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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16444/2026

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ale: [OSCURATO:PERSONA] 76T44 H501D),[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 78H61 H501X) eCHIARALUCE FLAVIA ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 80T41 H501D), qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv. tiAlessandro Giovannini ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 53C09 H501Y), AlessioRosati ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 54L02 H501X) e [OSCURATO:PERSONA] (Codiceindirizzi p.e.c. dei predetti difensori;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 47R45 H501W), inproprio e quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 72H27H501Z) ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- controricorrente -nonchéMINUTI ALESSANDRO e [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026- intimati -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6255/2020,pubblicata il 10 dicembre 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4marzo 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;1.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un fondo rustico sito nelComune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), distinto in catasto al foglio 7, particella n.320, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rieti, GiacominiRosalba, titolare del diritto dominicale sull’area limitrofa (censita al foglio7, particelle n. 106 e n. 355) per sentire: a) accertare l’esatta delimitazionedei confini tra le due proprietà; b) ordinare l’apposizione dei termini; c)condannare la convenuta al rilascio della porzione di terrenoillegittimamente occupata, alla realizzazione di un muro di sostegno, allamanutenzione di quello già esistente e al risarcimento del danno.Dedussero che la convenuta aveva realizzato, lungo la linea di confine,una opera di sbancamento finalizzata a creare un’area pianeggiante aservizio del fabbricato di sua proprietà.Assunsero che le spese di manutenzione del muro di sostegnodovevano restare interamente a carico della convenuta, atteso che gliinterventi realizzati da quest’ultima avevano originato dislivello tra i duefondi.Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando le avversedomande e deducendo che il dislivello aveva origine naturale; proposedomanda riconvenzionale diretta alla condanna degli attori allarealizzazione e manutenzione delle opere di sostegno con spese a lorocarico, al risarcimento del danno per aver cagionato limitazione e turbativanel godimento del fondo, nonché al rimborso delle spese, pari ad €.20.000,00 (euro ventimila/00), sostenute per la porzione di muro giàrealizzata.Numero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026La causa, istruita con espletamento di interrogatorio formale e prova pertestimoni, veniva definita con sentenza n. 72/2012.

Con essa, il [OSCURATO:PERSONA] - Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA] (RI): a) dichiarò che ladelimitazione tra la particella n. 320 e la particella n. 106 era rappresentatadal confine catastale; b) dichiarò che tale confine coincideva con la linearossa tracciata sul rilievo dello stato dei luoghi elaborato sulla mappad’impianto allegata alla consulenza tecnica e, per l’effetto, condannò laconvenuta alla restituzione della porzione di terreno, avente estensione dicentoventi metri quadrati, contrassegnata come superficie celeste nelrilievo dello stato dei luoghi sulla mappa d’impianto allegata allaconsulenza tecnica; c) dispose che sulla linea di confine venissero appostii termini a spese comuni delle parti; d) rigettò le domande risarcitorienonché quella della convenuta di restituzione della somma pagata per larealizzazione del muro; e) condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellespese processuali nella misura del 70% (settanta percento), concompensazione per la parte residua.In particolare, il Tribunale osservò che: - dovevano ritenersi sussistentii presupposti necessari ad esperire l’azione di regolamento dei confini; - ilconsulente tecnico, a tale fine, preso atto dell’attuale conformazione delterreno nonché delle mappe catastali, aveva concluso per l’erroneità delposizionamento dei picchetti lignei presenti in loco; - il confine tra laparticella n. 320 e quella n. 106, di proprietà della convenuta, dovevaessere individuato in corrispondenza di quello catastale mentre inriferimento alla particella n. 355, anch’essa di proprietà di GiacominiRosalba, in corrispondenza della linea rossa tracciata sulla pianta allegataalla consulenza tecnica; - l’ausiliario, alla luce dei rilievi eseguiti, avevaaccertato uno sconfinamento da parte della convenuta di centoventi metriquadrati e di [OSCURATO:PERSONA] sul terreno di quest’ultima per quarantaduemetri quadrati; - doveva essere disposta la restituzione delle areeillegittimamente occupate esclusivamente in favore degli attori, i qualiavevano, a differenza di [OSCURATO:PERSONA] formulato domanda in tal sensoe l’apposizione dei termini lapidei sul confine come delineato dall’ausiliario,Numero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026con spese a carico di entrambe le parti; - in riferimento al muro di confineera emerso dalle risultanze peritali e dalla documentazione fotografica indeclivio naturale, per cui meritava accoglimento la domanda di condannaalla costruzione e manutenzione del muro di confine; - era invece infondataquella di risarcimento danni formulata dagli attori, in quanto l’assuntosecondo cui lo sbancamento aveva impedito l’accesso all’area prossima alfondo non aveva trovato riscontro nelle risultanze probatorie, al pari delladomanda risarcitoria formulata dalla convenuta, attesa la genericità delleaffermazioni rese dai testimoni; - analoga reiezione meritava la richiestadi rimborso delle spese sostenute dalla convenuta per la costruzione dellaporzione di muro già edificata, in quanto sfornita del benché minimosostegno probatorio.2.- Avverso tale decisione ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA],chiedendone la riforma.

Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],proponendo altresì appello incidentale.Con i primi due motivi di appello principale veniva dedotta la mancanzadei presupposti per l’esercizio dell’actio finium regundorum.

In particolare,la Giacomini ha sostenuto che tra la sua proprietà e quella degli appellatinon vi era mai stata incertezza oggettiva dei confini, attesa la presenza inloco di una demarcazione ben visibile esistente tra la particella n. 320 equella n. 355 costituita dalla “scarpata” e dalla sovrastante siepe confinariaindicata anche dal consulente tecnico.

Ha addotto che tale situazione difatto si evinceva con chiarezza dalla fotografia aerea, databile all’anno1975, allegata alla propria relazione tecnica di parte, peraltro confermatadalle dichiarazioni fornite, nella fase istruttoria, dai testimoni escussi i qualiriferivano dell’esistenza di un dislivello naturale tra i due fondi.

Haevidenziato di aver sollevato, in primo grado, eccezione di usucapionepoiché possedeva il terreno uti dominus in maniera pacifica, continua edininterrotta sino alla scarpata ed alla sovrastante siepe naturale.

Hacontestato di avere realizzato opere di sbancamento, avendosemplicemente fatto eseguire di lavori pulizia dell’area, previaNumero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026autorizzazione dell’ente comunale.

Ha rilevato che la realizzazione nel1998, a proprie spese, di un muro di confine atto ad arginare il rischio difrane costituiva ulteriore elemento di prova circa l’origine naturale deldislivello.

Ha invocato il rinnovo della consulenza tecnica, atteso chel’ausiliario del giudice aveva utilizzato punti di riferimento inattendibili, inquanto gli spigoli dei fabbricati che costituivano punti di rilievo n. 2 e 5erano stati oggetto di modificazioni e ampliamenti.La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata (n. 6255/2020del 10 dicembre 2020) ha disatteso tali motivi d’appello.

In particolare, haevidenziato che «l’azione di regolamento dei confini mira ad eliminareincertezze sulla demarcazione tra fondi adeguando la situazione di fatto aquella di diritto e quindi presuppone l’incertezza oggettiva (mancanza diqualsiasi limite) o soggettiva (contestazione del confine esistente), tra duefondi (Cass. 11822/2018). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in primo gradolamentavano l’esecuzione, da parte dell’appellante principale, di opere disbancamento eseguite lungo il confine che avrebbero determinatousurpazione di una porzione del loro fondo.

È evidente dunque lasussistenza dei presupposti per l’azione di cui all’art. 950 c.c., stante lacontestazione ovvero l’incertezza soggettiva del confine esistente.

