CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 34796/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed udite le conclusioni dello stesso, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso e della memoria depositata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari di Milano in data 14.3.2023 veniva rigettata l'opposizione ex art. 263 comma 5 cod. proc. pen. interposta avverso il decreto con il quale, in data 21.1.2023, il Pubblico Ministero aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro probatorio formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato, 1:esa ad ottenere la restituzione dei propri beni, sottoposti a \'incolo in esecuzione del decreto emesso il 23.11.2022 nel procedimento pendente a carico (fra gli altri) del di lui germano, [OSCURATO:PERSONA]; il sequestro era stato disposto sui beni, perlopiù orologi di considerevole valore, rinvenuti nella cassetta di sicurezza n. 3200/987218 allocata presso la filiale n. 03711 in Roma vie [OSCURATO:PERSONA] n. 78, intestata all'odierno ricorrente, ma sulla quale l'indagato [OSCURATO:PERSONA] era risultato titolare di una delega ad operare. Avverso l'ordinanza proponeva appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che: 1.1 l'epoca di consumazione dei reati era successiva al 19.12.2019, e l'appellante aveva prodotto i certificati di garanzia da cui risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato gli orologi sottoposti a sequestro in epoca precedente ai fatti contestati; 1.2 sul requisito del nesso di pertinenzialità la motivazione del Giudice per le indagini preliminari era viziata, in quanto il ragionamento si poneva fuori dall'orbita tracciata dall'istituto processuale, laddove si confondeva la relazione tra i beni e i reati per i quali si procedeva con li concetto della loro disponibilità in capo all'uno o all'altro indagato; il giudice non aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse l'unico proprietario degli orologi, ma aveva formulato un'ipotesi alternativa secondo cui era plausibile che i fratelli Sanvoisin ne fossero cornproprietari; 1.3 sempre relativamente al requisito della pertinenzialità, il ragionamento sviluppato dal giudice per le indagini preliminari era viziato in quanto sottendeva una illegittima inversione dell'onus probandi, visto che [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato documentalmente la data degli acquisti degli orologi, dimostrando di esserne proprietario; 1.4 non era stata individuata e chiarita la concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale sui beni che si pretendevano avere una relazione qualificata con i reati; 1.5 le motivazioni del rigetto non si conformavano ai principi di proporzionalità ed adeguatezza. 2 r All'udienza dell'8 marzo si era eccepita l'inutilizzabilità degli atti di indagine svolti successivamente al 27 ottobre 2021; si devolveva un secondo e distinto ordine di questioni che investivano il titolo, che discendeva dalla sollevata eccezione di inutilizzabilità degli elementi probatori acquisiti per il decorso del termine ex art. 407 cod. proc. pen., ma il giudice aveva declinato ogni valutazione nel merito di tali questioni. Il Tribunale di Milano qualificava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] quale ricorso per cassazione disponendo la trasmissione del fascicolo a questa Corte. 2. Il difensore depositava memoria difensiva con la quale eccepiva: in via pregiudiziale: violazione della legge processuale dell'ordinanza con cui il Tribunale per il riesame di Milano ha rimesso gli atti a quesl:a Suprema Corte, previa conversione dell'appello in ricorso, per avere ritenuto che avverso l'ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari in sede di opposizione ex art. 263 cod. proc. pen., avente ad oggetto il decreto con cui il Pubblico Ministero ha rigettato la domanda di restituzione, sia dato come solo mezzo di impugnazione il ricorso per cassazione e non l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen.; conseguente contrasto della disciplina recata agli artt. 263 e 322-bis cod. proc. pen. con gli artt. 3, 24, 42 Cost. anche per l'irragionevole disparità rispetto a quella prevista dagli artt. 321 e 322-bis cod. proc. pen., concernente situazioni tra loro assimilabili: l'opzione ermeneutica fatta propria dal Tribunale per il riesame, priva infatti la parte istante di un controllo di merito in sede di impugnazione della decisione assunta dal GIP in esito all'opposizione ex art. 263 cod. proc. pen. che, invece, diversamente, è assicurato nel c:aso del sequestro preventivo, laddove la decisione assunta dal giudice per le indagini preliminari sull'istanza di revoca ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen. risulta appellabile ex art. 322-bis cod. proc. pen. In subordine, rivolgeva istanza affinché questa Corte sollevasse, sul punto, questione di legittimità costituzionale della disciplina processuale denunciata, per la violazione deille disposizioni c:ostituzionali testé indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Partendo dall'eccezione procedurale sollevata con i motivi aggiunti, appare opportuno prendere le mosse dagli articoli del codice che disciplinano la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio; l'art. 262 cod. proc. pen. prevede, al suo primo comma, che "Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza..."; il successivo art. 263 dispone che: "1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza. 2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. 