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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30382/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro applicativa della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata dei delitti in materia di stupefacenti di cui ai capi 47-201-237.

In merito al quadro di gravità indiziaria, il Tribunale richiamava gli analitici contenuti -ritenuti espliciti e univoci- delle plurime conversazioni ambientali intercettate, con riguardo al contributo partecipativo e concorsuale della ricorrente nei contestati episodi di narcotraffico, insieme con gli altri soggetti coinvolti come il fratello [OSCURATO:PERSONA] e il marito [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Bonali, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, sul rilievo che il comportamento dell'indagata sarebbe stato più correttamente inquadrabile nell'ambito della semplice connivenza o adesione passiva non punibile.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo di ricorso, attinente al quadro di gravità indiziaria, risulta non fondato e per alcuni aspetti sprovvisto del requisito di specificità.

2. Invero, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, le doglianze del ricorrente, oltre a palesarsi in parte prive di specificità in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti e non illogici argomenti dal Tribunale del riesame, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere asserzioni in punl:o di fatto.

La valenza del contributo probatorio costituito dal tenore chiaro e univoco delle conversazioni captate, analiticamente riportate nella decisione impugnata, è stata attentamente esaminata dai giudici di merito, pervenendo a un giudizio - congruamente argomentato e perciò insindacabile- di piena attendibilità in ordine all'effettivo ruolo partecipativo -non certo di mera connivenza passiva- della ricorrente ai singoli episodi di narcotraffico alla stessa contestati, in cui erano coinvolti il marito e il fratello e che si svolgevano anche all'interno della abitazione familiare.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di detenzione di stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto invece un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di recare un contributo alla realizzazione dell'evento illecito (v. per tutte Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Spinelli, Rv. 257465).

3. Quanto al delitto sub 47) l'ordinanza ha congruamente evidenziato che dalla conversazione intercettata (e richiamata nel provvedimento) emerge la detenzione della "palla" di sostanza da parte dell'indagata, che ne aveva la vigilanza diretta, a prescindere dallo specifico luogo in cui ciò accadeva (nella sua abitazione o nel locale sottostante).

Né vi è dubbio circa la consapevolezza della natura della sostanza avuto riguardo al compendio istruttorio acquisito, tanto che in caso di allontanamento dall'immobile, doveva intervenire il fratello al fine di garantirne il controllo.

4. Quanto ai delitti sub 201) e 237) la Corte di appello ha valorizzato le conversazioni ambientali registrate a bordo dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che la Bonali ha offerto un contributo causalmente efficiente perché andasse a buon fine la cessione di droga verso Lezoche.

Pagliuso aveva invitato la donna a seguirlo per prelevare la droga presso la casa di altro individuo per poi venderla a Lezoche, e la donna, pur rimproverando il marito di voler far soldi in fretta, lo ha accompagnato in tutti gli appuntamenti finalizzati allo spaccio della sostanza stupefacente.

Con specifico riguardo al capo sub 2:37), il Tribunale del Riesame ha correttamente dato rilievo alla presenza della Bonali quando il marito dava istruzioni agli altri sodali su come tagliare la dlroga e confezionarla, così fornendo un contributo all'attività di preparazione dello stupefacente e mostrando adesione alla situazione in atto, paragonandosi a "[OSCURATO:PERSONA]", una delle donne simbolo del narcotraffico sudamericano.

La chiarezza dei dialoghi, la caratura criminale dei soggetti protagonisti dei dialoghi e il contesto ambientale depongono per un significato univoco, tale da indurre a considerare non fondate le censure difensive.

5. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro applicativa della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata dei delitti in materia di stupefacenti di cui ai capi 47-201-237. In merito al quadro di gravità indiziaria, il Tribunale richiamava gli analitici contenuti -ritenuti espliciti e univoci- delle plurime conversazioni ambientali intercettate, con riguardo al contributo partecipativo e concorsuale della ricorrente nei contestati episodi di narcotraffico, insieme con gli altri soggetti coinvolti come il fratello [OSCURATO:PERSONA] e il marito [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Bonali, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, sul rilievo che il comportamento dell'indagata sarebbe stato più correttamente inquadrabile nell'ambito della semplice connivenza o adesione passiva non punibile. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso, attinente al quadro di gravità indiziaria, risulta non fondato e per alcuni aspetti sprovvisto del requisito di specificità. 2. Invero, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, le doglianze del ricorrente, oltre a palesarsi in parte prive di specificità in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti e non illogici argomenti dal Tribunale del riesame, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere asserzioni in punl:o di fatto. La valenza del contributo probatorio costituito dal tenore chiaro e univoco delle conversazioni captate, analiticamente riportate nella decisione impugnata, è stata attentamente esaminata dai giudici di merito, pervenendo a un giudizio - congruamente argomentato e perciò insindacabile- di piena attendibilità in ordine all'effettivo ruolo partecipativo -non certo di mera connivenza passiva- della ricorrente ai singoli episodi di narcotraffico alla stessa contestati, in cui erano coinvolti il marito e il fratello e che si svolgevano anche all'interno della abitazione familiare. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di detenzione di stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto invece un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di recare un contributo alla realizzazione dell'evento illecito (v. per tutte Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Spinelli, Rv. 257465). 3. Quanto al delitto sub 47) l'ordinanza ha congruamente evidenziato che dalla conversazione intercettata (e richiamata nel provvedimento) emerge la detenzione della "palla" di sostanza da parte dell'indagata, che ne aveva la vigilanza diretta, a prescindere dallo specifico luogo in cui ciò accadeva (nella sua abitazione o nel locale sottostante). Né vi è dubbio circa la consapevolezza della natura della sostanza avuto riguardo al compendio istruttorio acquisito, tanto che in caso di allontanamento dall'immobile, doveva intervenire il fratello al fine di garantirne il controllo. 4. Quanto ai delitti sub 201) e 237) la Corte di appello ha valorizzato le conversazioni ambientali registrate a bordo dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che la Bonali ha offerto un contributo causalmente efficiente perché andasse a buon fine la cessione di droga verso Lezoche. Pagliuso aveva invitato la donna a seguirlo per prelevare la droga presso la casa di altro individuo per poi venderla a Lezoche, e la donna, pur rimproverando il marito di voler far soldi in fretta, lo ha accompagnato in tutti gli appuntamenti finalizzati allo spaccio della sostanza stupefacente. Con specifico riguardo al capo sub 2:37), il Tribunale del Riesame ha correttamente dato rilievo alla presenza della Bonali quando il marito dava istruzioni agli altri sodali su come tagliare la dlroga e confezionarla, così fornendo un contributo all'attività di preparazione dello stupefacente e mostrando adesione alla situazione in atto, paragonandosi a "[OSCURATO:PERSONA]", una delle donne simbolo del narcotraffico sudamericano. La chiarezza dei dialoghi, la caratura criminale dei soggetti protagonisti dei dialoghi e il contesto ambientale depongono per un significato univoco, tale da indurre a considerare non fondate le censure difensive. 5. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
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