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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07905/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20775/2014 R.G.proposto da: -[OSCURATO:PERSONA], -[OSCURATO:PERSONA], entrambi elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. dell’ EMILIA ROMAGNAn. 90/2014 depositata i l 20/01/2014 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] notificò cinque avvisi di accertamento relativi all'IVA ad altrettante associazioni sportive dilettantistiche (asd) attive nel settore della pallamano: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Secchia.

Detti avvisi vennero altresì notificati, tutti, a MALAVASI Federico e, i primi tre, anche a GOVI Flavio , in quanto responsabili ex art. 38 cod. civ. per le somme dovute a titolo di imposte e sanzioni.

2. I contribuenti impugnarono gli avvisi, contestando i presupposti per l’applicazione dell’art. 38 cod. civ. e la legittimità delle sanzioni ed in ogni caso instando per un ridimensionamento della loro responsabilità.

3. La CTP, disattese alcune eccezioni preliminari, entrando nel merito della controversia, ritenne provata la responsabilità dei contribuenti sia per l’IVA che per le sanzioni.

4. La CTR, con la sentenza epigrafata, ha confermato la sentenza di primo grado, eccezion fatta che per la liquidazione delle spese.

4.1. Osservava in particolare la CTR essere emerso, alla stregua del pvc in data 12 novembre 2009 della Guardia di Finanza, che le cinque asd in questione erano parte di un complesso meccanismo, con a capo l’associazione-madre [OSCURATO:PERSONA], preordinato all'indebita emissione ed utilizzazione di documentazione atta ad ottenere le agevolazioni di cui alla n. 398 del 1991 in violazione della prevista soglia di euro 250.000 annui.

Infatti – specificava la CTR – dette cinque asd, costituite il medesimo giorno con l’intervento di un’unica ristretta cerchia di persone, non avevano mai svolto attività di sorta con alcuna squadra, erano risultate prive di una vera e propria sede legale, essendo la documentazione di tutte custodita presso un solo studio fiscale, ed avevano allegato ai contratti di sponsorizzazione, che “singulatim” formalmente le riguardavano, certificazioni di accreditamento al CONI o alla FIGH non corrispondenti alla realtà; l’unica ad essere effettivamente operativa ed a possedere reale certificazione era invece l’associazione-madre, ossia la [OSCURATO:PERSONA], la quale era stato appurato avere di fatto eseguito tutte le prestazioni pubblicitarie oggetto di tutti i contratti con le associazioni-satellite.

In considerazione di ciò – proseguiva la CTR – “è stata dimostrata dall'Ufficio appellato l'esistenza del suindicato disegno criminoso [per il] tramite [del]la costituzione formale ma non sostanziale delle asd necessarie per far ottenere alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le sponsorizzazioni […], col coinvolgimento dei due promoter [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][,] che operarono[,] non solo formalmente[,] in favore delle asd non operanti, ma soprattutto per far ottenere alla [OSCURATO:PERSONA] quanto vietato dalla legge 398/91”.

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 38 cod. civ. – rilevava la CTR – viene in linea di conto la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità codificata in tale disposizione è inquadrabile tra le garanzie “ex lege” ed è assimilabile alla fideiussione, specificando che, “nello specifico, la metodologia usata per il disegno criminoso […] non può permettere il frazionamento di ogni attività svolta dai due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitandola ai meri contratti di sponsorizzazione conclusi da ognuno in favore di ogni distinta asd per cui hanno agito, ma si configura come una correità generalizzata per il fine unico di [far] ottenere [… a]lle stesse asd, formalmente costituite ‘ad hoc’, e[d a]l referente principale [OSCURATO:PERSONA], quelle utilità fiscali non dovute […]”.

“Per il medesimo motivo” – soggiunge la CTR – “a loro è attribuibile anche il disposto dell'art. 2 del D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 472 sulla sanzione amministrativa tributaria […]”.

5. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione i contribuenti con quattro motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con articolato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i motivi di ricorso, per comunanza di censure, possono essere enunciati e trattati congiuntamente.

1.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 38 cod. civ.

1.1.1. Nell'atto d'appello i contribuenti avevano dedotto che la responsabilità ex art. 38 cod. civ. dovrebbe essere riferita all'aver agito nei confronti del fisco, e non degli sponsor, e non potrebbe gravare se non su chi abbia o avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni tributarie e versare le imposte.

La CTR, ancorando la responsabilità dei contribuenti alla loro attività di promoter, ha fornito un'interpretazione non condivisibile del predetto articolo.

Ai contribuenti era contestato di aver svolto attività di fatto di tipo negoziale per le associazioni-satellite.

Queste avevano loro legali rappresentanti.

A costoro erano riferibili le dovute dichiarazioni, con le conseguenti obbligazioni.

Inoltre, una volta circoscritta la responsabilità tributaria ex art.38 cod. civ. a chi abbia intrattenuto rapporti col fisco, l'onere della relativa prova competerebbe alla parte che la fa valere, ossia all’Ufficio.