3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro. 4. bliel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato. 5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127." Ciò premesso, si deve rilevare come in materia di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, la giurisprudenza ha registrato diversi orientamenti; innanzitutto non è pertinente nel caso in esame la sentenza recentemente resa a Sezioni Unite da questa Corte secondo la quale, in base a quanto emerge dall'informazione provvisoria, la decisione di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio, adottata dal giudice dell'udienza preliminare, non è impugnabile dall'interessato, posto che il caso riguardava una istanza proposta dall'interessato (e non dal terzo) decisa dal giudice dell'udienza preliminare. Una parte della giurisprudenza ritiene ammissibile il ricorso: "È ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione, avanzata dal terzo, in relazione alle cose sottoposte a sequestro probatorio disposto dal giudice per l'udienza preliminare. (In motivazione, la Corte ha chiarito che tale soluzione, costituzionalmente orientata, è idonea a colmare il vuoto di tutela, garantendo l'interesse all'immediata restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, assicurata dall'ordinamento sia in fase di indagini preliminari, sia nel corso del giudizio, sia in fase esecutiva)" (Sez.5, n. 37145 del 24/05/2022, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 283598); una sentenza risalente ha invece affermato che "in tema di provvedimenti cautelari reali, sia nell'ipotesi di sequestro conservativo (ex art. 316 cod. proc. pen.), sia di sequestro preventivo (ex art. 321 cod. proc. pen.), sia di sequestro probatorio (ex art. 253 cod. proc. pen.), come emerge dal combinato disposto degli artt. 257, 318 e 322, con l'art.324 cod. proc. pen., il codice processuale Prevede solamente la richiesta di 4 , riesame avverso il provvedimento applicativo di una di tali misure, ovvero l'appello, ex art. 322 bis cod. proc. pen., per il solo sequestro preventivo, fuori dei casi previsti dall'art. 322 dello stesso codice, e, contro i conseguenti provvedimenti, il ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. Non è previsto, invece, alcun mezzo di impugnazione nei confronti dei provvedimenti di diniego di detti sequestri, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di diniego relativamente a uno dei predetti sequestri" ( Sez.6, 1925 del 20/05/1999,Giordano, Rv. 21451); nello stesso senso Sez.1, n. 45623 del 17/12/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249177: "Non è appellabile l'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottata dal giudice nella fase del giudizio. (Conforme: Sez.1 n. 1635 del 16/12/2014, Ioannis, Rv. 261864) e Sez. 6, 54424 del 27/04/2018 PG/Calabrò, Rv. 274680 - 02, che richiama in motivazione Sez. 5, n. 3250 del 12/12/2012, dep. 2013, Suero, Rv. 254376: "È inammissibile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro, conservativo, preventivo o probatorio, avanzata nel corso del giudizio di merito"). Come si vede, tutte le predette sentenze si pongono il problema di colmare il vuoto di tutela rispetto all'interesse alla restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio che l'ordinamento processuale ha assicurato alla parte sia nella fase delle indagini preliminari (mediante l'istituto dell'opposizione previsto dall'articolo 263, comma 5, cod. proc. pen.), sia in quelle successive del giudizio (che ammette l'impugnazione delle ordinanze emesse nel dibattimento ex art.586 cod. proc. pen.), sia infine in sede di esecuzione (artt. 666, comma 6, e 676 cod. proc. pen.). Ciò premesso, questo Collegio intende dare continuità all'orientamento della sentenza n. 37145 del 24/05/2022 sopra citata (conforme Sez.2. n. 6996/23, n.m.), per le seguenti ragioni: 1) come si è visto, il procedimento instaurato dal terzo per la restituzione delle cose sequestrate si svolge in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127, che, al suo settimo comma, prevede quale mezzo di impugnazione il ricorso per cassazione; 2) sulla richiesta di restituzione vi è già stato un contraddittorio di merito tra le parti, per cui appare corretto che il grado successivo sia quello di legittimità; 3) vi è un argomento di carattere testuale, in quanto l'art. 322-bis cod. proc. pen. prevede 5 • rr\ che l'appello possa essere proposto contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, senza menzionare il sequestro probatorio. Pertanto, corretta appare la decisione del Tribunale di Milano di rimettere gli atti a questa Corte; non si ravvisano motivi per sollevare eccezione di legittimità costituzionale, alle luce della diversità degli istituti, come sopra evidenziata. 1.2 Passando al merito del ricorso, ill primo motivo è manifestamente infondato, in quanto non si confronta assolutamente con la motivazione espressa dal giudice per l&indagini preliminari, che ha evidenziato che la documentazione prodotta riportava soltanto il nome dei primi acquirenti, ma nulla diceva su quando [OSCURATO:PERSONA] sia entrato in possesso degli orologi in sequestro; ciò comporta anche la manifesta infondatezza delle censure relative ad una lamentata violazione dell'onere probatorio 1.3 Relativamente ai rimanenti motivi, deve rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U,n.5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.U,n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n.6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129) Si veda, altresì, sul tema specifico, la sentenza della Sez. 5, n. 3600 del 16/12/2014, dep. 26/01/2015, Rv. 262673 in cui si evidenzia come la giurisprudenza abbia superato una - ormai risalente - pronunzia delle SS.UU. (ric. PC Ferrazzi in proc. Bevilacqua del 2004) che sembrava pretendere che, anche in presenza di sequestro probatorio, venisse indicata la finalità dell'atto di abiezione; tale finalità, non può che consistere nella necessità di assicurare la prova dell'ipotizzato reato.Ciò premesso, non si può ritenere sussistente la denunziata violazione di legge nella motivazione del giudice per le indagini preliminari, che ha evidenziato che l'indagato aveva titolo ad accedere alla cassetta di sicurezza ove si trovavano gli orologi, in forza di una delega rilasciata dal fratello, stabilmente residente all'estero; che sussiste il requisito della pertinenzialità in quanto gli orologi venivano usati quale mezzi di pagamento delle truffe (si veda la nota a pag.3 del provvedimento del giudice per le indagini preliminari); che le esigenze probatorie sono da individuare nella necessità di accertare l'esistenza del profitto di reato e per quantificarne l'esatto ammontare (ultima pagina dell'ordinanza impugnata). 1.4 Quanto, infine, alle eccezioni sollevate all'udienza dell'8 marzo, si deve rilevare come il terzo destinatario di un provvedimento di sequestro possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, essendo per lui irrilevanti (perché inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione dell'indagato. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto