Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 07351/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4550 /2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Ma- roccon.18; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:accerta- mento- costi non de- ducibili inerenza AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Re- gioneLombardia, n.4378 /43/2014 depositata il 12 agosto 2014, non notificata.

Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 23 novembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombar- dia, veniva respinto l ’ appel lo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzan.262/12/2013 emessa dalla Commissione tributaria provin- cialedi Milano, la quale respingeva il ricorso proposto dal contribuente contro l ’ avviso di accertamento emesso per IRPEF, IVA e IRAP oltre accessorirelativo all ’ anno di imposta 2007. 2.Dalla lettura degli atti si evince che l ’ accertamento veniva sussunto dal giudice di prime cure nell ’ art.38 del d.P.R. n.600/73 e non nell’art.39 del medesimo decreto, come invece riteneva parte contri- buente.

Il giudic e di prime cure lo dichiarava inoltre legittimo, in quantofondato su p.v.c. redatto dalla guardia di Finanza e recante la prova della duplice attivit à di impresa del contribuente per il periodo diimposta, di piastrellista e di noleggio imbarcazioni; inol tre, sempre dalla lettura degli atti delle parti si evince che l ’ avviso era relativo a riprese ad imposizione per componenti negativi di reddito erronea- menteconteggiati ai fini delle II.DD. e IVA. 3.Il giudice d ’ appello rigettava il gravame del contribuente, ritenendo insussistenteil prospettato travisamento dei fatti da parte della sen- tenzadi primo grado, e generiche e non precipue le deduzioni dell ’ ap- pellante,oltre che, in parte, aspecifiche e, per il resto, infondate. 4.Avverso la sentenza ha proposto rituale ricorso per cassazione il contribuente,deducendo quattro motivi, ai quali ha resistito con con- troricorsol’ Agenzia delle Entrate.

Consideratoche: 5.Con il primo motivo di ricorso - in relazione all ’ art.360 primo comma n.4cod. proc. civ. - il contribuente deduce la nullit à della sentenza per motivazioneapparente e per mancanza di motivazione, in violazione dell'art.132, n. 4, del cod. proc. civ. e dell'art. 36, n. 4, del d.lgs. 546/92. 5.1.Il ricorrente in primo luogo deduce di ave r censurato con l ’ appello ilfatto che la pretesa fatta valere dall'Amministrazione finanziaria si reggevaesclusivamente sul presupposto d'imposta costituito dal red- ditod'impresa e su rettifiche dello stesso, mentre i giudici di prime cure hanno ritenuto che si trattasse di accertamento sintetico, fondata- mentee legittimamente emesso, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600/73, incorrendocosì nel vizio di ultrapetizione, ai fini dell ’ art. 112 cod. proc. civ.,e trascurando anche il fatto che l'accertamento è attinente anche all'IRAPed all'IVA, imposte derivanti dall'esercizio di attivit à d ’ impresa; pertali ragioni il contribuente lamenta che il giudice del merito ha reso unamotivazione complessivamente apparente.

6. Il motivo è fondato.

Si deve ribadire c he « La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perch é affetta da "error in proce- dendo",quando, bench é graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perch é recante argomenta- zioniobbiettivamente inidone e a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le pi ù varie, ipotetiche congetture»(Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01) e che « La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 d elle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimit à sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in s é , purch é il vizio risultidal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "man- canzaassoluta di motivi sotto l'aspetto mat eriale e grafico", nella "mo- tivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni incon- ciliabili"e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incompren- sibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motiva zione » (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Orbene, nel caso in esame la sentenza impugnata manca di indicare qualesia il fatto, il contenuto del ricorso introduttivo e, pi ù in generale, delprocesso di primo grado e della decisione dell a CTP. 6.1.Solo dalla lettura degli atti di parte si evince il contenuto esatto delleriprese, fermo restando che l'avviso di accertamento trae origine dauna verifica della Guardia di Finanza, conclusasi con processo ver- bale di constatazione del 27/10/2 009 da cui è emerso che il contri- buente nell ’ anno di imposta avrebbe esercitato una duplice attivit à d’impresa,di rivestimenti di pavimenti e, di noleggio di imbarcazioni.

Inparticolare, si evince che tre sono i rilievi, il primo per ricavi omessi inrelazione alla cessione del contratto di leasing di un ’ imbarcazione: il prezzodella cessione veniva rettificato, con una differenza per mag- giorericavo che determinava riflessi sul reddito d'impresa, sull'imponi- bileIRAP e sull'IVA.

Il secondo rilievo riguar da un componente negativo del reddito d'im- presanon riconosciuto in deduzione, costituito dalla maxirata del lea- singdell'imbarcazione, versata per rimodulare in diminuzione i residui canoni.Tale componente è stato ritenuto dall ’ Amministrazione finan- ziarianon inerente, in quanto non sostenuto nell'interesse della ditta, bensìdei cessionari del contratto di leasing che godevano cos ì del be- neficiodi dover adempiere al pagamento di canoni pi ù esigui Infine,il terzo rilevo è relativo ad altri componenti n egativi indeducibili, dovutia scheda carburanti e lubrificanti, perch é mancanti di alcuni dati (chilometri,firma di convalida dell'esercente, ecc. ), nonch é a costi ri- tenutinon di competenza. 7.In assenza di indicazione del contenuto della decisine di primo grado, la CTR ha respinto l'appello motivando a pag.4 della sentenza impu- gnatanei seguenti termini: « L'appello non pu ò essere accolto.

Le de- duzionidell'appellante infatti sono generiche e non precipue limitandosi ad enumerare pretese irregolarit à d ell'accertamento senza indicare qualieffetti negativi tali irregolarit à avrebbero comportato nell'operato dell'Ufficioné nella sfera dei diritti del contribuente. ln altri termini si lamentaun preteso travisamento dei fatti senza specificare quale ri- lievodeve essere attribuito a tali fatti n é gli effetti negativi sulle pretese delricorrente.

L'impugnazione è , per tale parte, inammissibile, perch é deltutto aspecifica circa il rilievo del vizio denunziato.

Lespecifiche riprese ai punti dell'accert amento sono invece infondate, avendol'Ufficio puntualmente indicato i documenti sui quali sono basati irilievi (vedansi pagg. 5, 6, 7 delle controdeduzioni ) con l'indicazione dellefatture e del valore di mercato del bene . » . 8.Siffatta motivazione, per quanto esistente e non priva di un qualche collegamentocon la fattispecie concreta e il quadro probatorio, essen- zialmentenel richiamo meramente adesivo alle controdeduzioni in ap- pellodell’Agenzia, nondimeno non rispetta il minimo costituzionale.

In- fatti,lo scarno testo della sentenza impugnata non permette di com- prendere l ’ effettivo iter logico seguito dal giudice d ’ appello per giun- gerealla dismissione dell ’ appello, essendo solo apparente e assertiva, inparticolare nella parte in cui si rivolge gener icamente al merito della controversia, indicato in modo indistinto col riferimento « ai punti dell’accertamento»,e si è sopra visto trattasi di tre diverse riprese. 8.1.Altrettanto genericamente la sentenza espone una ratio decidendi meramenteapparente nei seguenti termini: « avendo l'Ufficio puntual- menteindicato i documenti sui quali sono basati i rilievi (vedansi pagg. 5,6, 7 delle controdeduzioni ) con l'indicazione delle fatture e del va- loredi mercato del bene » .

Come sopra vist o, il giudice d ‘ appello pu ò senz’altro motivare per relationem agli atti di parte, se del caso dell’Agenzia, ma la sua adesione dev ’ essere ragionata e desumibile dallamotivazione non essendo adeguato a tal fine solo un avverbio di modo(«puntualmente»), d a cui non si pu ò evincere in alcun modo la valutazionedelle argomentazioni contrarie spese dall ’ appellante.

Inoltrela menzione indistinta di « fatture e del valore di mercato » non permettedi individuare a quale delle riprese - relative a varie compo- nentipositive e negative di reddito, sia ai fini delle II.DD. sia dell ’ IVA glielementi di prova cos ì onnicomprensivamente richiamati effettiva- mentesi riferiscano. 9.L’accoglimento del primo motivo determina l ’ assorbimento delle ul- teriori censure, nel dettaglio della seconda con cui viene prospettata l’illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 53, comma 1, del d.lgs,n. 546/92, in relazione all'art, 360, n. 4, del cod . proc. civ. nella partein cui l ’ appello è ritenuto in parte aspecifico, in relazione ai motivi coi quali si è dedotto il travisamento dei fatti.