Ciòpremesso in merito alle ulteriori censure deve rilevarsi che - ai fini delladeterminazione dei confini il ricorso alle mappe catastali assume caratteresussidiario in mancanza di altri elementi idonei a determinare l’esattoconfine tra i fondi; - l’ausiliario evidenziava che i picchetti lignei presenti inloco non erano indicativi dei confini in quanto posizionati abbondantementeall’interno del fondo Minuti, al di fuori della dividente attuale costituita dauna siepe di arbusti spontanei; - il ricorso al sistema di accertamentosussidiario configurato dalle mappe catastali è consentito non solo nel casodi mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nel caso chequesti, per loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilitàrisultino comunque inidonei alla determinazione del confine (Cass sent.n.10997/93); - dalle fotografie prodotte dagli appellati in primo gradoemerge con chiarezza un taglio verticale del terreno alla base del quale ilNumero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026suolo ha un andamento perfettamente pianeggiante e la consulenzatecnica - le cui risultanze si prestano ad un positivo apprezzamentovalutativo in considerazione della analiticità e completezza delle verificheeseguite con metodiche immuni da vizi -, confermava tale circostanzaevidenziando che in prossimità dell’attuale confine di fatto tra le dueproprietà fondiarie era stata realizzata un’ opera finalizzata al taglio delpendio con livellamento dell’area posta a quota inferiore; - contrariamentea quanto sostenuto dall’ appellante principale non siamo in presenza di unintervento di estirpazione di erbe spontanee, siepi ed arbusti bensì diun’opera diretta alla realizzazione di uno spazio in piano, in quantorisultano chiaramente visibili i segni nel terreno impressi dal mezzomeccanico utilizzato per i lavori; - dall’esame della foto aerea risalente1975 non era possibile individuare alcun confine naturale né verificarel’esattezza dello spostamento; - quanto all’eccezione di usucapione devedichiararsene l’inammissibilità ex art. 345 c.p.c., poiché non risulta esserestata ritualmente formulata in primo grado.

Resta assorbito il terzo motivodi gravame con il quale si censura la pronuncia in relazione all’ ordine diapposizione dei termini sulle base dei confini accertati dal consulente.».Con il quarto e quinto motivo di gravame, l’appellante principale halamentato un’erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado,delle risultanze istruttorie in riferimento all’opera di sbancamento ed allaillegittima occupazione dell’area di proprietà degli appellati.

Ha contestatola statuizione di condanna alla realizzazione del muro di contenimentolungo il confine tra le particelle n. 320 e n. 355.

Ha ribadito, anche alla lucedall’istruttoria espletata (dichiarazioni rese dal testimone MazzettaAntonio), l’origine naturale del dislivello e ha evidenziato, a dimostrazionedella propria buona fede, che con nota del 25 luglio 1990 aveva datocomunicazione al Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM) circa i realizzandi lavoridi pulizia della siepe posta lungo il confine.

Ha rilevato che la presenzadella scarpata naturale dimostrava inequivocabilmente l’errore in cui eraincorso il Tribunale nel condannarla alla costruzione del muro dicontenimento ai sensi dell’art. 887 c.c..

Ha dedotto che nel tratto di confineNumero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026tra la particella n. 320 e la particella n. 355 la scarpata risultava di altezzavariabile tra ml. 0,80 e ml. 1,80, per cui l’indicazione del consulente tecnicorelativamente all’altezza dell’edificando muro di sostegno (mt. 2,00)risultava del tutto erronea.

Ha assunto che, anche sulla scorta dellerisultanze peritali, relativamente al tratto in cui era stato accertato losconfinamento da parte degli appellati (mq. 42), non era obbligata allarealizzazione del muro di sostegno, non avendo eseguito sbancamenti indanno della particella n. 320.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello incidentalelamentando che il Tribunale, pur riconoscendo il loro diritto alla restituzionedella porzione di terreno di 120 metri quadrati illegittimamente occupata,non aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare il tratto di muro disostegno realizzato.

Hanno dedotto, inoltre, l’omissione, nel dispositivodella sentenza di primo grado, della condanna alla realizzazione, a spesedell’appellante principale, del muro di sostegno.La Corte di merito ha osservato che: «- deve essere esclusa l’originenaturale dell’attuale dislivello tra i due fondi alla luce delle risultanzeperitali in quanto l’ausiliario evidenzia che “nella parte del fondo dellaconvenuta a confine con gli attori si è chiaramente accertato che siaavvenuto un livellamento del terreno che di fatto ha interrotto un naturaledeclivio con andamento verso valle” e che in prossimità dell’attuale confinedi fatto tra le due proprietà fondiarie era stata realizzata “un’operadell’uomo diretta alla concretizzazione di un taglio del pendio del terreno econseguente livellamento dell’area posta a quota inferiore”; - il consulentetecnico accertava inoltre che tra la particella n.355 di proprietàdell’appellante e quella degli appellati (part. n.320) esiste, contrariamentea quanto sostenuto dall’appellante, una differenza di quota e che proprioper la sua uniformità si deduce che sia stata generata dall’opera dell’uomo;- benché gli appellati in primo grado avessero formulato domanda dicondanna a realizzare il muro di contenimento ed il Tribunale nellamotivazione della sentenza impugnata si fosse pronunciato per lafondatezza della pretesa, veniva omessa nel dispositivo la relativaNumero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026statuizione; - alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte l’oneredella costruzione, al pari della conservazione, resta interamente a carico dicolui che ha creato ovvero incrementato il dislivello; - riguardo all’obbligodi realizzare il muro di sostegno esso si configura anche in relazione altratto indicato dal consulente nelle sezioni nn. 4 e 5 della planimetriaallegata all’elaborato peritale (in riferimento al quale era stato accertato losconfinamento di mq.42), atteso il carattere artificiale dell’intera scarpata;- riguardo all’altezza del muro il consulente precisava che la differenza diquota per l’intero tratto era compresa tra ml.2,09 e ml. 2,11.

Ciòpremesso, tenuto conto che l’appellante principale aveva realizzato aproprie spese - sebbene all’interno della proprietà di [OSCURATO:PERSONA] eSilvestrini [OSCURATO:PERSONA] - una porzione del muro di sostegno, la Corte reputaeccessivamente oneroso per [OSCURATO:PERSONA] realizzare l’arretramentodel muro con restituzione dell’area occupata illegittimamente estesamq.120.

Deve ritenersi applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all’ art.2058 c.c., norma che consente al giudice di disporre, in alternativa allareintegrazione in forma specifica, il risarcimento per equivalente che,tenuto conto della limitata estensione dell’area illegittimamente occupatapuò essere determinato in via equitativa in €. 2.500,00.

L’appellanteprincipale, quindi, sarà tenuta a porre in essere, in prosecuzione dellaporzione già esistente, un muro di sostegno lungo la scarpata che di fattodivide i due fondi.».Con il sesto motivo di gravame l’appellante principale ha contestato ilrigetto, pronunziato dal Tribunale, della domanda di risarcimento danniderivanti dalla caduta di massi calcarei nell’area di sua proprietà.Ha dedotto che i coniugi Minuti-[OSCURATO:PERSONA] avevano dato corso ad unaserie di opere di movimentazione del terreno con modificazione dello statodei luoghi ed alterazione del verso di scorrimento e deflusso delle acquepiovane.In riferimento all’aspetto risarcitorio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto appello incidentale, deducendo che l’accertata occupazioneNumero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026illegittima di porzione del terreno di loro proprietà aveva determinatol’impossibilità di godere e di sfruttare le capacità produttive del fondo.La Corte territoriale ha condiviso la posizione e le argomentazioniassunte dal giudice di primo grado cui aveva fatto seguito il rigetto delledomande di risarcimento.Al riguardo, ha affermato che: «Deve infatti evidenziarsi, per quantoriguarda la caduta di massi nella proprietà dell’appellate principale chelamenta lesione nel godimento del bene, la genericità delle dichiarazionirese in sede di prova testimoniale; gli eventi paventati possono esserericondotti al comportamento di [OSCURATO:PERSONA] che, con l’intervento disbancamento, provocava accentuazione del dislivello tra i fondi.

Inriferimento alla pretesa avanzata con l’appello incidentale l’ausiliarioescludeva che l’occupazione illegittima avesse in qualche modo impeditol’accesso ed il pieno godimento del fondo.».Destituito di fondamento è stato reputato anche il settimo motivo digravame con cui l’appellante principale ha contestato il rigetto delladomanda di condanna alla ripetizione delle somme sostenute per il trattodi muro da lei realizzato e per le opere di pulizia eseguite lungo il confine,deducendo che vi era stato un preventivo accordo tra le parti sia per larealizzazione dell’opera che per la ripartizione delle spese, circostanzeprovate mediante testimonianze e sulle quali non vi era stata contestazioneda parte degli appellati.Al riguardo, la Corte d’Appello di Roma ha affermato che: «è sufficienteevidenziare che alcun prova veniva fornita a dimostrazione dell’assuntoanche in riferimento alle spese sostenute riguardo agli interventi dipulizia.»Infine, sono state esaminate le censure sollevate dagli appellantiincidentali in relazione al governo delle spese, con cui essi hannolamentato, da una parte, la parziale compensazione disposta nonostantel’appellante principale fosse risultata in primo grado totalmentesoccombente, dall’altra la mancata indicazione, nel dispositivo dellasentenza, delle spese di consulenza tecnica.Numero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026La Corte di merito, al riguardo, ha osservato che: «Il primo rilievoappare infondato.

La Corte, infatti, tenuto conto della natura delle azioniex art. 950 e 951 c.p.c. nonché del rigetto della domanda risarcitoriaproposta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reputacondivisibile il riparto delle spese processuali disposto dal Tribunale che leponeva nella misura del 70% a carico di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando lacompensazione per la restante parte.

In riferimento alle spese diconsulenza tecnica il Tribunale pur disponendo in maniera analogaometteva di indicarle nel dispositivo per cui la censura appare fondata.Dalle considerazioni esposte deriva la reiezione dell’appello principale e ilparziale accoglimento di quello incidentale.».In definitiva, la Corte di merito ha rigettato l’appello principale e, inparziale accoglimento dell’appello incidentale, ha riformato parzialmente lasentenza di primo grado e condannato [OSCURATO:PERSONA] allarealizzazione, a proprie spese, del muro di contenimento lungo la scarpatain prosecuzione della porzione già realizzata, secondo le modalità indicatedall’ausiliario alle pagg. 6 e 7 dell’elaborato peritale.

Ancora, la Corted’Appello ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore diMinuti Marino e [OSCURATO:PERSONA], della somma di €. 2.500,00 (euroduemilacinquecento/00), quale risarcimento per equivalente relativamentealla porzione di terreno di 120 metri quadrati illegittimamente occupata.Infine, la Corte distrettuale ha posto la spese della consulenza tecnicaespletata nel giudizio di primo grado a carico dell’appellante principale nellamisura del 70% (settanta percento) e per la parte residua a carico degliappellati e ha condannato l’appellante principale al pagamento, in favoredegli appellati, delle spese processuali del grado.3.- Avverso tale sentenza, gli eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a sette motivi.4.- [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA](avendo i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rinunciato all’eredità),resiste con controricorso.5.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.Numero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/20266.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c.con riguardo all’assenza di incertezza circa il confine.In particolare, deducono che la motivazione della sentenza impugnatarisulterebbe contraddittoria, in quanto, mentre da un lato ha affermatoche lo sbancamento era stato eseguito lungo la linea di confine, conconseguente assenza di incertezza soggettiva su quest’ultimo, dall’altroha reputato ammissibile l’azione di cui all’art. 950 c.c..2.- La censura è infondata.Ed invero, come chiarito dalla Corte di merito, gli attori avevanolamentato l’esecuzione, da parte della convenuta, di opere disbancamento lungo il confine che avevano determinato l’usurpazione diuna porzione del loro fondo.

In tal senso, dunque, la sentenza impugnataappare pienamente in linea con l’orientamento della S.C., secondo cui ècorrettamente qualificata “actio finium regundorum” l'azione proposta dalproprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deducal'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprioterreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamentogiudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione ititoli di proprietà (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 2297 del 20 gennaio2017).3.- Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi consistenti indue documenti e nelle dichiarazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] in sede diinterrogatorio formale, da cui poteva desumersi come il dislivello tra i duefondi avesse origine naturale e come su tale circostanza non vi fossecontestazione tra le parti.4.- Anche con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi consistenti inNumero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026deposizioni testimoniali da cui, secondo la loro prospettazione, potevadesumersi come il dislivello tra i due fondi avesse origine naturale.5.- Le predette censure, senz’altro suscettibili di scrutinio congiunto,sono inammissibili.Ed invero, come più volte chiarito da questa Corte regolatrice, deve,ancora una volta ribadirsi che «Nell'ipotesi di “doppia conforme”, previstadall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per ilmotivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sonotra loro diverse.» (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 5947 del 28 febbraio 2023).Nella specie, infatti, le ragioni addotte dalla sentenza impugnata asostegno del rigetto dell’appello non possono considerarsi differenti daquelle sviluppate dal giudice di prime cure, avendo la Corte di meritoconfermato la fondatezza della domanda giudiziale di regolamento diconfini originariamente proposta dagli attori [OSCURATO:PERSONA] e SilvestriniArgia, escludendo, tra l’altro, che il dislivello presente tra i due fondiavesse origine naturale.

In altri termini, nei due gradi di merito le“questioni di fatto”, relative all’origine naturale o artificiale del dislivellotra i due fondi, sono state decise in base alle “stesse ragioni” eripercorrendo il medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fattiprincipali oggetto della causa (Cass., civ., Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del9 marzo 2022; Cass. civ., Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27 gennaio2022; Cass. civ., Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 dell’11 novembre 2021;Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12 novembre 2019; Cass. civ.,Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22 dicembre 2016; Cass. civ., Sez. 2,Sentenza n. 5528 del 10 marzo 2014).Del resto, non va trascurato il principio secondo cui «Ricorre l’ipotesidi «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisionedi secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado,Numero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulterioriper rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.»(Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 7724 del 9 marzo 2022).6.- Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c..Sostengono, al riguardo, che la Corte territoriale non avrebbee stragiudiziali, provenienti dalla parte attrice, circa l’esistenza di unconfine naturale.

In particolare, tali dichiarazioni riguarderebbero lapresenza di una «fratta di confine» e di una «siepe di confine».7.- La censura è, con tutta evidenza, inammissibile, giacché, come piùvolte chiarito da questa Corte regolatrice, in tema di prova civile,l’indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca omeno confessione - e, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarantee favorevoli all'altra parte - si risolve in un apprezzamento di fatto noncensurabile in sede di legittimità se fondato su di una motivazioneimmune da vizi logici (Cass. civ., Sez. 6-2, ordinanza n. 3698 del 14febbraio 2020).Si è trattato, pertanto, di un accertamento di fatto non sindacabile insede di legittimità, cosicché il motivo di ricorso oggetto di scrutinio siinfrange contro l’orientamento consolidato secondo cui esso non può mairisolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimentodel giudice di merito volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sulfatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ.,Sez.

U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, nonché Cass. civ., Sez. 2,ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, secondo cui, in tema di ricorsoper cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione concui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui qualifonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio diNumero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme).Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso ealternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame deglielementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggerela motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24maggio 2006; conf.

Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio2014; Cass. civ., Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).8.- Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza per omessa, perplessa econtraddittoria motivazione circa l’esistenza dei presupposti ex art. 950c.c., in violazione degli artt. 112 c.p.c. e 132, comma 2, n. 4), c.p.c..Deducono, al riguardo, che la Corte distrettuale non avrebbe motivatocirca le critiche avanzate alla [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio espletata inprimo grado, né circa la richiesta di rinnovazione della stessa.Sostengono, infatti, che la Corte territoriale, conformemente al giudicedi prime cure, avrebbe giustificato l’operato del c.t.u. senza esporre leragioni del suo convincimento senza considerare la c.t.p. prodottadall’appellante [OSCURATO:PERSONA], né tanto meno le specifiche critiche allac.t.u. mosse, in tale sede, dalla medesima.In particolare, evidenziano come, ai fini della c.t.u., l’ausiliario delgiudice di primo grado avrebbe utilizzato punti di riferimento inattendibili,perché oggetto di modificazioni e ampliamenti, mentre gli unici punti dirilievo attendibili presenti sul foglio catastale oggetto di intervento eranoNumero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026da considerarsi quelli contrassegnati dal n. 44 e dal n. 48, corrispondentiai fabbricati presenti sulla mappa e distinti con le particelle n. 73 e n. 71.Peraltro, il c.t.u. non avrebbe preso in considerazione i confini dellaparticella n. 320 nella sua interezza.Infine, la sentenza avrebbe valorizzato le foto aerea risalente al 1974da cui non emergeva alcun confine naturale né era possibile verificarel'esattezza dello spostamento, mentre proprio in tale rilievo fotograficorisultava distintamente visibile l’esistenza di una folta siepe di confine.9.- La censura è fondata.Se è certamente vero che la sentenza impugnata, a pag. 6, ha operatoun accertamento in fatto con riguardo all'esistenza di un'opera di tagliodel pendio con livellamento dell’area posta a quota inferiore, precisandoche dalle foto del 1975 emergeva un taglio verticale e non la sempliceestirpazione di piante, risulta nondimeno altrettanto innegabile come lastessa pronuncia si presenti inficiata dall’omessa considerazione circal’erroneità dei punti di rilievo o l’inquadramento della mappa catastalesollevata fin dal giudizio di primo grado e trascritta nelle pagg. 32 e 33del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità.La mappa catastale costituisce, infatti, una rappresentazione grafica:per poterla usare a fini di determinazione di un confine, bisogna“ancorarla” al terreno reale attraverso punti che esistono sia in mappa,sia nello stato dei luoghi.

In assenza di tale passaggio, il rilievorisulterebbe, con tutta evidenza, inutilizzabile per ricostruire il confine.

Ladeterminazione del confine, infatti, postula non già una sua individuazioneictu oculi, ma piuttosto misurazioni sul campo, coordinate dei punti diinquadramento, trasformazioni geometriche, sovrapposizione con lamappa.

Se i punti usati sono certi, il confine ricostruito risulta preciso.10.- Con il sesto motivo, i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt.112 e 345 c.p.c. con riguardo all’eccezione di usucapione.Sostengono, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe omesso diesaminare l’eccezione di usucapione, affermandone la tardività, sebbeneNumero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026essa, oltre ad essere stata sollevata fin dal giudizio di primo grado, fossestata, poi, esplicitamente ribadita in appello.11.- Anche tale censura è fondata.Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, «In tema di limitialla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di “iusnovorum” la deduzione, da parte del convenuto, dell'acquisto perusucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell'area rivendicata dacontroparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolola proprietà dell'area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti realidi godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati,che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e nonper il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione nonassolve a una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione,ma è necessaria ai soli fini della prova.» (Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n.5307 del 28 febbraio 2025).I diritti reali si identificano, infatti, in base alla sola indicazione del lorocontenuto (ossia il bene che ne forma l'oggetto) e non al titolo che necostituisce il fondamento, sicché l'allegazione nel giudizio dirivendicazione, in primo come in secondo grado, di un titolo diversorispetto a quello originariamente posto a base della domanda rappresentasolo un’integrazione delle difese sul piano probatorio, non implicando laproposizione di una domanda nuova né la rinunzia alla valutazione deldiverso titolo dedotto in precedenza.

Pertanto, decisa la controversia sullabase di uno dei titoli suddetti, al giudice dell'impugnazione non è preclusala decisione sulla base dell'altro o di entrambi i titoli dedotti, anche se laparte interessata non abbia proposto alcuna specifica doglianza ed istanzain tal senso, giacché l'art. 346 c.p.c. attiene alle domande ed eccezioninon accolte nella sentenza appellata e non riproposte in appello, non aglielementi di prova che, acquisiti al giudizio ma pretermessi dal primogiudice, il secondo ritenga, invece, rilevanti ai fini dell'esatta definizionedella controversia.Numero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026Nella specie, [OSCURATO:PERSONA] aveva, fin dal giudizio di primo grado,affermato che la porzione di terreno contesa fosse di sua proprietà, comepuò agevolmente desumersi dal contenuto della comparsa di risposta i cuipassaggi rilevanti al riguardo sono stati trascritti a pag. 38 del ricorsointroduttivo del presente giudizio di legittimità.

Inoltre, la ricorrente haprovveduto a sollevare in appello l’eccezione di usucapione, come, delresto, riconosciuto dalla stessa Corte di merito che, infatti, purconstatando l’avvenuta proposizione di tale eccezione, non l’ha esaminatanel merito, affermandone la tardività (cfr., all’uopo, il penultimo capoversodella pag. 6 della sentenza impugnata).12.- Con il settimo (e ultimo) motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., la «violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 115, 116 e 132, 1° comma, cod. proc. civ.(costituzionalmente garantiti ex art. 111, comma 6°), per omessamotivazione con riguardo all’accertamento del livellamento(sbancamento) del terreno ad opera dell’uomo».13.- Il motivo risulta in parte inammissibile e, in parte, infondato.È inammissibile la censura sviluppata ex art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c., in ragione della sussistenza di un’ipotesi di cd.

“doppia conforme”,così come già sopra chiarito con riguardo al secondo e al quarto motivo diricorso.È, invece, infondata la censura con cui i ricorrenti lamentanoun’omissione della motivazione in ordine all’origine naturale del dislivellotra i due fondi ed all’origine artificiale dello sbancamento, dedotta dallaregolarità del taglio del pendio del terreno e conseguente livellamentodell’area posta a quota inferiore.Con tale censura i ricorrenti trascurano, con tutta evidenza, lapresenza di una motivazione che soddisfa senz’altro il cd. minimocostituzionale, nei termini definiti da Cass. civ., Sez.

U, sentenza n. 8053del 7 aprile 2014).Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perchéla Corte d’Appello di Roma ha senz’altro motivato in relazione alle ragioniNumero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026valevoli escludere l’origine naturale del dislivello presente tra i due fondie all’origine artificiale dello sbancamento, chiarendo che: 1) tra i due fondiera stata rilevata un’evidente differenza di quota che, proprio per la suauniformità, risultava suscettibile di essere ricondotta all’opera dell’uomo;2) tale opera dell’uomo si era concretata in un taglio del pendio del terrenocon conseguente livellamento dell’area ubicata a quota inferiore.Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziatada apparenza, né risulta manifestamente illogica ed è senz’altro idonea adar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito perpervenire alla sua decisione (cfr. Cass. civ., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del7 aprile 2014).14.- In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate derival’accoglimento del quinto e del sesto motivo di ricorso, con rigetto di tuttii restanti, nonché, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazionedella sentenza impugnata, con conseguente rinvio della causa alla Corted’Appello di Roma, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovoesame della controversia uniformandosi ai principi di diritto soprarichiamati e provvedendo, altresì, a statuire sulle spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneaccoglie il quinto e il sesto motivo di ricorso, rigetta le restanti censure;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causaalla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per laregolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 4 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Fortunato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale: [OSCURATO:PERSONA] 76T44 H501D),[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 78H61 H501X) eCHIARALUCE FLAVIA ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 80T41 H501D), qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv. tiAlessandro Giovannini ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 53C09 H501Y), AlessioRosati ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 54L02 H501X) e [OSCURATO:PERSONA] (Codiceindirizzi p.e.c. dei predetti difensori;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 47R45 H501W), inproprio e quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 72H27H501Z) ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- controricorrente -nonchéMINUTI ALESSANDRO e [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026- intimati -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6255/2020,pubblicata il 10 dicembre 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4marzo 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;1.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un fondo rustico sito nelComune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), distinto in catasto al foglio 7, particella n.320, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rieti, GiacominiRosalba, titolare del diritto dominicale sull’area limitrofa (censita al foglio7, particelle n. 106 e n. 355) per sentire: a) accertare l’esatta delimitazionedei confini tra le due proprietà; b) ordinare l’apposizione dei termini; c)condannare la convenuta al rilascio della porzione di terrenoillegittimamente occupata, alla realizzazione di un muro di sostegno, allamanutenzione di quello già esistente e al risarcimento del danno.Dedussero che la convenuta aveva realizzato, lungo la linea di confine,una opera di sbancamento finalizzata a creare un’area pianeggiante aservizio del fabbricato di sua proprietà.Assunsero che le spese di manutenzione del muro di sostegnodovevano restare interamente a carico della convenuta, atteso che gliinterventi realizzati da quest’ultima avevano originato dislivello tra i duefondi.Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando le avversedomande e deducendo che il dislivello aveva origine naturale; proposedomanda riconvenzionale diretta alla condanna degli attori allarealizzazione e manutenzione delle opere di sostegno con spese a lorocarico, al risarcimento del danno per aver cagionato limitazione e turbativanel godimento del fondo, nonché al rimborso delle spese, pari ad €.20.000,00 (euro ventimila/00), sostenute per la porzione di muro giàrealizzata.Numero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026La causa, istruita con espletamento di interrogatorio formale e prova pertestimoni, veniva definita con sentenza n. 72/2012. Con essa, il [OSCURATO:PERSONA] - Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA] (RI): a) dichiarò che ladelimitazione tra la particella n. 320 e la particella n. 106 era rappresentatadal confine catastale; b) dichiarò che tale confine coincideva con la linearossa tracciata sul rilievo dello stato dei luoghi elaborato sulla mappad’impianto allegata alla consulenza tecnica e, per l’effetto, condannò laconvenuta alla restituzione della porzione di terreno, avente estensione dicentoventi metri quadrati, contrassegnata come superficie celeste nelrilievo dello stato dei luoghi sulla mappa d’impianto allegata allaconsulenza tecnica; c) dispose che sulla linea di confine venissero appostii termini a spese comuni delle parti; d) rigettò le domande risarcitorienonché quella della convenuta di restituzione della somma pagata per larealizzazione del muro; e) condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellespese processuali nella misura del 70% (settanta percento), concompensazione per la parte residua.In particolare, il Tribunale osservò che: - dovevano ritenersi sussistentii presupposti necessari ad esperire l’azione di regolamento dei confini; - ilconsulente tecnico, a tale fine, preso atto dell’attuale conformazione delterreno nonché delle mappe catastali, aveva concluso per l’erroneità delposizionamento dei picchetti lignei presenti in loco; - il confine tra laparticella n. 320 e quella n. 106, di proprietà della convenuta, dovevaessere individuato in corrispondenza di quello catastale mentre inriferimento alla particella n. 355, anch’essa di proprietà di GiacominiRosalba, in corrispondenza della linea rossa tracciata sulla pianta allegataalla consulenza tecnica; - l’ausiliario, alla luce dei rilievi eseguiti, avevaaccertato uno sconfinamento da parte della convenuta di centoventi metriquadrati e di [OSCURATO:PERSONA] sul terreno di quest’ultima per quarantaduemetri quadrati; - doveva essere disposta la restituzione delle areeillegittimamente occupate esclusivamente in favore degli attori, i qualiavevano, a differenza di [OSCURATO:PERSONA] formulato domanda in tal sensoe l’apposizione dei termini lapidei sul confine come delineato dall’ausiliario,Numero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026con spese a carico di entrambe le parti; - in riferimento al muro di confineera emerso dalle risultanze peritali e dalla documentazione fotografica indeclivio naturale, per cui meritava accoglimento la domanda di condannaalla costruzione e manutenzione del muro di confine; - era invece infondataquella di risarcimento danni formulata dagli attori, in quanto l’assuntosecondo cui lo sbancamento aveva impedito l’accesso all’area prossima alfondo non aveva trovato riscontro nelle risultanze probatorie, al pari delladomanda risarcitoria formulata dalla convenuta, attesa la genericità delleaffermazioni rese dai testimoni; - analoga reiezione meritava la richiestadi rimborso delle spese sostenute dalla convenuta per la costruzione dellaporzione di muro già edificata, in quanto sfornita del benché minimosostegno probatorio.2.- Avverso tale decisione ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA],chiedendone la riforma. Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],proponendo altresì appello incidentale.Con i primi due motivi di appello principale veniva dedotta la mancanzadei presupposti per l’esercizio dell’actio finium regundorum. In particolare,la Giacomini ha sostenuto che tra la sua proprietà e quella degli appellatinon vi era mai stata incertezza oggettiva dei confini, attesa la presenza inloco di una demarcazione ben visibile esistente tra la particella n. 320 equella n. 355 costituita dalla “scarpata” e dalla sovrastante siepe confinariaindicata anche dal consulente tecnico. Ha addotto che tale situazione difatto si evinceva con chiarezza dalla fotografia aerea, databile all’anno1975, allegata alla propria relazione tecnica di parte, peraltro confermatadalle dichiarazioni fornite, nella fase istruttoria, dai testimoni escussi i qualiriferivano dell’esistenza di un dislivello naturale tra i due fondi. Haevidenziato di aver sollevato, in primo grado, eccezione di usucapionepoiché possedeva il terreno uti dominus in maniera pacifica, continua edininterrotta sino alla scarpata ed alla sovrastante siepe naturale. Hacontestato di avere realizzato opere di sbancamento, avendosemplicemente fatto eseguire di lavori pulizia dell’area, previaNumero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026autorizzazione dell’ente comunale. Ha rilevato che la realizzazione nel1998, a proprie spese, di un muro di confine atto ad arginare il rischio difrane costituiva ulteriore elemento di prova circa l’origine naturale deldislivello. Ha invocato il rinnovo della consulenza tecnica, atteso chel’ausiliario del giudice aveva utilizzato punti di riferimento inattendibili, inquanto gli spigoli dei fabbricati che costituivano punti di rilievo n. 2 e 5erano stati oggetto di modificazioni e ampliamenti.La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata (n. 6255/2020del 10 dicembre 2020) ha disatteso tali motivi d’appello. In particolare, haevidenziato che «l’azione di regolamento dei confini mira ad eliminareincertezze sulla demarcazione tra fondi adeguando la situazione di fatto aquella di diritto e quindi presuppone l’incertezza oggettiva (mancanza diqualsiasi limite) o soggettiva (contestazione del confine esistente), tra duefondi (Cass. 11822/2018). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in primo gradolamentavano l’esecuzione, da parte dell’appellante principale, di opere disbancamento eseguite lungo il confine che avrebbero determinatousurpazione di una porzione del loro fondo. È evidente dunque lasussistenza dei presupposti per l’azione di cui all’art. 950 c.c., stante lacontestazione ovvero l’incertezza soggettiva del confine esistente. Ciòpremesso in merito alle ulteriori censure deve rilevarsi che - ai fini delladeterminazione dei confini il ricorso alle mappe catastali assume caratteresussidiario in mancanza di altri elementi idonei a determinare l’esattoconfine tra i fondi; - l’ausiliario evidenziava che i picchetti lignei presenti inloco non erano indicativi dei confini in quanto posizionati abbondantementeall’interno del fondo Minuti, al di fuori della dividente attuale costituita dauna siepe di arbusti spontanei; - il ricorso al sistema di accertamentosussidiario configurato dalle mappe catastali è consentito non solo nel casodi mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nel caso chequesti, per loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilitàrisultino comunque inidonei alla determinazione del confine (Cass sent.n.10997/93); - dalle fotografie prodotte dagli appellati in primo gradoemerge con chiarezza un taglio verticale del terreno alla base del quale ilNumero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026suolo ha un andamento perfettamente pianeggiante e la consulenzatecnica - le cui risultanze si prestano ad un positivo apprezzamentovalutativo in considerazione della analiticità e completezza delle verificheeseguite con metodiche immuni da vizi -, confermava tale circostanzaevidenziando che in prossimità dell’attuale confine di fatto tra le dueproprietà fondiarie era stata realizzata un’ opera finalizzata al taglio delpendio con livellamento dell’area posta a quota inferiore; - contrariamentea quanto sostenuto dall’ appellante principale non siamo in presenza di unintervento di estirpazione di erbe spontanee, siepi ed arbusti bensì diun’opera diretta alla realizzazione di uno spazio in piano, in quantorisultano chiaramente visibili i segni nel terreno impressi dal mezzomeccanico utilizzato per i lavori; - dall’esame della foto aerea risalente1975 non era possibile individuare alcun confine naturale né verificarel’esattezza dello spostamento; - quanto all’eccezione di usucapione devedichiararsene l’inammissibilità ex art. 345 c.p.c., poiché non risulta esserestata ritualmente formulata in primo grado. Resta assorbito il terzo motivodi gravame con il quale si censura la pronuncia in relazione all’ ordine diapposizione dei termini sulle base dei confini accertati dal consulente.».Con il quarto e quinto motivo di gravame, l’appellante principale halamentato un’erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado,delle risultanze istruttorie in riferimento all’opera di sbancamento ed allaillegittima occupazione dell’area di proprietà degli appellati. Ha contestatola statuizione di condanna alla realizzazione del muro di contenimentolungo il confine tra le particelle n. 320 e n. 355. Ha ribadito, anche alla lucedall’istruttoria espletata (dichiarazioni rese dal testimone MazzettaAntonio), l’origine naturale del dislivello e ha evidenziato, a dimostrazionedella propria buona fede, che con nota del 25 luglio 1990 aveva datocomunicazione al Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM) circa i realizzandi lavoridi pulizia della siepe posta lungo il confine. Ha rilevato che la presenzadella scarpata naturale dimostrava inequivocabilmente l’errore in cui eraincorso il Tribunale nel condannarla alla costruzione del muro dicontenimento ai sensi dell’art. 887 c.c.. Ha dedotto che nel tratto di confineNumero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026tra la particella n. 320 e la particella n. 355 la scarpata risultava di altezzavariabile tra ml. 0,80 e ml. 1,80, per cui l’indicazione del consulente tecnicorelativamente all’altezza dell’edificando muro di sostegno (mt. 2,00)risultava del tutto erronea. Ha assunto che, anche sulla scorta dellerisultanze peritali, relativamente al tratto in cui era stato accertato losconfinamento da parte degli appellati (mq. 42), non era obbligata allarealizzazione del muro di sostegno, non avendo eseguito sbancamenti indanno della particella n. 320.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello incidentalelamentando che il Tribunale, pur riconoscendo il loro diritto alla restituzionedella porzione di terreno di 120 metri quadrati illegittimamente occupata,non aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare il tratto di muro disostegno realizzato. Hanno dedotto, inoltre, l’omissione, nel dispositivodella sentenza di primo grado, della condanna alla realizzazione, a spesedell’appellante principale, del muro di sostegno.La Corte di merito ha osservato che: «- deve essere esclusa l’originenaturale dell’attuale dislivello tra i due fondi alla luce delle risultanzeperitali in quanto l’ausiliario evidenzia che “nella parte del fondo dellaconvenuta a confine con gli attori si è chiaramente accertato che siaavvenuto un livellamento del terreno che di fatto ha interrotto un naturaledeclivio con andamento verso valle” e che in prossimità dell’attuale confinedi fatto tra le due proprietà fondiarie era stata realizzata “un’operadell’uomo diretta alla concretizzazione di un taglio del pendio del terreno econseguente livellamento dell’area posta a quota inferiore”; - il consulentetecnico accertava inoltre che tra la particella n.355 di proprietàdell’appellante e quella degli appellati (part. n.320) esiste, contrariamentea quanto sostenuto dall’appellante, una differenza di quota e che proprioper la sua uniformità si deduce che sia stata generata dall’opera dell’uomo;- benché gli appellati in primo grado avessero formulato domanda dicondanna a realizzare il muro di contenimento ed il Tribunale nellamotivazione della sentenza impugnata si fosse pronunciato per lafondatezza della pretesa, veniva omessa nel dispositivo la relativaNumero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026statuizione; - alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte l’oneredella costruzione, al pari della conservazione, resta interamente a carico dicolui che ha creato ovvero incrementato il dislivello; - riguardo all’obbligodi realizzare il muro di sostegno esso si configura anche in relazione altratto indicato dal consulente nelle sezioni nn. 4 e 5 della planimetriaallegata all’elaborato peritale (in riferimento al quale era stato accertato losconfinamento di mq.42), atteso il carattere artificiale dell’intera scarpata;- riguardo all’altezza del muro il consulente precisava che la differenza diquota per l’intero tratto era compresa tra ml.2,09 e ml. 2,11. Ciòpremesso, tenuto conto che l’appellante principale aveva realizzato aproprie spese - sebbene all’interno della proprietà di [OSCURATO:PERSONA] eSilvestrini [OSCURATO:PERSONA] - una porzione del muro di sostegno, la Corte reputaeccessivamente oneroso per [OSCURATO:PERSONA] realizzare l’arretramentodel muro con restituzione dell’area occupata illegittimamente estesamq.120. Deve ritenersi applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all’ art.2058 c.c., norma che consente al giudice di disporre, in alternativa allareintegrazione in forma specifica, il risarcimento per equivalente che,tenuto conto della limitata estensione dell’area illegittimamente occupatapuò essere determinato in via equitativa in €. 2.500,00. L’appellanteprincipale, quindi, sarà tenuta a porre in essere, in prosecuzione dellaporzione già esistente, un muro di sostegno lungo la scarpata che di fattodivide i due fondi.».Con il sesto motivo di gravame l’appellante principale ha contestato ilrigetto, pronunziato dal Tribunale, della domanda di risarcimento danniderivanti dalla caduta di massi calcarei nell’area di sua proprietà.Ha dedotto che i coniugi Minuti-[OSCURATO:PERSONA] avevano dato corso ad unaserie di opere di movimentazione del terreno con modificazione dello statodei luoghi ed alterazione del verso di scorrimento e deflusso delle acquepiovane.In riferimento all’aspetto risarcitorio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto appello incidentale, deducendo che l’accertata occupazioneNumero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026illegittima di porzione del terreno di loro proprietà aveva determinatol’impossibilità di godere e di sfruttare le capacità produttive del fondo.La Corte territoriale ha condiviso la posizione e le argomentazioniassunte dal giudice di primo grado cui aveva fatto seguito il rigetto delledomande di risarcimento.Al riguardo, ha affermato che: «Deve infatti evidenziarsi, per quantoriguarda la caduta di massi nella proprietà dell’appellate principale chelamenta lesione nel godimento del bene, la genericità delle dichiarazionirese in sede di prova testimoniale; gli eventi paventati possono esserericondotti al comportamento di [OSCURATO:PERSONA] che, con l’intervento disbancamento, provocava accentuazione del dislivello tra i fondi. Inriferimento alla pretesa avanzata con l’appello incidentale l’ausiliarioescludeva che l’occupazione illegittima avesse in qualche modo impeditol’accesso ed il pieno godimento del fondo.».Destituito di fondamento è stato reputato anche il settimo motivo digravame con cui l’appellante principale ha contestato il rigetto delladomanda di condanna alla ripetizione delle somme sostenute per il trattodi muro da lei realizzato e per le opere di pulizia eseguite lungo il confine,deducendo che vi era stato un preventivo accordo tra le parti sia per larealizzazione dell’opera che per la ripartizione delle spese, circostanzeprovate mediante testimonianze e sulle quali non vi era stata contestazioneda parte degli appellati.Al riguardo, la Corte d’Appello di Roma ha affermato che: «è sufficienteevidenziare che alcun prova veniva fornita a dimostrazione dell’assuntoanche in riferimento alle spese sostenute riguardo agli interventi dipulizia.»Infine, sono state esaminate le censure sollevate dagli appellantiincidentali in relazione al governo delle spese, con cui essi hannolamentato, da una parte, la parziale compensazione disposta nonostantel’appellante principale fosse risultata in primo grado totalmentesoccombente, dall’altra la mancata indicazione, nel dispositivo dellasentenza, delle spese di consulenza tecnica.Numero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026La Corte di merito, al riguardo, ha osservato che: «Il primo rilievoappare infondato. La Corte, infatti, tenuto conto della natura delle azioniex art. 950 e 951 c.p.c. nonché del rigetto della domanda risarcitoriaproposta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reputacondivisibile il riparto delle spese processuali disposto dal Tribunale che leponeva nella misura del 70% a carico di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando lacompensazione per la restante parte. In riferimento alle spese diconsulenza tecnica il Tribunale pur disponendo in maniera analogaometteva di indicarle nel dispositivo per cui la censura appare fondata.Dalle considerazioni esposte deriva la reiezione dell’appello principale e ilparziale accoglimento di quello incidentale.».In definitiva, la Corte di merito ha rigettato l’appello principale e, inparziale accoglimento dell’appello incidentale, ha riformato parzialmente lasentenza di primo grado e condannato [OSCURATO:PERSONA] allarealizzazione, a proprie spese, del muro di contenimento lungo la scarpatain prosecuzione della porzione già realizzata, secondo le modalità indicatedall’ausiliario alle pagg. 6 e 7 dell’elaborato peritale. Ancora, la Corted’Appello ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore diMinuti Marino e [OSCURATO:PERSONA], della somma di €. 2.500,00 (euroduemilacinquecento/00), quale risarcimento per equivalente relativamentealla porzione di terreno di 120 metri quadrati illegittimamente occupata.Infine, la Corte distrettuale ha posto la spese della consulenza tecnicaespletata nel giudizio di primo grado a carico dell’appellante principale nellamisura del 70% (settanta percento) e per la parte residua a carico degliappellati e ha condannato l’appellante principale al pagamento, in favoredegli appellati, delle spese processuali del grado.3.- Avverso tale sentenza, gli eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a sette motivi.4.- [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA](avendo i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rinunciato all’eredità),resiste con controricorso.5.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.Numero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/20266.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c.con riguardo all’assenza di incertezza circa il confine.In particolare, deducono che la motivazione della sentenza impugnatarisulterebbe contraddittoria, in quanto, mentre da un lato ha affermatoche lo sbancamento era stato eseguito lungo la linea di confine, conconseguente assenza di incertezza soggettiva su quest’ultimo, dall’altroha reputato ammissibile l’azione di cui all’art. 950 c.c..2.- La censura è infondata.Ed invero, come chiarito dalla Corte di merito, gli attori avevanolamentato l’esecuzione, da parte della convenuta, di opere disbancamento lungo il confine che avevano determinato l’usurpazione diuna porzione del loro fondo. In tal senso, dunque, la sentenza impugnataappare pienamente in linea con l’orientamento della S.C., secondo cui ècorrettamente qualificata “actio finium regundorum” l'azione proposta dalproprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deducal'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprioterreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamentogiudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione ititoli di proprietà (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 2297 del 20 gennaio2017).3.- Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi consistenti indue documenti e nelle dichiarazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] in sede diinterrogatorio formale, da cui poteva desumersi come il dislivello tra i duefondi avesse origine naturale e come su tale circostanza non vi fossecontestazione tra le parti.4.- Anche con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi consistenti inNumero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026deposizioni testimoniali da cui, secondo la loro prospettazione, potevadesumersi come il dislivello tra i due fondi avesse origine naturale.5.- Le predette censure, senz’altro suscettibili di scrutinio congiunto,sono inammissibili.Ed invero, come più volte chiarito da questa Corte regolatrice, deve,ancora una volta ribadirsi che «Nell'ipotesi di “doppia conforme”, previstadall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per ilmotivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sonotra loro diverse.» (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 5947 del 28 febbraio 2023).Nella specie, infatti, le ragioni addotte dalla sentenza impugnata asostegno del rigetto dell’appello non possono considerarsi differenti daquelle sviluppate dal giudice di prime cure, avendo la Corte di meritoconfermato la fondatezza della domanda giudiziale di regolamento diconfini originariamente proposta dagli attori [OSCURATO:PERSONA] e SilvestriniArgia, escludendo, tra l’altro, che il dislivello presente tra i due fondiavesse origine naturale. In altri termini, nei due gradi di merito le“questioni di fatto”, relative all’origine naturale o artificiale del dislivellotra i due fondi, sono state decise in base alle “stesse ragioni” eripercorrendo il medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fattiprincipali oggetto della causa (Cass., civ., Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del9 marzo 2022; Cass. civ., Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27 gennaio2022; Cass. civ., Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 dell’11 novembre 2021;Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12 novembre 2019; Cass. civ.,Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22 dicembre 2016; Cass. civ., Sez. 2,Sentenza n. 5528 del 10 marzo 2014).Del resto, non va trascurato il principio secondo cui «Ricorre l’ipotesidi «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisionedi secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado,Numero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulterioriper rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.»(Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 7724 del 9 marzo 2022).6.- Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c..Sostengono, al riguardo, che la Corte territoriale non avrebbee stragiudiziali, provenienti dalla parte attrice, circa l’esistenza di unconfine naturale. In particolare, tali dichiarazioni riguarderebbero lapresenza di una «fratta di confine» e di una «siepe di confine».7.- La censura è, con tutta evidenza, inammissibile, giacché, come piùvolte chiarito da questa Corte regolatrice, in tema di prova civile,l’indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca omeno confessione - e, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarantee favorevoli all'altra parte - si risolve in un apprezzamento di fatto noncensurabile in sede di legittimità se fondato su di una motivazioneimmune da vizi logici (Cass. civ., Sez. 6-2, ordinanza n. 3698 del 14febbraio 2020).Si è trattato, pertanto, di un accertamento di fatto non sindacabile insede di legittimità, cosicché il motivo di ricorso oggetto di scrutinio siinfrange contro l’orientamento consolidato secondo cui esso non può mairisolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimentodel giudice di merito volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sulfatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ.,Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, nonché Cass. civ., Sez. 2,ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, secondo cui, in tema di ricorsoper cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione concui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui qualifonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio diNumero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme).Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso ealternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame deglielementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggerela motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24maggio 2006; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio2014; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).8.- Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza per omessa, perplessa econtraddittoria motivazione circa l’esistenza dei presupposti ex art. 950c.c., in violazione degli artt. 112 c.p.c. e 132, comma 2, n. 4), c.p.c..Deducono, al riguardo, che la Corte distrettuale non avrebbe motivatocirca le critiche avanzate alla [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio espletata inprimo grado, né circa la richiesta di rinnovazione della stessa.Sostengono, infatti, che la Corte territoriale, conformemente al giudicedi prime cure, avrebbe giustificato l’operato del c.t.u. senza esporre leragioni del suo convincimento senza considerare la c.t.p. prodottadall’appellante [OSCURATO:PERSONA], né tanto meno le specifiche critiche allac.t.u. mosse, in tale sede, dalla medesima.In particolare, evidenziano come, ai fini della c.t.u., l’ausiliario delgiudice di primo grado avrebbe utilizzato punti di riferimento inattendibili,perché oggetto di modificazioni e ampliamenti, mentre gli unici punti dirilievo attendibili presenti sul foglio catastale oggetto di intervento eranoNumero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026da considerarsi quelli contrassegnati dal n. 44 e dal n. 48, corrispondentiai fabbricati presenti sulla mappa e distinti con le particelle n. 73 e n. 71.Peraltro, il c.t.u. non avrebbe preso in considerazione i confini dellaparticella n. 320 nella sua interezza.Infine, la sentenza avrebbe valorizzato le foto aerea risalente al 1974da cui non emergeva alcun confine naturale né era possibile verificarel'esattezza dello spostamento, mentre proprio in tale rilievo fotograficorisultava distintamente visibile l’esistenza di una folta siepe di confine.9.- La censura è fondata.Se è certamente vero che la sentenza impugnata, a pag. 6, ha operatoun accertamento in fatto con riguardo all'esistenza di un'opera di tagliodel pendio con livellamento dell’area posta a quota inferiore, precisandoche dalle foto del 1975 emergeva un taglio verticale e non la sempliceestirpazione di piante, risulta nondimeno altrettanto innegabile come lastessa pronuncia si presenti inficiata dall’omessa considerazione circal’erroneità dei punti di rilievo o l’inquadramento della mappa catastalesollevata fin dal giudizio di primo grado e trascritta nelle pagg. 32 e 33del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità.La mappa catastale costituisce, infatti, una rappresentazione grafica:per poterla usare a fini di determinazione di un confine, bisogna“ancorarla” al terreno reale attraverso punti che esistono sia in mappa,sia nello stato dei luoghi. In assenza di tale passaggio, il rilievorisulterebbe, con tutta evidenza, inutilizzabile per ricostruire il confine. Ladeterminazione del confine, infatti, postula non già una sua individuazioneictu oculi, ma piuttosto misurazioni sul campo, coordinate dei punti diinquadramento, trasformazioni geometriche, sovrapposizione con lamappa. Se i punti usati sono certi, il confine ricostruito risulta preciso.10.- Con il sesto motivo, i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt.112 e 345 c.p.c. con riguardo all’eccezione di usucapione.Sostengono, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe omesso diesaminare l’eccezione di usucapione, affermandone la tardività, sebbeneNumero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026essa, oltre ad essere stata sollevata fin dal giudizio di primo grado, fossestata, poi, esplicitamente ribadita in appello.11.- Anche tale censura è fondata.Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, «In tema di limitialla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di “iusnovorum” la deduzione, da parte del convenuto, dell'acquisto perusucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell'area rivendicata dacontroparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolola proprietà dell'area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti realidi godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati,che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e nonper il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione nonassolve a una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione,ma è necessaria ai soli fini della prova.» (Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n.5307 del 28 febbraio 2025).I diritti reali si identificano, infatti, in base alla sola indicazione del lorocontenuto (ossia il bene che ne forma l'oggetto) e non al titolo che necostituisce il fondamento, sicché l'allegazione nel giudizio dirivendicazione, in primo come in secondo grado, di un titolo diversorispetto a quello originariamente posto a base della domanda rappresentasolo un’integrazione delle difese sul piano probatorio, non implicando laproposizione di una domanda nuova né la rinunzia alla valutazione deldiverso titolo dedotto in precedenza. Pertanto, decisa la controversia sullabase di uno dei titoli suddetti, al giudice dell'impugnazione non è preclusala decisione sulla base dell'altro o di entrambi i titoli dedotti, anche se laparte interessata non abbia proposto alcuna specifica doglianza ed istanzain tal senso, giacché l'art. 346 c.p.c. attiene alle domande ed eccezioninon accolte nella sentenza appellata e non riproposte in appello, non aglielementi di prova che, acquisiti al giudizio ma pretermessi dal primogiudice, il secondo ritenga, invece, rilevanti ai fini dell'esatta definizionedella controversia.Numero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026Nella specie, [OSCURATO:PERSONA] aveva, fin dal giudizio di primo grado,affermato che la porzione di terreno contesa fosse di sua proprietà, comepuò agevolmente desumersi dal contenuto della comparsa di risposta i cuipassaggi rilevanti al riguardo sono stati trascritti a pag. 38 del ricorsointroduttivo del presente giudizio di legittimità. Inoltre, la ricorrente haprovveduto a sollevare in appello l’eccezione di usucapione, come, delresto, riconosciuto dalla stessa Corte di merito che, infatti, purconstatando l’avvenuta proposizione di tale eccezione, non l’ha esaminatanel merito, affermandone la tardività (cfr., all’uopo, il penultimo capoversodella pag. 6 della sentenza impugnata).12.- Con il settimo (e ultimo) motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., la «violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 115, 116 e 132, 1° comma, cod. proc. civ.(costituzionalmente garantiti ex art. 111, comma 6°), per omessamotivazione con riguardo all’accertamento del livellamento(sbancamento) del terreno ad opera dell’uomo».13.- Il motivo risulta in parte inammissibile e, in parte, infondato.È inammissibile la censura sviluppata ex art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c., in ragione della sussistenza di un’ipotesi di cd. “doppia conforme”,così come già sopra chiarito con riguardo al secondo e al quarto motivo diricorso.È, invece, infondata la censura con cui i ricorrenti lamentanoun’omissione della motivazione in ordine all’origine naturale del dislivellotra i due fondi ed all’origine artificiale dello sbancamento, dedotta dallaregolarità del taglio del pendio del terreno e conseguente livellamentodell’area posta a quota inferiore.Con tale censura i ricorrenti trascurano, con tutta evidenza, lapresenza di una motivazione che soddisfa senz’altro il cd. minimocostituzionale, nei termini definiti da Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 8053del 7 aprile 2014).Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perchéla Corte d’Appello di Roma ha senz’altro motivato in relazione alle ragioniNumero registro generale 16129/2021Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 16444/2026Data pubblicazione 27/05/2026valevoli escludere l’origine naturale del dislivello presente tra i due fondie all’origine artificiale dello sbancamento, chiarendo che: 1) tra i due fondiera stata rilevata un’evidente differenza di quota che, proprio per la suauniformità, risultava suscettibile di essere ricondotta all’opera dell’uomo;2) tale opera dell’uomo si era concretata in un taglio del pendio del terrenocon conseguente livellamento dell’area ubicata a quota inferiore.Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziatada apparenza, né risulta manifestamente illogica ed è senz’altro idonea adar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito perpervenire alla sua decisione (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 8053 del7 aprile 2014).14.- In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate derival’accoglimento del quinto e del sesto motivo di ricorso, con rigetto di tuttii restanti, nonché, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazionedella sentenza impugnata, con conseguente rinvio della causa alla Corted’Appello di Roma, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovoesame della controversia uniformandosi ai principi di diritto soprarichiamati e provvedendo, altresì, a statuire sulle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneaccoglie il quinto e il sesto motivo di ricorso, rigetta le restanti censure;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causaalla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per laregolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 4 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Fortunato
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