Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 95/2015
ECLI:EU:C:2015:57
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
3 febbraio 2015 (
*
)
«Rinvio pregiudiziale – Articoli 106 TFUE e 107 TFUE – Concorrenza – Nozione di “aiuto di Stato” – Normativa nazionale – Uso d’immobili per finalità istituzionali – Riduzione del canone di locazione – Contesto di fatto e di diritto del procedimento principale – Assenza di precisazioni sufficienti – Necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Assenza di precisazioni – Irricevibilità manifesta»
Nella causa C‑68/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale
ordinario di Aosta (Italia), con ordinanza del 12 dicembre 2013, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 2014, nel procedimento
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:SOCIETA],
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:SOCIETA], da D. [OSCURATO:PERSONA], avvocato,
– per la Repubblica italiana, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
– per la Commissione europea, da G. Conte e L. Cappelletti, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53,
paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 106, paragrafi 1 e 2, TFUE e 107, paragrafo
1, TFUE. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»)
e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «CLR») in merito al pagamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della totalità
del canone di locazione pattuito per l’uso commerciale di un immobile.
Contesto normativo
Il decreto legge n. 95/2012
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Il decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica (GURI, supplemento
ordinario n. 156, del 6 luglio 2012), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135 (GURI,
supplemento ordinario n. 189, del 14 agosto 2012), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo:
il «decreto legge n. 95/2012»), al suo articolo 3, commi 1 e 4, dispone quanto segue:
«1. In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
per gli anni 2012, 2013 e 2014, l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici [dell’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT)], previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’[ISTAT] ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonché [al canone dovuto] dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società
e la borsa (Consob) per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
(...)
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili
a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall’[ISTAT] ai sensi dell’articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la [Consob] i canoni di locazione
sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2015 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere
dalla data dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente
si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si
inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 [del codice civile], anche in deroga alle eventuali
clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore».
Il decreto legislativo n. 446/1997
3
Dall’ordinanza di rinvio risulta che, secondo l’articolo 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, nella sua
versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 446/1997»), l’attività di accertamento
e di riscossione dei tributi per conto di enti locali può, nel rispetto della normativa europea e delle procedure ad evidenza
pubblica, essere affidata ad una serie di operatori, comprensiva di operatori di Stati membri dell’Unione europea, che esercitino
la menzionata attività.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
4
[OSCURATO:PERSONA] ha stipulato con la CLR un contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto un complesso immobiliare
di proprietà della CLR, con decorrenza del rapporto dal 1° febbraio 2007. Le parti hanno pattuito che il canone di locazione
annuo, pari a EUR 44 000,00, maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e rivalutato secondo l’indice ISTAT, dovesse essere
corrisposto in rate trimestrali. Il contratto di locazione è giunto a scadenza il 31 gennaio 2013 ed è stato rinnovato, in
mancanza di recesso, per un ulteriore periodo di sei anni.
5
In applicazione dell’articolo 3, commi 1 e 4, del decreto legge n. 95/2012, [OSCURATO:PERSONA] ha pagato la somma di EUR 12 562,54
in luogo della somma di EUR 15 075,04 contrattualmente pattuita a titolo di locazione per ciascuno dei primi due trimestri
dell’anno 2013.
6
In seguito a un ricorso della CLR, il giudice del rinvio, con decreti in data 18 e 19 giugno 2013, ha ingiunto ad [OSCURATO:PERSONA]
di pagare alla CLR la somma restante di EUR 5 025,00, oltre a interessi e spese processuali. Avverso siffatta ingiunzione
di pagamento, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, affermando dinanzi a detto giudice di rientrare tra gli enti indicati all’articolo
3 del decreto legge n. 95/2012, in forza del quale il canone di locazione pattuito è stato ridotto.
7
A tal proposito, la CLR sostiene che la normativa nazionale invocata da [OSCURATO:PERSONA] non è conforme al diritto dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], costituita in una forma avente natura giuridica di diritto privato, eserciterebbe un’attività di riscossione di
tributi per lo Stato e per gli enti locali. Riguardo a quest’ultima attività, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe soggetta all’articolo 52 del
decreto legislativo n. 446/1997, in forza del quale l’attività di accertamento e di riscossione di tributi per conto di enti
locali può, nel rispetto della normativa europea e delle procedure ad evidenza pubblica, essere affidata ad una serie di operatori,
comprensiva di operatori di Stati membri dell’Unione, che esercitino tale attività. Pertanto, la riduzione degli oneri di
locazione unicamente a profitto di [OSCURATO:PERSONA] tra le imprese operanti in regime di concorrenza nell’attività di riscossione
di tributi costituirebbe un aiuto di Stato contrario all’articolo 107 TFUE.
8
Il giudice del rinvio osserva che la riduzione del canone di locazione pattuito nel caso d’immobili utilizzati per finalità
istituzionali prevista dalla normativa in causa non sembra rientrare nella nozione di «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo
107, paragrafo 1, TFUE. A tal riguardo, richiamandosi al punto 26 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agricole UKL‑ARREE
(C‑677/11, EU:C:2013:348), detto giudice osserva che solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse
statali vanno considerati aiuti di Stato. Tuttavia, il suddetto giudice si interroga se una normativa statale che procuri
ad alcuni soggetti un vantaggio economico tale da falsare il regime di concorrenza possa costituire un aiuto di Stato.
9
Inoltre, detto giudice rileva che una riduzione degli oneri di locazione attuata in via normativa sia atta a violare le regole
di concorrenza alle quali sono soggette, in forza dell’articolo 106 TFUE, le imprese incaricate della gestione di servizi
di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale. Secondo il giudice del rinvio, una violazione di
questo tipo potrebbe derivare dal fatto che i beneficiari della normativa che comporta una riduzione degli oneri di locazione
siano individuati non già con riferimento oggettivo al tipo di attività esercitata, in particolare la riscossione dei tributi,
ma in ragione del fatto che costituiscano amministrazioni o autorità indipendenti inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione. Dato che un siffatto vantaggio selettivo in funzione del carattere soggettivo del locatario
non è necessario a garantire l’adempimento degli specifici compiti ad esso affidati, non può essere giustificato dall’articolo
106, paragrafo 2, TFUE.
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In tale contesto, il Tribunale ordinario di Aosta ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) [S]e la normativa italiana vigente di cui all’[articolo] 3, commi 1° e 4°, del [decreto‑legge n. 95/2012] (...) sia in contrasto
con il dettato di cui all’[articolo] 106, paragrafi 1 e 2, [TFUE] in quanto idonea ad assicurare a soggetti operanti in regime
di concorrenza un vantaggio ingiustificato e discriminatorio rispetto alla posizione di altri soggetti che esercitino la medesima
attività pur non risultando beneficiari della normativa medesima.
2) [S]e la predetta normativa, in quanto idonea ad accordare a soggetti operanti in regime di concorrenza un vantaggio ingiustificato
e discriminatorio rispetto alla posizione di altri soggetti che esercitino la medesima attività pur non risultando beneficiari
della normativa medesima, possa considerarsi “aiuto di [S]tato” ai sensi e per gli effetti di cui all’[articolo] 107, paragrafo
1, [TFUE]».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
11
Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente
irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire
il procedimento.
12
Tale norma deve essere applicata nel caso di specie.
13
Per costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo
267 TFUE, l’esigenza di pervenire ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone
che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni da esso sollevate o che, per
lo meno, spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenza Telemarsicabruzzo e a.,
da C‑320/90 a C‑322/90, EU:C:1993:26, punto 6, nonché ordinanze RAI, C‑305/07, EU:C:2008:208, punto 16; [OSCURATO:PERSONA]Anhalt,
C‑404/08 e C‑409/08, EU:C:2009:563, punto 29, nonché Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, punto 17).
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Il giudice nazionale deve indicare le ragioni precise che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione di determinate
disposizioni del diritto dell’Unione e a reputare necessario sottoporre talune questioni pregiudiziali alla Corte. Quest’ultima
ha già giudicato indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni
del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione e sul nesso a suo avviso intercorrente tra le disposizioni medesime
e la normativa nazionale applicabile alla controversia (v. ordinanze [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑167/94, EU:C:1995:113, punto 9; RAI,
EU:C:2008:208, punto 17; [OSCURATO:PERSONA]Anhalt, EU:C:2009:563, punto 30, nonché Ciampaglia, C‑185/12, EU:C:2012:273,
punto 5).
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[OSCURATO:PERSONA], le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio servono non soltanto a consentire alla Corte di fornire risposte
utili, ma anche a dare ai governi degli Stati membri così come agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni
ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte vigilare affinché
tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della citata disposizione, agli interessati vengono
notificate unicamente le decisioni di rinvio (v. ordinanza [OSCURATO:PERSONA]Anhalt, EU:C:2009:563, punto 31; sentenza
Boxus e a., da C‑128/09 a C‑131/09, C‑134/09 e C‑135/09, EU:C:2011:667, punto 24, nonché ordinanza Acanfora, C‑181/13, EU:C:2014:127,
punto 13).
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Si aggiunga, inoltre, che tale esigenza di precisione, segnatamente riguardo al contesto fattuale e normativo del procedimento
principale, vale in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, che è caratterizzato da situazioni di fatto
e di diritto complesse (v., in particolare, sentenza Telemarsicabruzzo e a., EU:C:1993:26, punto 7, nonché ordinanze [OSCURATO:PERSONA]Anhalt, EU:C:2009:563, punto 32, e Acanfora, EU:C:2014:127, punto 14).