D’altronde, individuare i responsabili delle obbligazioni tributarie negli autori della “complessiva gestione associativa”, come fatto dalla CTR, significherebbe ampliare oltre ogni modo i limiti di una forma di responsabilità che l'art. 38 cod. civ. vincola all’aver “agito in nome per conto dell'associazione”.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

1.2.1. La questione di cui al primo motivo era già statadedotta in primo grado, ma la CTP sulla stessa non si era pronunciata.

Riproposta la questione in appello, la CTR non l’ha espressamente esaminata.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 38 cod. civ.

1.3.1. Sia in primo che in secondo grado, i contribuenti avevano eccepito, in subordine, che, quand’anche la tesi difensiva principale non fosse stata accolta, gli avvisi di accertamento avrebbero dovuto comunque essere considerati illegittimi, nella misura in cui addebitavano loro la responsabilità per le intere obbligazioni tributarie accertate a carico delle singole asd, anziché solo per quelle riferibili al loro “aver agito”, ovvero esclusivamente per i contratti di sponsorizzazione da loro stipulati.

Invero, gli avvisi diretti alle cinque asd avevano ad oggetto l'IVA afferente a tutti i contratti di sponsorizzazione, cioè sia quelli stipulati dai contribuenti sia però anche quelli stipulati da altri associati, secondo l'aliquota piena e non agevolata (nella tesi della parte pubblica non spettante alle varie asd).

La CTR, nel rigettare il motivo, osserva in sentenza che “la metodologia usata per il disegno criminoso […] non può permettere il frazionamento di ogni attività svolta dai due ricorrenti”.

Tuttavia il Malavasi procurò contratti di sponsorizzazione solo per euro 428.000, anziché per euro 1.172.000 risultanti dai cinque avvisi a lui diretti, ed il Govi solo per euro 11.640, anziché per euro 661.000 risultante dai tre avvisi a lui diretti.

Costituisce pacifico principio di diritto quello secondo cui ciò che rileva ai fini della responsabilità di cui all'art. 38 cod. civ. non è tanto la carica rivestita al momento dei fatti, ma l'attivitànegoziale concretamente svolta: perciò ciascun associato deve rispondere esclusivamente delle obbligazioni sorte in dipendenza dell'attività negoziale a lui riferibile.

Nella specie, il frazionamento dell'attività dei due contribuenti, che la CTR ritiene non permesso, è posto invece alla base della stessa responsabilità di cui si tratta.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, 7 ed 11 D.LGs. n. 472 del 1997, nonché dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003.

1.4.1. In primo grado, quanto al profilo attinente alle sanzioni, i contribuenti avevano dedotto la radicale nullità degli avvisi in quanto emessi nei confronti dell'associazione sportiva, e non nei loro confronti, in violazione del principio della responsabilità solo personale, di stampo penalistico, vigente anche in materia tributaria.

La CTP aveva rigettato il motivo, definendolo una critica puramente formalistica, ragion per cui esso è stato riproposto anche in secondo grado.

Anche la CTR l'ha rigettato, sul rilievo che, “per il medesimo motivo” fondante la responsabilità dei contribuenti per le imposte ex art. 38 cod. civ., “a loro è attribuibile anche il disposto dell'art. 2 del D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 472 sulla sanzione amministrativa tributaria”.

Così argomentando, la CTR mostra di aver frainteso il senso del motivo devolutole, poiché, dapprima sembra individuare la norma applicabile alla fattispecie nell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997 come sostenuto dai contribuenti, ma poi trascura la decisiva circostanza che l'Ufficio non aveva affatto applicato detta norma negli avvisi: donde l’eccepita nullità degli stessi in quanto adottati, non già nei confronti dei soggetti in ipotesi responsabili ai sensi della richiamata disposizione, ossia “l[e] person[e] fisic[che] che ha[nno] commesso la violazione”, ma di altri soggetti, sia pure responsabili in solido ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 472 del 1997, ossia le asd.

La radicale innovazione dell'art. 7 d.l. n. 269 del 2003, circa la riferibilità alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, vale, per l'appunto, solo per le persone giuridiche e non anche per le associazioni non riconosciute.

Quanto alla responsabilità solidale ex art. 11 D.Lgs. n. 472 del 1997, menzionata dall'Ufficio e richiamata dalla CTR, la norma pone a carico dell'ente il pagamento non della sanzione ma di una “somma” di pari importo, mostrando con ulteriore chiarezza che destinatario della “sanzione” è esclusivamente la “persona fisica che ha commesso la violazione”, come testualmente prevede l’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997.

In conclusione, la sanzione avrebbe dovuto essere irrogata a carico di ciascun asserito responsabile in misura differenziata a seconda del suo contegno, della sua personalità e delle sue condizioni economiche e sociali, cosicché l'irrogazione della stessa nei confronti dell'associazione è radicalmente illegittima.

2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, come rilevato dagli stessi contribuenti nel primo motivo, rispetto al quale il successivo è formulato in via subordinata, la CTR, in realtà, nel ritenere la loro responsabilità ex art. 38 cod. civ. sia quanto alle imposte che quanto alle sanzioni, ha implicitamente disatteso la tesi difensiva –riproposta tal quale nel primo motivo – secondo cui tale forma di responsabilità si configurerebbe solo a carico dei soggetti che assumono o che dovrebbero assumere obbligazioni dirette nei confronti del fisco in ragione della presentazione delle dichiarazioni e del versamento delle relative imposte.

3. Con riferimento a tutti gli altri tre motivi, viene in linea di conto la puntuale ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, recentissimamente effettuata da quattro ordinanze di questa Sezione –Sez. 5, nn. 6625, 6626, 6627 e 6628 del 27/01/2022 –rese in relazione alla posizione di persone fisiche attinte, a vario titolo, da addebiti di responsabilità ai sensi dell’art.38 cod. civ., siccome coinvolte nell’operato del complesso di associazioni dilettantistiche sportive da cui scaturisce anche il presente giudizio.

3.1. Leggesi, dunque, in tutte le citate ordinanze,quanto segue (cfr., ad es., quanto alla prima, il par. 10 con relativi sottoparr., pp. 10 ss.): “Questa Corte ha precisato che la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi.

Si è, altresì, chiarito che tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ‘ex lege’, assimilabili alla fideiussione (cfr., ‘ex plurimis’, Cass., sez. 3, 24/10/2008, n. 25748, Cass., sez. 3, 29/12/2011, n. 29733).

Si è spiegato che la ‘ratio’ della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell'agente nell'attività dell'ente (Cass., sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5746; Cass., sez. 5, 10/09/2009, n. 19486).

Ne deriva, dunque, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass., sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26290, Cass., sez. 3, 24/10/2008, n. 25748; Cass., sez. 3, 25/08/2014, n. 18188; Cass., sez. 6-L, 4/04/2017, n. 8752).

Il principio suesposto è stato, poi, ritenuto da questa Suprema Corte applicabile anche ai debiti di natura tributaria (v.

Cass., sez. 5, 17/06/2008, n. 16344; Cass., sez. 5, 10/09/2009, n. 19486), pur senza trascurare, tuttavia, una caratteristica fondamentale che connota siffatte obbligazioni.

Si è rilevato, in proposito, che il principio in questione non esclude che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ‘ex lege’ al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza, implicito nel riferimento all'aver «agito in nome e per conto dell'associazione», contenuto nell'art. 38 cod. civ., vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel periodo di relativa investitura (Cass., sez. 5, 12/03/2007, n. 5746; Cass., sez. 6-5, 19/06/2015, n. 12473; Cass., sez. 5, 15/10/2018, n. 25650; Cass., sez. 6-5, 29/01/2018, n. 2169; Cass., sez. 6-5, 24/02/2020, n. 4747).

Si è anzi affermato che, in ragione del principio di autonomiadel diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell'obbligazione tributaria, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un'associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all'attività dell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo (Cass., sez. 6-5, 23/02/2018, n. 4478; Cass., sez. 6-5, 28/09/2018, n. 22861).

E che è consequenziale a tale principio di dirittoche gli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione possano afferire ad annualità d'imposta che almeno in parte non siano comprese nel periodo in cui il rappresentante abbia partecipato alla gestione dell'ente, perché non ancora a ciò preposto, o addirittura all'intera annualità, come in ipotesi di formazione e presentazione di dichiarazione integrativa (Cass., sez. 5, 9/02/2021, n. 3093).

Da quanto appena detto, come sottolineato da questa Sezione (Cass., sez. 5, 9/02/2021, n. 3093), discende un'ulteriore conseguente considerazione, incidente sulla prova e sul riparto del suo onere.

Se infatti con riguardo alle obbligazioni in generale si è affermato il principio secondo cui chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività di chi agisce in nome e nell'interesse dell'associazione, deve invece affermarsi che nelle obbligazioni ‘ex lege’ - in cui l'attenzione si sposta dalla concreta attività espletata dall'associato ai fini dell'insorgenza della specifica obbligazione alla verifica della partecipazione e gestione dell'ente da parte del soggetto - tale onere probatorio va diversamente ripartito.

Infatti, grava su colui che invoca in giudizio la responsabilità dell'agente l'onere della prova degli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione; grava invece sul chiamato a rispondere delle obbligazioni ‘ex lege’ dare prova della sua estraneità alla gestione dell'ente”.

3.2. Le richiamate ordinanze si allineano alla costante giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 5, n. 25650 del 15/10/2018, Rv. 650749 - 02 ), volta a proclamare il seguente principio di diritto: “In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi: peraltro, l'operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura”.

4. Alla stregua di quanto precede, manifestamente infondato è il primo motivo.

4.1. Non v’è ombra di dubbio, infatti, che, quanto alle obbligazioni “ex lege”, quali quelle tributarie, la responsabilità ex art. 38 cod. civ., proprio in quanto riferita a coloro che abbiano concretamente posto in essere attività in favore dell’ente, non sia limitata esclusivamente a soggetti di per sé investiti da un rapporto obbligatorio con il fisco, siccome tenuti ad adempiere ai doveri di presentazione delle dichiarazioni e di versamento delle imposte.

Opinare in tal modo significherebbe completamente obnubilare l’accento posto dalla giurisprudenza di legittimità sull’effettivo agire del responsabile, che, in ragione di quel che ‘fa’, e non tantoo non soltanto, con le precisazioni che subito saranno compiute, di quello che ‘è’ all’interno dell’ente, impegna quest’ultimo all’esterno.

D’altronde, se così non fosse, il risultato sarebbe quello di far coincidere la cerchia dei responsabili ex art. 38 cod. civ. esclusivamente con quanti rivestano cariche formali in seno all’ente, tradendo lo scopo stesso della responsabilità ex art. 38 cod. civ., che, come visto, è quello di apprestare una forma di responsabilità aggiuntiva, assimilabile al paradigma fideiussorio, in funzione della tutela, in buona sostanza, dei terzi, propensi a riporre affidamento su chi comunque agisce per l’ente.

5. Fondato, invece, è, ai sensi e nei limiti che si passa ad illustrare, il terzo motivo.

5.1. Non è lo, nella parte in cui esso pretende che i contribuenti siano chiamati a rispondere unicamente dei contratti loro riferibili.

Invero, giusta la superiore ricostruzione del quadro giurisprudenziale, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 38 cod. civ., a venire in linea di conto non sono “sic et simpliciter” i contratti in cui i contribuenti sono risultati coinvolti, ma detti contratti in tanto in quanto espressione a loro volta della loro ingerenza gestoria nelle associazioni, con conseguente assunzione, da parte loro, di ruoli amministrativi in nome e per conto di ciascuna: in altri termini, non sono i contratti, quali singoli atti di gestione, ma sono i ruoli, quali espressione delle gestioni associative, a costituire, sia oggettivamente che soggettivamente, criterio d’imputazione della responsabilità ex art. 38 cod. civ., la quale, di conseguenza, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, proprio a cagione dell’esercizio in via di fatto di funzioni amministrative da parte dell’agente, con spendita all’esterno dell’impegno negoziale dell’ente, costituisce una forma di responsabilità personale e, per ciò solo, non per fatto altrui.

5.2. Nondimeno il motivo che ne occupa è fondato sotto il seguente diverso profilo.

La C.T.R., dopo aver ricondotto l’operazione contestata dall'Ufficio ad un sistema – definito “disegno criminoso” – volto a realizzare un intento elusivo attraverso l’“escamotage” di consentire all’associazione-madre, la [OSCURATO:PERSONA], unica asd effettiva, di dichiarare solo una minima parte dei ricavi conseguiti, interponendosi le associazioni-satellite, inattive e finanche prive delle necessarie iscrizioni federali, nell’emissione di fatture per prestazioni rese soltanto dall’associazione-madre, quanto alla specifica posizione dei due contribuenti, non ha compiuto – espressamente ricusando di farlo in ragione dell’erroneo assunto per cui “la metodologia usata per il disegno criminoso […] non può permettere il frazionamento di ogni attività svolta dai due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] […]” – alcuna valutazione delle condotte agli stessi concretamente riferibili, siccome prestate in favore delle associazioni-satellite (le sole a venire in rilievo nel presente giudizio), dei cui debiti tributari sono solidalmente chiamati a rispondere.

Né alla rilevata omissione vale a porre rimedio l’affermazione della CTR secondo cui sarebbe “stata dimostrata dall'Ufficio appellato l'esistenza del suindicato disegno criminoso […,] col coinvolgimento dei due promoter [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][,] che operarono[,] non solo formalmente[,] in favore delle asd non operanti, ma soprattutto per far ottenere alla [OSCURATO:PERSONA] quanto vietato dalla legge 398/91”.

Invero, la motivazione della sentenza impugnata, per un verso, non esplicita in alcun modo in cosa siffatto “coinvolgimento” sia consistito, ovvero in quali concrete attività esso si sia effettivamente manifestato; per altro verso, non coglie comunque il segno, a misura che parametra detto “coinvolgimento”, non già all’ingerenza dei contribuenti nella gestione delle associazioni - satellite, bensì, direttamente (a prescindere cioè da queste) all’essersi i medesimi adoperati per indebitamente favorire l’associazione-madre, non però attinta dagli avvisi che ne occupano.

Talché, in definitiva, la decisione non si pone in linea con gli arresti giurisprudenziali sopra richiamati ed è, dunque, viziata.

Essa, infatti, ritiene dimostrata la responsabilità solidale dei contribuenti ex art. 38 cod. civ. senza previamente accertare, con specifico riferimento alla posizione di ciascuno, non già “sic et simpliciter” quali contratti, e per quali ammontari, i medesimi abbiano procurato (in ciò non potendosi condividere la riduttiva posizione espressa dalla difesa privata), ma, da un lato, quale ruolo, e per quale ambito temporale, i medesimi (anche in ragione di tali contratti) avessero rivestito all’interno delle associazioni- satellite menzionate negli avvisi e, dall’altro lato, se, ed in quale misura, essi avessero partecipato ad operazioni di gestione in nome e per conto di dette associazioni e, solo per il tramite di queste, dell’associazione-madre.

6. In considerazione di quanto precede, la sentenza impugnata va annullata e cassata con rinvio per nuovo esame e per la regolazione tra le parti delle spese di lite, anche in riferimento al presente grado di legittimità, restando evidentemente assorbito il quarto motivo, atteso che il “thema” delle sanzioni dipende da quello, logicamente e giuridicamente priore, dell’accertamento della responsabilità dei contribuenti.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20775/2014 R.G.proposto da: -[OSCURATO:PERSONA], -[OSCURATO:PERSONA], entrambi elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. dell’ EMILIA ROMAGNAn. 90/2014 depositata i l 20/01/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] notificò cinque avvisi di accertamento relativi all'IVA ad altrettante associazioni sportive dilettantistiche (asd) attive nel settore della pallamano: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Secchia. Detti avvisi vennero altresì notificati, tutti, a MALAVASI Federico e, i primi tre, anche a GOVI Flavio , in quanto responsabili ex art. 38 cod. civ. per le somme dovute a titolo di imposte e sanzioni. 2. I contribuenti impugnarono gli avvisi, contestando i presupposti per l’applicazione dell’art. 38 cod. civ. e la legittimità delle sanzioni ed in ogni caso instando per un ridimensionamento della loro responsabilità. 3. La CTP, disattese alcune eccezioni preliminari, entrando nel merito della controversia, ritenne provata la responsabilità dei contribuenti sia per l’IVA che per le sanzioni. 4. La CTR, con la sentenza epigrafata, ha confermato la sentenza di primo grado, eccezion fatta che per la liquidazione delle spese. 4.1. Osservava in particolare la CTR essere emerso, alla stregua del pvc in data 12 novembre 2009 della Guardia di Finanza, che le cinque asd in questione erano parte di un complesso meccanismo, con a capo l’associazione-madre [OSCURATO:PERSONA], preordinato all'indebita emissione ed utilizzazione di documentazione atta ad ottenere le agevolazioni di cui alla n. 398 del 1991 in violazione della prevista soglia di euro 250.000 annui. Infatti – specificava la CTR – dette cinque asd, costituite il medesimo giorno con l’intervento di un’unica ristretta cerchia di persone, non avevano mai svolto attività di sorta con alcuna squadra, erano risultate prive di una vera e propria sede legale, essendo la documentazione di tutte custodita presso un solo studio fiscale, ed avevano allegato ai contratti di sponsorizzazione, che “singulatim” formalmente le riguardavano, certificazioni di accreditamento al CONI o alla FIGH non corrispondenti alla realtà; l’unica ad essere effettivamente operativa ed a possedere reale certificazione era invece l’associazione-madre, ossia la [OSCURATO:PERSONA], la quale era stato appurato avere di fatto eseguito tutte le prestazioni pubblicitarie oggetto di tutti i contratti con le associazioni-satellite. In considerazione di ciò – proseguiva la CTR – “è stata dimostrata dall'Ufficio appellato l'esistenza del suindicato disegno criminoso [per il] tramite [del]la costituzione formale ma non sostanziale delle asd necessarie per far ottenere alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le sponsorizzazioni […], col coinvolgimento dei due promoter [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][,] che operarono[,] non solo formalmente[,] in favore delle asd non operanti, ma soprattutto per far ottenere alla [OSCURATO:PERSONA] quanto vietato dalla legge 398/91”. Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 38 cod. civ. – rilevava la CTR – viene in linea di conto la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità codificata in tale disposizione è inquadrabile tra le garanzie “ex lege” ed è assimilabile alla fideiussione, specificando che, “nello specifico, la metodologia usata per il disegno criminoso […] non può permettere il frazionamento di ogni attività svolta dai due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitandola ai meri contratti di sponsorizzazione conclusi da ognuno in favore di ogni distinta asd per cui hanno agito, ma si configura come una correità generalizzata per il fine unico di [far] ottenere [… a]lle stesse asd, formalmente costituite ‘ad hoc’, e[d a]l referente principale [OSCURATO:PERSONA], quelle utilità fiscali non dovute […]”. “Per il medesimo motivo” – soggiunge la CTR – “a loro è attribuibile anche il disposto dell'art. 2 del D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 472 sulla sanzione amministrativa tributaria […]”. 5. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione i contribuenti con quattro motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con articolato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso, per comunanza di censure, possono essere enunciati e trattati congiuntamente. 1.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 38 cod. civ. 1.1.1. Nell'atto d'appello i contribuenti avevano dedotto che la responsabilità ex art. 38 cod. civ. dovrebbe essere riferita all'aver agito nei confronti del fisco, e non degli sponsor, e non potrebbe gravare se non su chi abbia o avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni tributarie e versare le imposte. La CTR, ancorando la responsabilità dei contribuenti alla loro attività di promoter, ha fornito un'interpretazione non condivisibile del predetto articolo. Ai contribuenti era contestato di aver svolto attività di fatto di tipo negoziale per le associazioni-satellite. Queste avevano loro legali rappresentanti. A costoro erano riferibili le dovute dichiarazioni, con le conseguenti obbligazioni. Inoltre, una volta circoscritta la responsabilità tributaria ex art.38 cod. civ. a chi abbia intrattenuto rapporti col fisco, l'onere della relativa prova competerebbe alla parte che la fa valere, ossia all’Ufficio. D’altronde, individuare i responsabili delle obbligazioni tributarie negli autori della “complessiva gestione associativa”, come fatto dalla CTR, significherebbe ampliare oltre ogni modo i limiti di una forma di responsabilità che l'art. 38 cod. civ. vincola all’aver “agito in nome per conto dell'associazione”. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 1.2.1. La questione di cui al primo motivo era già statadedotta in primo grado, ma la CTP sulla stessa non si era pronunciata. Riproposta la questione in appello, la CTR non l’ha espressamente esaminata. 1.3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 38 cod. civ. 1.3.1. Sia in primo che in secondo grado, i contribuenti avevano eccepito, in subordine, che, quand’anche la tesi difensiva principale non fosse stata accolta, gli avvisi di accertamento avrebbero dovuto comunque essere considerati illegittimi, nella misura in cui addebitavano loro la responsabilità per le intere obbligazioni tributarie accertate a carico delle singole asd, anziché solo per quelle riferibili al loro “aver agito”, ovvero esclusivamente per i contratti di sponsorizzazione da loro stipulati. Invero, gli avvisi diretti alle cinque asd avevano ad oggetto l'IVA afferente a tutti i contratti di sponsorizzazione, cioè sia quelli stipulati dai contribuenti sia però anche quelli stipulati da altri associati, secondo l'aliquota piena e non agevolata (nella tesi della parte pubblica non spettante alle varie asd). La CTR, nel rigettare il motivo, osserva in sentenza che “la metodologia usata per il disegno criminoso […] non può permettere il frazionamento di ogni attività svolta dai due ricorrenti”. Tuttavia il Malavasi procurò contratti di sponsorizzazione solo per euro 428.000, anziché per euro 1.172.000 risultanti dai cinque avvisi a lui diretti, ed il Govi solo per euro 11.640, anziché per euro 661.000 risultante dai tre avvisi a lui diretti. Costituisce pacifico principio di diritto quello secondo cui ciò che rileva ai fini della responsabilità di cui all'art. 38 cod. civ. non è tanto la carica rivestita al momento dei fatti, ma l'attivitànegoziale concretamente svolta: perciò ciascun associato deve rispondere esclusivamente delle obbligazioni sorte in dipendenza dell'attività negoziale a lui riferibile. Nella specie, il frazionamento dell'attività dei due contribuenti, che la CTR ritiene non permesso, è posto invece alla base della stessa responsabilità di cui si tratta. 1.4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, 7 ed 11 D.LGs. n. 472 del 1997, nonché dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003. 1.4.1. In primo grado, quanto al profilo attinente alle sanzioni, i contribuenti avevano dedotto la radicale nullità degli avvisi in quanto emessi nei confronti dell'associazione sportiva, e non nei loro confronti, in violazione del principio della responsabilità solo personale, di stampo penalistico, vigente anche in materia tributaria. La CTP aveva rigettato il motivo, definendolo una critica puramente formalistica, ragion per cui esso è stato riproposto anche in secondo grado. Anche la CTR l'ha rigettato, sul rilievo che, “per il medesimo motivo” fondante la responsabilità dei contribuenti per le imposte ex art. 38 cod. civ., “a loro è attribuibile anche il disposto dell'art. 2 del D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 472 sulla sanzione amministrativa tributaria”. Così argomentando, la CTR mostra di aver frainteso il senso del motivo devolutole, poiché, dapprima sembra individuare la norma applicabile alla fattispecie nell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997 come sostenuto dai contribuenti, ma poi trascura la decisiva circostanza che l'Ufficio non aveva affatto applicato detta norma negli avvisi: donde l’eccepita nullità degli stessi in quanto adottati, non già nei confronti dei soggetti in ipotesi responsabili ai sensi della richiamata disposizione, ossia “l[e] person[e] fisic[che] che ha[nno] commesso la violazione”, ma di altri soggetti, sia pure responsabili in solido ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 472 del 1997, ossia le asd. La radicale innovazione dell'art. 7 d.l. n. 269 del 2003, circa la riferibilità alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, vale, per l'appunto, solo per le persone giuridiche e non anche per le associazioni non riconosciute. Quanto alla responsabilità solidale ex art. 11 D.Lgs. n. 472 del 1997, menzionata dall'Ufficio e richiamata dalla CTR, la norma pone a carico dell'ente il pagamento non della sanzione ma di una “somma” di pari importo, mostrando con ulteriore chiarezza che destinatario della “sanzione” è esclusivamente la “persona fisica che ha commesso la violazione”, come testualmente prevede l’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997. In conclusione, la sanzione avrebbe dovuto essere irrogata a carico di ciascun asserito responsabile in misura differenziata a seconda del suo contegno, della sua personalità e delle sue condizioni economiche e sociali, cosicché l'irrogazione della stessa nei confronti dell'associazione è radicalmente illegittima. 2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, come rilevato dagli stessi contribuenti nel primo motivo, rispetto al quale il successivo è formulato in via subordinata, la CTR, in realtà, nel ritenere la loro responsabilità ex art. 38 cod. civ. sia quanto alle imposte che quanto alle sanzioni, ha implicitamente disatteso la tesi difensiva –riproposta tal quale nel primo motivo – secondo cui tale forma di responsabilità si configurerebbe solo a carico dei soggetti che assumono o che dovrebbero assumere obbligazioni dirette nei confronti del fisco in ragione della presentazione delle dichiarazioni e del versamento delle relative imposte. 3. Con riferimento a tutti gli altri tre motivi, viene in linea di conto la puntuale ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, recentissimamente effettuata da quattro ordinanze di questa Sezione –Sez. 5, nn. 6625, 6626, 6627 e 6628 del 27/01/2022 –rese in relazione alla posizione di persone fisiche attinte, a vario titolo, da addebiti di responsabilità ai sensi dell’art.38 cod. civ., siccome coinvolte nell’operato del complesso di associazioni dilettantistiche sportive da cui scaturisce anche il presente giudizio. 3.1. Leggesi, dunque, in tutte le citate ordinanze,quanto segue (cfr., ad es., quanto alla prima, il par. 10 con relativi sottoparr., pp. 10 ss.): “Questa Corte ha precisato che la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Si è, altresì, chiarito che tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ‘ex lege’, assimilabili alla fideiussione (cfr., ‘ex plurimis’, Cass., sez. 3, 24/10/2008, n. 25748, Cass., sez. 3, 29/12/2011, n. 29733). Si è spiegato che la ‘ratio’ della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell'agente nell'attività dell'ente (Cass., sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5746; Cass., sez. 5, 10/09/2009, n. 19486). Ne deriva, dunque, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass., sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26290, Cass., sez. 3, 24/10/2008, n. 25748; Cass., sez. 3, 25/08/2014, n. 18188; Cass., sez. 6-L, 4/04/2017, n. 8752). Il principio suesposto è stato, poi, ritenuto da questa Suprema Corte applicabile anche ai debiti di natura tributaria (v. Cass., sez. 5, 17/06/2008, n. 16344; Cass., sez. 5, 10/09/2009, n. 19486), pur senza trascurare, tuttavia, una caratteristica fondamentale che connota siffatte obbligazioni. Si è rilevato, in proposito, che il principio in questione non esclude che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ‘ex lege’ al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza, implicito nel riferimento all'aver «agito in nome e per conto dell'associazione», contenuto nell'art. 38 cod. civ., vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel periodo di relativa investitura (Cass., sez. 5, 12/03/2007, n. 5746; Cass., sez. 6-5, 19/06/2015, n. 12473; Cass., sez. 5, 15/10/2018, n. 25650; Cass., sez. 6-5, 29/01/2018, n. 2169; Cass., sez. 6-5, 24/02/2020, n. 4747). Si è anzi affermato che, in ragione del principio di autonomiadel diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell'obbligazione tributaria, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un'associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all'attività dell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo (Cass., sez. 6-5, 23/02/2018, n. 4478; Cass., sez. 6-5, 28/09/2018, n. 22861). E che è consequenziale a tale principio di dirittoche gli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione possano afferire ad annualità d'imposta che almeno in parte non siano comprese nel periodo in cui il rappresentante abbia partecipato alla gestione dell'ente, perché non ancora a ciò preposto, o addirittura all'intera annualità, come in ipotesi di formazione e presentazione di dichiarazione integrativa (Cass., sez. 5, 9/02/2021, n. 3093). Da quanto appena detto, come sottolineato da questa Sezione (Cass., sez. 5, 9/02/2021, n. 3093), discende un'ulteriore conseguente considerazione, incidente sulla prova e sul riparto del suo onere. Se infatti con riguardo alle obbligazioni in generale si è affermato il principio secondo cui chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività di chi agisce in nome e nell'interesse dell'associazione, deve invece affermarsi che nelle obbligazioni ‘ex lege’ - in cui l'attenzione si sposta dalla concreta attività espletata dall'associato ai fini dell'insorgenza della specifica obbligazione alla verifica della partecipazione e gestione dell'ente da parte del soggetto - tale onere probatorio va diversamente ripartito. Infatti, grava su colui che invoca in giudizio la responsabilità dell'agente l'onere della prova degli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione; grava invece sul chiamato a rispondere delle obbligazioni ‘ex lege’ dare prova della sua estraneità alla gestione dell'ente”. 3.2. Le richiamate ordinanze si allineano alla costante giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 5, n. 25650 del 15/10/2018, Rv. 650749 - 02 ), volta a proclamare il seguente principio di diritto: “In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi: peraltro, l'operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura”. 4. Alla stregua di quanto precede, manifestamente infondato è il primo motivo. 