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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 30656/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32153-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto di omologa RG 5269/2019 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 05/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale di Tivoli , in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con il decreto di omologa del 5.10.2020 aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario utile alla prestazione di cui all'art. 2 I.n. 222/84 in capo a [OSCURATO:PERSONA], con decorrenza dalla domanda amministrativa e con condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di giudizio liquidate e distratte in complessivi E. 911,00.

Avverso tale statuizione, solo con riguardo alle spese di lite , parte ricorrente proponeva ricorso in cassazione affidato ad un solo motivo cui resisteva l'[OSCURATO:PERSONA] rimaneva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con un solo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto quali le tabelle n.. 9 e 2 del DM n. 55/ 2014 nonché art. 24 I.n. 794/1942, art. 4 co. 1 DM n,. 585/1994, I.n. 1051/1957, nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 360 co.1 nn. 3 e 5 c.p.c..

Preliminarmente deve ritenersi ammissibile il ricorso in quanto questa corte ha chiarito che "In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, benchè non impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., salvo che per il capo relativo alle spese, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione"(Cass.n. 26758/2016; Cass.n. 19062/2017).

Ric. 2020 n. 32153 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -2- Rilevava la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia , indicando in complessivi E. 1.212,00 l'importo invece dovuto per la fase del giudizio in questione ( dal quale andava detratta la somma già liquidata).

Il motivo risulta fondato.

Si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali ( quale quella in oggetto), il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa" ( Cass.n. 15656/2012 conf.Cass.n. 10454/2015, Cass.SU n.10455/2015).

Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra C 26.000,00 ed E. 52.000,00 in tale scaglione rientrando l'ammontare di dieci annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva , vanno individuati in E. 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di C 472,50 per studio della controversia, C 375,00 per la fase introduttiva del giudizio ed C 364,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi dell'art. 4, d.m. n.55/2014)e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza).

Deve rilevarsi che con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all'importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto dell'art. 4, d.m. n. 55/2014, che testualmente prevede un riduzione «fino al 70 per cento» dell'importo liquidato per tale fase.

Ric. 2020 n. 32153 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -3- Avuto riguardo all'importo dianzi delineato, risulta evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata decisione sia inferiore a detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato d.m. n. 55/2014, in relazione alle singole fasi processuali.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi € 1.212,00 ( da cui va detratta la somma già liquidata), oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Le spese del giudizio di legittimità, attesa l'esigua differenza tra le somme liquidate e quelle successivamente riconosciute, devono essere compensate.

In considerazione dell'accoglimento del ricorso, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in complessivi E. 1.212,00 ( da cui va detratta la somma già liquidata) per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 1 5 % ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Con distrazione al procuratore antistatario.

Cosi' deciso in Roma in data 10 giugno 2022 .

DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32153-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto di omologa RG 5269/2019 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 05/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale di Tivoli , in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con il decreto di omologa del 5.10.2020 aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario utile alla prestazione di cui all'art. 2 I.n. 222/84 in capo a [OSCURATO:PERSONA], con decorrenza dalla domanda amministrativa e con condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di giudizio liquidate e distratte in complessivi E. 911,00. Avverso tale statuizione, solo con riguardo alle spese di lite , parte ricorrente proponeva ricorso in cassazione affidato ad un solo motivo cui resisteva l'[OSCURATO:PERSONA] rimaneva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con un solo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto quali le tabelle n.. 9 e 2 del DM n. 55/ 2014 nonché art. 24 I.n. 794/1942, art. 4 co. 1 DM n,. 585/1994, I.n. 1051/1957, nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 360 co.1 nn. 3 e 5 c.p.c.. Preliminarmente deve ritenersi ammissibile il ricorso in quanto questa corte ha chiarito che "In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, benchè non impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., salvo che per il capo relativo alle spese, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione"(Cass.n. 26758/2016; Cass.n. 19062/2017). Ric. 2020 n. 32153 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- Rilevava la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia , indicando in complessivi E. 1.212,00 l'importo invece dovuto per la fase del giudizio in questione ( dal quale andava detratta la somma già liquidata). Il motivo risulta fondato. Si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali ( quale quella in oggetto), il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa" ( Cass.n. 15656/2012 conf.Cass.n. 10454/2015, Cass.SU n.10455/2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra C 26.000,00 ed E. 52.000,00 in tale scaglione rientrando l'ammontare di dieci annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva , vanno individuati in E. 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di C 472,50 per studio della controversia, C 375,00 per la fase introduttiva del giudizio ed C 364,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi dell'art. 4, d.m. n.55/2014)e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza). Deve rilevarsi che con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all'importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto dell'art. 4, d.m. n. 55/2014, che testualmente prevede un riduzione «fino al 70 per cento» dell'importo liquidato per tale fase. Ric. 2020 n. 32153 sez. ML - ud. 10-06-2022 -3- Avuto riguardo all'importo dianzi delineato, risulta evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata decisione sia inferiore a detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato d.m. n. 55/2014, in relazione alle singole fasi processuali. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi € 1.212,00 ( da cui va detratta la somma già liquidata), oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%. Le spese del giudizio di legittimità, attesa l'esigua differenza tra le somme liquidate e quelle successivamente riconosciute, devono essere compensate. In considerazione dell'accoglimento del ricorso, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in complessivi E. 1.212,00 ( da cui va detratta la somma già liquidata) per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 1 5 % ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Con distrazione al procuratore antistatario. Cosi' deciso in Roma in data 10 giugno 2022 . DEPOS
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