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Peraltro, i requisiti riguardanti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale risultano espressamente dall’articolo
94 del regolamento di procedura e sono richiamati nelle raccomandazioni della Corte all’attenzione dei giudici nazionali,
relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2012, C 338, pag. 1).
18
Nella fattispecie in esame, l’ordinanza di rinvio non soddisfa tali requisiti.
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[OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio non precisa né i motivi che lo hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione dell’articolo
106, paragrafi 1 e 2, TFUE e dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE né il nesso a suo avviso intercorrente tra dette disposizioni
e la legislazione nazionale considerata nella controversia di cui esso è adito.
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Innanzitutto, l’ordinanza di rinvio non contiene alcun elemento di fatto o di diritto che permetta di valutare se le attività
esercitate da [OSCURATO:PERSONA] giustifichino una sua qualificazione come «impresa» ai sensi degli articoli 106 TFUE e 107 TFUE. A
tal riguardo, il giudice del rinvio si limita a richiamare l’argomento della CLR vertente sul fatto che una parte delle attività
di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe «[soggetta] alla normativa introdotta ex art. 52 del [decreto legislativo n. 446/1997]» e che «[secondo
tale normativa] l’attività di accertamento e riscossione di tributi per conto di [enti locali] può essere affidata a terzi,
nel rispetto della normativa europea e delle procedure ad evidenza pubblica».
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Inoltre, per quanto concerne la prima questione, si deve rilevare che dal chiaro tenore dell’articolo 106, paragrafi 1 e 2,
TFUE risulta che detta disposizione non ha portata autonoma, nel senso che dev’essere letta in combinato disposto con le altre
previsioni del Trattato FUE pertinenti (v. sentenza Asemfo, C‑295/05, EU:C:2007:227, punto 40, e ordinanza Vino, C‑20/10,
EU:C:2010:677, punto 71). Nel caso di specie, dato che il giudice del rinvio si interroga sulla conformità della normativa
in causa con le regole di concorrenza, le disposizioni che vengono in considerazione a tal proposito sono gli articoli 101 TFUE
e 102 TFUE, letti in combinato disposto, rispettivamente, con gli articoli 4, paragrafo 3, TUE e 106 TFUE.
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Orbene, anche assumendo che [OSCURATO:PERSONA] sia qualificabile come «impresa» ai sensi dell’articolo 101 TFUE, non risulta in alcun
modo dal fascicolo sottoposto alla Corte che la normativa in causa nel procedimento principale sia tale da eliminare l’effetto
utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese. [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza di rinvio non fornisce alcuna informazione
che permetta di valutare se siffatta normativa imponga o favorisca la conclusione di intese contrarie all’articolo 101 TFUE
oppure se essa consolidi gli effetti di tali intese o deleghi ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni
di intervento in materia economica. Inoltre, il fascicolo di causa non contiene alcun elemento relativo ad una condotta collusiva
ai sensi dell’articolo 101 TFUE in cui sia coinvolta [OSCURATO:PERSONA].
23
La Corte non è dunque in grado di procedere a un esame della questione se l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo
4, paragrafo 3, TUE, osti a una normativa nazionale come quella in causa nel procedimento principale, la quale preveda, a
vantaggio delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, una riduzione del
canone di locazione contrattualmente pattuito nel caso di immobili utilizzati per finalità istituzionali.
24
Tale conclusione vale anche per la questione se l’articolo 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1,
TFUE, osti a una normativa di questo tipo. Invero, il giudice del rinvio non fornisce alcun elemento atto a permettere alla
Corte di stabilire se [OSCURATO:PERSONA] sia indotta, in applicazione della normativa in causa nel procedimento principale, a sfruttare
in modo abusivo una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
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Inoltre, posto che l’ordinanza di rinvio non permette di valutare se [OSCURATO:PERSONA] sia incaricata della gestione di servizi di
interesse economico generale o abbia carattere di «monopolio fiscale» ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, la Corte
non è in grado di pronunciarsi in merito ai limiti entro i quali tale disposizione consentirebbe di giustificare la concessione
di diritti speciali contrastanti con gli articoli 101 TFUE e 102 TFUE.
26
Infine, per quanto concerne la seconda questione, lo stesso giudice del rinvio, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte
in materia, osserva che la riduzione degli oneri di locazione a profitto delle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione non è attuata mediante risorse statali. Tuttavia, esso non fornisce alla Corte
alcun elemento di fatto che permetta di valutare se le condizioni per la concessione di siffatta misura siano tali da configurare
l’esistenza di un «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Pertanto, la Corte non è in grado di rispondere
utilmente alla seconda questione.
27
In considerazione di tutto quanto precede, si deve constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame è manifestamente
irricevibile.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
La domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Tribunale ordinario di Aosta (Italia), con ordinanza del 12 dicembre 2013,
è manifestamente irricevibile.
Firme
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Lingua processuale: l’italiano.