4.1. Non v’è ombra di dubbio, infatti, che, quanto alle obbligazioni “ex lege”, quali quelle tributarie, la responsabilità ex art. 38 cod. civ., proprio in quanto riferita a coloro che abbiano concretamente posto in essere attività in favore dell’ente, non sia limitata esclusivamente a soggetti di per sé investiti da un rapporto obbligatorio con il fisco, siccome tenuti ad adempiere ai doveri di presentazione delle dichiarazioni e di versamento delle imposte. Opinare in tal modo significherebbe completamente obnubilare l’accento posto dalla giurisprudenza di legittimità sull’effettivo agire del responsabile, che, in ragione di quel che ‘fa’, e non tantoo non soltanto, con le precisazioni che subito saranno compiute, di quello che ‘è’ all’interno dell’ente, impegna quest’ultimo all’esterno. D’altronde, se così non fosse, il risultato sarebbe quello di far coincidere la cerchia dei responsabili ex art. 38 cod. civ. esclusivamente con quanti rivestano cariche formali in seno all’ente, tradendo lo scopo stesso della responsabilità ex art. 38 cod. civ., che, come visto, è quello di apprestare una forma di responsabilità aggiuntiva, assimilabile al paradigma fideiussorio, in funzione della tutela, in buona sostanza, dei terzi, propensi a riporre affidamento su chi comunque agisce per l’ente. 5. Fondato, invece, è, ai sensi e nei limiti che si passa ad illustrare, il terzo motivo. 5.1. Non è lo, nella parte in cui esso pretende che i contribuenti siano chiamati a rispondere unicamente dei contratti loro riferibili. Invero, giusta la superiore ricostruzione del quadro giurisprudenziale, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 38 cod. civ., a venire in linea di conto non sono “sic et simpliciter” i contratti in cui i contribuenti sono risultati coinvolti, ma detti contratti in tanto in quanto espressione a loro volta della loro ingerenza gestoria nelle associazioni, con conseguente assunzione, da parte loro, di ruoli amministrativi in nome e per conto di ciascuna: in altri termini, non sono i contratti, quali singoli atti di gestione, ma sono i ruoli, quali espressione delle gestioni associative, a costituire, sia oggettivamente che soggettivamente, criterio d’imputazione della responsabilità ex art. 38 cod. civ., la quale, di conseguenza, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, proprio a cagione dell’esercizio in via di fatto di funzioni amministrative da parte dell’agente, con spendita all’esterno dell’impegno negoziale dell’ente, costituisce una forma di responsabilità personale e, per ciò solo, non per fatto altrui. 5.2. Nondimeno il motivo che ne occupa è fondato sotto il seguente diverso profilo. La C.T.R., dopo aver ricondotto l’operazione contestata dall'Ufficio ad un sistema – definito “disegno criminoso” – volto a realizzare un intento elusivo attraverso l’“escamotage” di consentire all’associazione-madre, la [OSCURATO:PERSONA], unica asd effettiva, di dichiarare solo una minima parte dei ricavi conseguiti, interponendosi le associazioni-satellite, inattive e finanche prive delle necessarie iscrizioni federali, nell’emissione di fatture per prestazioni rese soltanto dall’associazione-madre, quanto alla specifica posizione dei due contribuenti, non ha compiuto – espressamente ricusando di farlo in ragione dell’erroneo assunto per cui “la metodologia usata per il disegno criminoso […] non può permettere il frazionamento di ogni attività svolta dai due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] […]” – alcuna valutazione delle condotte agli stessi concretamente riferibili, siccome prestate in favore delle associazioni-satellite (le sole a venire in rilievo nel presente giudizio), dei cui debiti tributari sono solidalmente chiamati a rispondere. Né alla rilevata omissione vale a porre rimedio l’affermazione della CTR secondo cui sarebbe “stata dimostrata dall'Ufficio appellato l'esistenza del suindicato disegno criminoso […,] col coinvolgimento dei due promoter [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][,] che operarono[,] non solo formalmente[,] in favore delle asd non operanti, ma soprattutto per far ottenere alla [OSCURATO:PERSONA] quanto vietato dalla legge 398/91”. Invero, la motivazione della sentenza impugnata, per un verso, non esplicita in alcun modo in cosa siffatto “coinvolgimento” sia consistito, ovvero in quali concrete attività esso si sia effettivamente manifestato; per altro verso, non coglie comunque il segno, a misura che parametra detto “coinvolgimento”, non già all’ingerenza dei contribuenti nella gestione delle associazioni - satellite, bensì, direttamente (a prescindere cioè da queste) all’essersi i medesimi adoperati per indebitamente favorire l’associazione-madre, non però attinta dagli avvisi che ne occupano. Talché, in definitiva, la decisione non si pone in linea con gli arresti giurisprudenziali sopra richiamati ed è, dunque, viziata. Essa, infatti, ritiene dimostrata la responsabilità solidale dei contribuenti ex art. 38 cod. civ. senza previamente accertare, con specifico riferimento alla posizione di ciascuno, non già “sic et simpliciter” quali contratti, e per quali ammontari, i medesimi abbiano procurato (in ciò non potendosi condividere la riduttiva posizione espressa dalla difesa privata), ma, da un lato, quale ruolo, e per quale ambito temporale, i medesimi (anche in ragione di tali contratti) avessero rivestito all’interno delle associazioni- satellite menzionate negli avvisi e, dall’altro lato, se, ed in quale misura, essi avessero partecipato ad operazioni di gestione in nome e per conto di dette associazioni e, solo per il tramite di queste, dell’associazione-madre. 6. In considerazione di quanto precede, la sentenza impugnata va annullata e cassata con rinvio per nuovo esame e per la regolazione tra le parti delle spese di lite, anche in riferimento al presente grado di legittimità, restando evidentemente assorbito il quarto motivo, atteso che il “thema” delle sanzioni dipende da quello, logicamente e giuridicamente priore, dell’accertamento della responsabilità dei contribuenti. P.Q
Sentenza Cassazione n. 07905/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris