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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14492/2023

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a seguente SEI n TENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito ii-diferrstrre- Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di pena e responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 10 uglio 2017 dal Tribunale di Pisa in relazione a fattispecie di rapina.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe. .

2.1. Con l'unico motivo,si lamenta violazione di legge in relazione alla mancata regressione del fascicolo in conseguenza del fatto che il GIP, all'esito della richiesta di giudizio immediato, aveva disposto il rinvio a giudizio dell'imputato davanti al giudice monocratico e il giudice mon icratico si è limitato alla trasmissione degli atti davanti al Collegio del medesimo Tribunale non restituendo gli atti al GIP.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il Procuratore Generale - in pe -sona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chieden io dichiararsi inammissibile il ricorso

4. Con memoria depositata in v a telematica, il difensore del ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e della sentenza di primo grado con restituzione degli atti al GI' presso il Tribunale di Pisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo di ricorso è ma lifestamente infondato.

2. Infatti, l'inosservanza delle dis)osizioni che regolano l'attribuzione dei reati al tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta, per regola generale, la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al pubblico ministero.

Ciò perché il giudice monocratico, qualora rilevi che il reato appartiene alla competenza del collegio, deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33 septies, comma secondo, cod. proc. pen., solamente qualora ciò risponda alla finalità propria di tale disposizione, che è quella di assicurare la garanzia dell'udienza preliminare all'imputato che ne sia rimasto privo a causa di una errinea valutazione (Sez. 6, n. 31758 del 15/06/2006, Rv. 234864).

2.1. Tale assunto mantiene inalterato il proprio fondamento anche qualora il GIP abbia disposto il giudizio immediato.

Anche in questo caso, infatti, si impone la trasmissione degli atti al giudice in composizione collegiale effettivamente competente a decidere senza regi-essione di fase (Sez.

U, n. 29316 del 26/02/2015, Rv. 264262; Sez. 6, n. 7482 del 26/01/2017, Rv. 269376).

Ciò perché la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato esaurisce le valutazioni preliminari al giudizio e non è 2 ( ulteriormente sindacabile o revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, e rimane comunque priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, atteso che l'instaurazi )ne del giudizio ordinario comporta, con il dibattimento, la massima espansion€ delle facoltà e garanzie difensive (Sez. 2, Sentenza n. 33712 del 08/06/2017, R i. 270424; Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018, Rv. 272986).

2.2. Peraltro, nel caso di specie, non risulta nemmeno contestato che la richiesta di giudizio immediato sia stz.ta correttamente valutata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Psa.

3. Alle suesposte considerazioni :onsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art, 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso medesimo, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso 3 condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso'in Roma, il 15 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SEI n TENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito ii-diferrstrre- Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di pena e responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 10 uglio 2017 dal Tribunale di Pisa in relazione a fattispecie di rapina. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe. . 2.1. Con l'unico motivo,si lamenta violazione di legge in relazione alla mancata regressione del fascicolo in conseguenza del fatto che il GIP, all'esito della richiesta di giudizio immediato, aveva disposto il rinvio a giudizio dell'imputato davanti al giudice monocratico e il giudice mon icratico si è limitato alla trasmissione degli atti davanti al Collegio del medesimo Tribunale non restituendo gli atti al GIP. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in pe -sona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chieden io dichiararsi inammissibile il ricorso 4. Con memoria depositata in v a telematica, il difensore del ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e della sentenza di primo grado con restituzione degli atti al GI' presso il Tribunale di Pisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso è ma lifestamente infondato. 2. Infatti, l'inosservanza delle dis)osizioni che regolano l'attribuzione dei reati al tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta, per regola generale, la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al pubblico ministero. Ciò perché il giudice monocratico, qualora rilevi che il reato appartiene alla competenza del collegio, deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33 septies, comma secondo, cod. proc. pen., solamente qualora ciò risponda alla finalità propria di tale disposizione, che è quella di assicurare la garanzia dell'udienza preliminare all'imputato che ne sia rimasto privo a causa di una errinea valutazione (Sez. 6, n. 31758 del 15/06/2006, Rv. 234864). 2.1. Tale assunto mantiene inalterato il proprio fondamento anche qualora il GIP abbia disposto il giudizio immediato. Anche in questo caso, infatti, si impone la trasmissione degli atti al giudice in composizione collegiale effettivamente competente a decidere senza regi-essione di fase (Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015, Rv. 264262; Sez. 6, n. 7482 del 26/01/2017, Rv. 269376). Ciò perché la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato esaurisce le valutazioni preliminari al giudizio e non è 2 ( ulteriormente sindacabile o revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, e rimane comunque priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, atteso che l'instaurazi )ne del giudizio ordinario comporta, con il dibattimento, la massima espansion€ delle facoltà e garanzie difensive (Sez. 2, Sentenza n. 33712 del 08/06/2017, R i. 270424; Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018, Rv. 272986). 2.2. Peraltro, nel caso di specie, non risulta nemmeno contestato che la richiesta di giudizio immediato sia stz.ta correttamente valutata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Psa. 3. Alle suesposte considerazioni :onsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art, 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso medesimo, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso 3 condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso'in Roma, il 15 dicembr
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