abusiva della costruzione e non sulla violazione delle distanze. Peraltro,la controparte non aveva eccepito alcunché nella memoria ex articolo 183, se sto comma , c.p.c. rispetto a tali eccezioni. Il thema decidendum oggetto del giudizio si era dunque incontestabilmente circoscritto alle questioni rilevate dalle parti . D’altra parte la ricorrente non aveva mai potuto assumere una posizione difensiva in ordine all’asseritaviolazione dell’art. 907 c.c. , in quanto mai dedotta dall’attrice la quale , sia nel corso delle operazioni peritali che nella comparsa conclusionale,aveva fondato le proprie richieste sull’assunta natura abusiva dell’opera, deducendo per la prima volta nella conclusionale la questione del preteso mancato rispetto della distanza in materia di fabbricati di cui all’articolo 873 c.c e, giammai , alcuna violazio ne in materia di distanzedi vedute. [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato nel giudizio di merito, ha sempre rifiutato il contraddittorio sia nel corso delle operazioni peritali che nel corso della successiva fase del giudizio di primo grado sulla violazione della distanza ex articolo 907 c.c.. [OSCURATO:PERSONA]. 2018n.1911 sez. S2 -ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] parte la stessa conclusione di ripristino dell’originario stato dei luoghi, cioè della demolizione integrale del manufatto perché abusivo,era conseguenza di tale impostazione. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa rispetto all’abusivitàdell’opera, evidenziando la mancanza di legittimazione alla richiesta di demolizione da parte della Azzolini. Rispetto a tale , la C orte d’ A ppello avrebbe omesso ogni valutazione nonostante si trattasse di un punto decisivo ai fini della definizione della controversia. In ogni caso vi sarebbe violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato avendo il giudice esorbitato dai limiti della mera qualificazione giuridica della sua domanda, sostituendo la causa petendidedotta in giudizio con una differen te fondata su un fatto diverso da quello allegato. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione degli articoli 99,100, 112, 115, 116, 907, 1223, 1226, 2043, 2058, 2697 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La censura parte dal medesimo presupposto del primo motivo ovvero che la Azzolini aveva agito solo sulla base della abusività della costruzione della convenuta, chiedendo il risarcimento delle spese che avrebbe dovuto sopportare per il ripristino dell’originario stato dei luoghi con richiesta di autorizzazione all’attrice o alle autorità competenti alla demolizione dell’opera qualora la convenuta non vi avesse ottemperato. In altri termini,la domanda dell’Azzolini era diretta ad ottenere sostanzialmente il riconoscimento della somma necessaria per il ripristino dello stato dei luoghi qualora la convenuta non viavesse ottemperatoe, dunque , il risarcimento in forma specifica ex articolo Ric. 2018n.1911 sez. S2 -ud.06/07/2022 2058, primo comma , c.c. . Infatti, l a Azzolini aveva chiesto “ la condanna della convenuta al risarcimento di tutti danni sopportati da parte attrice per il ripristino dello stato dei luoghi e per ogni altro pregiudizio di natura economica subita dall’istante in ragione della somma che verrà determinata in corso di giudizio”;non vi era alcun riferimento al risarcimento per la violazione della disposizione di cui all’articolo 907 c.c. In ogni caso, pur volendo interpretare la richiesta di condanna al risarcimento dei danni facendola rientrare nella definizione di ogni altro pregiudizio economico come ritenuto alla Corte d'Appello,la Azzolini avrebbe dovuto provare ex articolo 2697 c.c. ildeprezzamento commerciale dell’immobile in ordine al quale nulla si era accertato. Dunque , la condanna del la Esposito sarebbe avvenutain violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c. Peraltro,la natura dei danni oggetto della domanda risarcitoria non rendeva necessariol’utilizzo del criterio equitativo ex articolo 1226 c.c. con la conseguenza che, anche a volere ritenere utilizzabile tale criterio,in ogni caso la parte attrice era onerata di allegare e dimostrare l’esistenza di fatti potenzialmente lesivi di un proprio diritto in materia di vedute. Infine, con riferimento alla quantificazione dei pretesi danni, il consulente tecnico d’ufficio aveva escluso qualsivoglia limitazione di ari a e luce per l’effetto della presenza della struttura in questione e,dunque, anche sotto tale profilo non sarebbe giustificata la liquidazione della somma di euro 5000. Peraltro , non ricorrerebbe nella fattispecie il presupposto per l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, ovvero l’impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare. Ric. 2018n.1911 sez. S2 -ud.06/07/2022 2.1 Ilprimo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono in parte inammissibilie in parte infondati . In primo luogo deve ribadirsi che: in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Sez. U, Sent. n. 23745 del 2020). Laricorrente nel lungo elenco di norme elencate in rubrica che asserisce essere state violat e non ne esamina il contenuto precettivo raffrontandolo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, sicché sotto questo profilo i motiv i sono inammissibili. L’unica censura che in concreto può desumersi dal primo motivo è quella relativa alla violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver il giudice pronunciato su una domanda diversa rispetto a quella proposta dall’attrice. Anche sotto questo profilo il motivo è inammissibile in quanto l’interpretazione della domanda è attività propria del giudice di merito che ha motivato in ordine allo specifico punto posto con il Ric. 2018n.1911 sez. S2 -ud.06/07/2022 motivo di appello circa l’esplicito riferimento - contenuto nell’atto di citazione - alla violazione della distanze , essendo irrilevante il mancato espresso richiamo all’art. 907 c.c. La Corte d’Appello ha evidenziato che la stessa consulenza aveva avuto ad oggetto la violazione delle distanze senza alcuna contestazione sul punto. Peraltro, deve ribadirsi che: nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Sez. 6-5, Ord. n. 30684 del 2017). Nella specie l’interpretazione della domanda operata dalla Corte d’Appello è pienamente corrispondente oltre che al tenore letterale della citazione come riportato nella motivazione della sentenza impugnata anche con il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale il giudice di merito, nell'interpretazione della domanda giudiziale, deve tenere contodella reale volontà dell'attore risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito. Sul punto il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: il giudice di merito, nell'esercizio del potere di Ric. 2018n.1911 sez. S2 -ud.06/07/2022 interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Sez. 3, Ord. n. 13602 del 2019). Infine,l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio non può riferirsi alla dedotta violazione di una norma processuale. Peraltro, nella specie si è in presenza di una c.d. “doppia conforme”come prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, sicché il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile. Da ultimo devono rigettarsi le censure proposte con il secondo motivo e rivolte alla condanna al risarcimento del danno in mancanza di prova e dei presupposti per procedere alla liquidazione in via equitativa. In proposito è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere Ric. 2018n.1911 sez. S2 -ud.06/07/2022 di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (Sez. 6-2, Ord. n. 25082 del 2020) . Nello stesso senso con la sentenza n. 21501 del 2018 di questa sezione si è affermato che: in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà. Infine, quanto alla liquidazione equitativa , si è detto che: l a lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 12630 del 13/05/2019). Ric. 2018n.1911 sez. S2 -ud.06/07/2022 Tali principi trovano applica zione anche alla violazione delle distanze delle costruzioni dalle vedute ex art. 907 c.c. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 99,100, 112, 115, 116, 183 e 232 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 1158e seguenti c.c. . Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La censura ha ad oggetto i l rigett o del la domanda riconvenzionale diretta ad accertare il diritto della convenuta a mantenere la tettoia neimodi esistenti per usucapione ventennale . La Corte d'Appello avrebbe invece negatoil diritto della convenuta di mantenere la tettoia a dista nza non legale dalla veduta ex articolo 907 c.c. nonostante alcuna violazione di tal genere siastata dedotta dall’attrice. Anche in questo caso la censura parte dal presupposto che la domanda dell’attrice non è di violazione delle distanze ex articolo 907 c.c. e dunque nello stesso senso dovrebbe esaminarsi la domanda riconvenzionale. Peraltro , la ricorrente h a sempre rifiutato il contraddittorio in ordine all’accertamento di qualsivoglia violazione ex articolo 907 c.c. eil tribunal e e la corte d’appello non hanno mai esaminato questo profilo in violazione degli articoli 99e 112 c.c. In ogni caso dalle risultanze istruttorie acquisite agli atti sarebbe emersa la prova dell’esistenza della tettoia da oltre vent’anni prima della notifica dell’atto introduttivo del giudizio. I n tal senso nel motivo si richiamanole fotografie dello stato dei luoghi e le testimonianze acquisite. I l giudice, d unque , se avesse esaminato le prove in relazione al tema effettivamente sottoposto Ric. 2018n.1911 sez. S2 -ud.06/07/2022 sarebbegiunto a conseguenze diverse da quelle invece affermate. Peraltro, l’immobile della Esposito era adibito ad attività commerciale già a partire dagli anni 80 e, dunque , esisteva no fotografie dalle quali era agevole rilevare l’esistenza della tettoia in oggetto. Anche per questo motivo doveva valutarsi diversamente l’assenza della Azzolini a rendere l’interrogatorio formale deferito che avrebbe dovuto ritenersi qualeammissione dei fatti dedotti in applicazione dell’articolo 232 c.p.c. L’interrogatorioformale era stato ammesso su tutti i capitoli di prova formulati dalla Esposito nelle memorie ex articolo 183,sesto comma, c.p.c. compreso quello relativo alla tettoia e alla sua esistenza sin dai primi anni “80”. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La prima parte della censura è ripetitiva di quelle proposte con i primi due motivi di ricorso e ne segue la medesima dichiarazione di inammissibilità, essendo rimessa al giudice del merito l’interpretazione della domanda attorea. Nella restante parte del motivo le censure si risolvono nella richiesta di rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie al fine di affermare la preesistenza della costruzione posta in essere in violazione del regime legale delle distanze con le vedute. La Corte d’Appello sul punto ha ampiamente motivato facendo riferimento anche alle conclusioni della consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio. Risulta evidente, pertanto, che la ricorrente, lungi dall’indicare uno specifico fatto decisivo ai fini della soluzione della controversia e oggetto di discussione tra le parti, contesta le valutazioni complessive della Corted’Appello e le risultanze della consulenza tecnica sulle quali tali valutazioni si sono fondate. [OSCURATO:PERSONA]. 2018n.1911 sez. S2 -ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] motivo di ricorso, per questa parte , è inammissibile perché volto ad operare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. Come si è detto, la ricorrente non indica alcuno specifico fatto oggetto di discussione e decisivo la cui valutazione sia stata omessa dalla Corte d'Appello, ma si limita a contestare la complessiva valutazione degli elementi di fatto emersi nell’istruttoria oltre che il giudizio di condivisione delle risultanze della CTU. Peraltro, questa Corte ha anche di recente affermato che: «L'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica ad essa nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio. (Sez. 1, Sent. n. 8584 del 2022)». Infine quanto all’assenza dell’attrice all’interrogatorio formale deve darsi continuità al seguente principio di diritto: in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente allamancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, Ric. 2018n.1911 sez. S2 -ud.06/07/2022 però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Sez. 6-2, Ord. n. 9436 del 2018). 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 1800 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dal