Eguale assorbimento investeanche la terza e quarta censura con le quali si deduce l ’ illegit- timitàdella sent enza per violazione dell'art 112 cod. proc. civ., in rela- zione all'art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. per aver la CTR omessodi pronunciarsi sul motivo di appello in cui viene impugnata la sentenza di primo grado per aver, travisando i fatti di caus a, deciso ultrapetita su un thema decidendum che non era in causa, oltre che rendendouna pronuncia che rinvia, sic et sempliciter, alle controdedu- zionidell'Ufficio, senza un minimo di disamina e valutazione degli ar- gomentie delle allegazioni dell'appel lante e del quadro probatorio of- ferto, come necessario perch é possa dirsi sussistente una pronunzia sulmotivo di appello. 10.Per l ’ effetto, va disposta la cassazione della sentenza impugnata conrinvio, ai sensi della legge n.130/2022, alla Corte di gius tizia tri- butariadi secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, in relazioneai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4550 /2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Ma- roccon.18; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:accerta- mento- costi non de- ducibili inerenza AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Re- gioneLombardia, n.4378 /43/2014 depositata il 12 agosto 2014, non notificata. Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 23 novembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombar- dia, veniva respinto l ’ appel lo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzan.262/12/2013 emessa dalla Commissione tributaria provin- cialedi Milano, la quale respingeva il ricorso proposto dal contribuente contro l ’ avviso di accertamento emesso per IRPEF, IVA e IRAP oltre accessorirelativo all ’ anno di imposta 2007. 2.Dalla lettura degli atti si evince che l ’ accertamento veniva sussunto dal giudice di prime cure nell ’ art.38 del d.P.R. n.600/73 e non nell’art.39 del medesimo decreto, come invece riteneva parte contri- buente. Il giudic e di prime cure lo dichiarava inoltre legittimo, in quantofondato su p.v.c. redatto dalla guardia di Finanza e recante la prova della duplice attivit à di impresa del contribuente per il periodo diimposta, di piastrellista e di noleggio imbarcazioni; inol tre, sempre dalla lettura degli atti delle parti si evince che l ’ avviso era relativo a riprese ad imposizione per componenti negativi di reddito erronea- menteconteggiati ai fini delle II.DD. e IVA. 3.Il giudice d ’ appello rigettava il gravame del contribuente, ritenendo insussistenteil prospettato travisamento dei fatti da parte della sen- tenzadi primo grado, e generiche e non precipue le deduzioni dell ’ ap- pellante,oltre che, in parte, aspecifiche e, per il resto, infondate. 4.Avverso la sentenza ha proposto rituale ricorso per cassazione il contribuente,deducendo quattro motivi, ai quali ha resistito con con- troricorsol’ Agenzia delle Entrate. Consideratoche: 5.Con il primo motivo di ricorso - in relazione all ’ art.360 primo comma n.4cod. proc. civ. - il contribuente deduce la nullit à della sentenza per motivazioneapparente e per mancanza di motivazione, in violazione dell'art.132, n. 4, del cod. proc. civ. e dell'art. 36, n. 4, del d.lgs. 546/92. 5.1.Il ricorrente in primo luogo deduce di ave r censurato con l ’ appello ilfatto che la pretesa fatta valere dall'Amministrazione finanziaria si reggevaesclusivamente sul presupposto d'imposta costituito dal red- ditod'impresa e su rettifiche dello stesso, mentre i giudici di prime cure hanno ritenuto che si trattasse di accertamento sintetico, fondata- mentee legittimamente emesso, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600/73, incorrendocosì nel vizio di ultrapetizione, ai fini dell ’ art. 112 cod. proc. civ.,e trascurando anche il fatto che l'accertamento è attinente anche all'IRAPed all'IVA, imposte derivanti dall'esercizio di attivit à d ’ impresa; pertali ragioni il contribuente lamenta che il giudice del merito ha reso unamotivazione complessivamente apparente. 6. Il motivo è fondato. Si deve ribadire c he « La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perch é affetta da "error in proce- dendo",quando, bench é graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perch é recante argomenta- zioniobbiettivamente inidone e a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le pi ù varie, ipotetiche congetture»(Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01) e che « La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 d elle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimit à sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in s é , purch é il vizio risultidal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "man- canzaassoluta di motivi sotto l'aspetto mat eriale e grafico", nella "mo- tivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni incon- ciliabili"e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incompren- sibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motiva zione » (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Orbene, nel caso in esame la sentenza impugnata manca di indicare qualesia il fatto, il contenuto del ricorso introduttivo e, pi ù in generale, delprocesso di primo grado e della decisione dell a CTP. 6.1.Solo dalla lettura degli atti di parte si evince il contenuto esatto delleriprese, fermo restando che l'avviso di accertamento trae origine dauna verifica della Guardia di Finanza, conclusasi con processo ver- bale di constatazione del 27/10/2 009 da cui è emerso che il contri- buente nell ’ anno di imposta avrebbe esercitato una duplice attivit à d’impresa,di rivestimenti di pavimenti e, di noleggio di imbarcazioni. Inparticolare, si evince che tre sono i rilievi, il primo per ricavi omessi inrelazione alla cessione del contratto di leasing di un ’ imbarcazione: il prezzodella cessione veniva rettificato, con una differenza per mag- giorericavo che determinava riflessi sul reddito d'impresa, sull'imponi- bileIRAP e sull'IVA. Il secondo rilievo riguar da un componente negativo del reddito d'im- presanon riconosciuto in deduzione, costituito dalla maxirata del lea- singdell'imbarcazione, versata per rimodulare in diminuzione i residui canoni.Tale componente è stato ritenuto dall ’ Amministrazione finan- ziarianon inerente, in quanto non sostenuto nell'interesse della ditta, bensìdei cessionari del contratto di leasing che godevano cos ì del be- neficiodi dover adempiere al pagamento di canoni pi ù esigui Infine,il terzo rilevo è relativo ad altri componenti n egativi indeducibili, dovutia scheda carburanti e lubrificanti, perch é mancanti di alcuni dati (chilometri,firma di convalida dell'esercente, ecc. ), nonch é a costi ri- tenutinon di competenza. 7.In assenza di indicazione del contenuto della decisine di primo grado, la CTR ha respinto l'appello motivando a pag.4 della sentenza impu- gnatanei seguenti termini: « L'appello non pu ò essere accolto. Le de- duzionidell'appellante infatti sono generiche e non precipue limitandosi ad enumerare pretese irregolarit à d ell'accertamento senza indicare qualieffetti negativi tali irregolarit à avrebbero comportato nell'operato dell'Ufficioné nella sfera dei diritti del contribuente. ln altri termini si lamentaun preteso travisamento dei fatti senza specificare quale ri- lievodeve essere attribuito a tali fatti n é gli effetti negativi sulle pretese delricorrente. L'impugnazione è , per tale parte, inammissibile, perch é deltutto aspecifica circa il rilievo del vizio denunziato. Lespecifiche riprese ai punti dell'accert amento sono invece infondate, avendol'Ufficio puntualmente indicato i documenti sui quali sono basati irilievi (vedansi pagg. 5, 6, 7 delle controdeduzioni ) con l'indicazione dellefatture e del valore di mercato del bene . » . 8.Siffatta motivazione, per quanto esistente e non priva di un qualche collegamentocon la fattispecie concreta e il quadro probatorio, essen- zialmentenel richiamo meramente adesivo alle controdeduzioni in ap- pellodell’Agenzia, nondimeno non rispetta il minimo costituzionale. In- fatti,lo scarno testo della sentenza impugnata non permette di com- prendere l ’ effettivo iter logico seguito dal giudice d ’ appello per giun- gerealla dismissione dell ’ appello, essendo solo apparente e assertiva, inparticolare nella parte in cui si rivolge gener icamente al merito della controversia, indicato in modo indistinto col riferimento « ai punti dell’accertamento»,e si è sopra visto trattasi di tre diverse riprese. 8.1.Altrettanto genericamente la sentenza espone una ratio decidendi meramenteapparente nei seguenti termini: « avendo l'Ufficio puntual- menteindicato i documenti sui quali sono basati i rilievi (vedansi pagg. 5,6, 7 delle controdeduzioni ) con l'indicazione delle fatture e del va- loredi mercato del bene » . Come sopra vist o, il giudice d ‘ appello pu ò senz’altro motivare per relationem agli atti di parte, se del caso dell’Agenzia, ma la sua adesione dev ’ essere ragionata e desumibile dallamotivazione non essendo adeguato a tal fine solo un avverbio di modo(«puntualmente»), d a cui non si pu ò evincere in alcun modo la valutazionedelle argomentazioni contrarie spese dall ’ appellante. Inoltrela menzione indistinta di « fatture e del valore di mercato » non permettedi individuare a quale delle riprese - relative a varie compo- nentipositive e negative di reddito, sia ai fini delle II.DD. sia dell ’ IVA glielementi di prova cos ì onnicomprensivamente richiamati effettiva- mentesi riferiscano. 9.L’accoglimento del primo motivo determina l ’ assorbimento delle ul- teriori censure, nel dettaglio della seconda con cui viene prospettata l’illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 53, comma 1, del d.lgs,n. 546/92, in relazione all'art, 360, n. 4, del cod . proc. civ. nella partein cui l ’ appello è ritenuto in parte aspecifico, in relazione ai motivi coi quali si è dedotto il travisamento dei fatti. Eguale assorbimento investeanche la terza e quarta censura con le quali si deduce l ’ illegit- timitàdella sent enza per violazione dell'art 112 cod. proc. civ., in rela- zione all'art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. per aver la CTR omessodi pronunciarsi sul motivo di appello in cui viene impugnata la sentenza di primo grado per aver, travisando i fatti di caus a, deciso ultrapetita su un thema decidendum che non era in causa, oltre che rendendouna pronuncia che rinvia, sic et sempliciter, alle controdedu- zionidell'Ufficio, senza un minimo di disamina e valutazione degli ar- gomentie delle allegazioni dell'appel lante e del quadro probatorio of- ferto, come necessario perch é possa dirsi sussistente una pronunzia sulmotivo di appello. 10.Per l ’ effetto, va disposta la cassazione della sentenza impugnata conrinvio, ai sensi della legge n.130/2022, alla Corte di gius tizia tri- butariadi secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, in relazioneai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.
Decreto Cassazione n. 07351/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris