CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48225/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale, illustrando i motivi, insiste per l'accoglimento del ricorso; udito L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (del foro di NAPOLI), in difensore di [OSCURATO:PERSONA] - TOMMASO e [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Brescia con la pronuncia indicata in epigrafe, per quanto rileva in questa sede, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per fattispecie concorsuale in materia di stupefacenti, ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ed ha accolto, in merito alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le richieste di concordato con rinuncia ai motivi d'appello, diversi da quelli relativi alla determinazione della pena, ex art. 599-bis cod. proc. pen., con conseguente rideterminazione delle pene agli stessi inflitte per le fattispecie in materia di stupefacenti a loro ascritte. 2. Avverso la sentenza di secondo grado negli interessi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti ricorsi fondati, rispettivamente, su uno, due e quattro motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di legge in forza del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della mancata riduzione della pena. 2.2. Con i due motivi nei quali si articola il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono nullità della sentenza oltre che vizi motivazionali, in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità. In particolare, si prospetta la nullità della sentenza per non aver il difensore discusso e concluso in udienza né replicato in merito alla posizione del proprio assistito, con riferimento alla quale è stata accolta la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. (primo motivo). Sarebbe altresì contraddittoria la motivazione della Corte territoriale in punto di commisurazione giudiziale della pena, richiesta dalle parti in sede di concordato, e di negazione delle circostanze attenuanti generiche, che la stessa Corte avrebbe potuto e dovuto applicare d'ufficio, ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen., nonostante la rinuncia ai motivi di appello ad eccezione della quantificazione della pena, la cui concessione è stata rimessa dalle parti alla valutazione del giudicante. 2.3. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono carenza ed illogicità della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato fondata sulla valutazione da parte, tanto del giudice di primo grado quanto della Corte territoriale, di una serie di conversazioni intercettate che, per converso, secondo la prospettazione del ricorrente, condurrebbero verso la tesi propugnata dalla difesa.Con i motivi secondo, terzo e quarto, trattati congiuntamente dallo stesso ricorrente, si deduce l'apparenza motivazionale in merito al motivo d'appello inerente alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di favoreggiamento reale, di cui all'art. 379 cod. pen., con riferimento alle fattispecie in materia di stupefacenti che sarebbe stata invece commessa da Montella. 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Sono suscettibili di trattazione congiunta i ricorsi proposti negli interessi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le cui posizioni sono state definite mediante concordato con rinuncia ai motivi d'appello, diversi da quelli relativi alla determinazione della pena, ex art. 599-bis cod. proc. pen., con conseguente rideterminazione delle pene agli stessi inflitte per le fattispecie in materia di stupefacenti a loro ascritte. 2.1. Manifestamente infondata è la preliminare censura, proposta con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si deduce la nullità della sentenza per non aver il difensore discusso e concluso in udienza né replicato in merito alla posizione del proprio assistito. Nei confronti dell'imputato è stato difatti accolto il concordato con riferimento alla determinazione della pena, con rinuncia agli altri motivi d'appello. Ne consegue che nella specie il processo è stato definito con procedura non contemplante discussione, conclusioni ed eventuali repliche circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], invece caratterizzanti la discussione all'esito di dibattimento celebrato o in assenza di richiesta di concordato ovvero in ipotesi di mancato accoglimento della stessa (ex artt. 599-bis e 602, commi 1 bis, e 4, cod. proc. pen.). 2.2. Parimenti inammissibili sono i motivi con i quali, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si censura la sentenza quanto a commisurazione giudiziale della pena, in quanto comminata dalla Corte territoriale nelle specifiche entità di cui alle richieste di concordato, oltre che in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendo stati oggetto di rinuncia tutti i motivi d'appello (trascritti in sentenza), compresi quelli inerenti alla ritenuta insussistenza delle attenuanti generiche ed esclusi solo quelli afferenti alla determinazione della pena.Va difatti in merito ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277381, in motivazione). 3. Si mostra altresì inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, per il quale dal compendio probatorio costituito dagli elementi emersi dalle captate conversazioni e comunicazioni, a dire dalla difesa, emergerebbe la condotta dell'imputato volta al prelievo di denaro ovvero alla dazione di denaro a soggetti ritenuti dall'accusa intrattenere affari in materia di stupefacenti con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed il correo Montella. Tali condotte, però, sostiene la doglianza in esame, avrebbero avuto ad oggetto denaro ricollegabile ad una attività lavorativa espletata, in favore del detto Montella, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (titolare di una ditta di costruzioni), assolto all'esito di altro procedimento in relazione al detto episodio, nonché denaro sostanzialmente donato a Montella da [OSCURATO:PERSONA] (il tutto per il tramite dell'imputato). 3.1. In primo luogo, il ricorso, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello riportati in maniera specifica nella sentenza impugnata (pag. 27-28), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 29-30), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 3.2. I profili di censura che invece lambiscono l'apparato argomentativo della sentenza di secondo grado integrano motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni di natura probatoria del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si - vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). Il riferimento è, in particolare, al tentativo di sostituire a quella del giudice una diversa valutazione degli esiti delle comunicazioni e conversazioni captate, con riferimento a un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico (peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme»). In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente proposta dall'attuale ricorrente, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova (non contestato nella specie), ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558). 4. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila