CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 00607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di quella stessa città del 14 ottobre 2016, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., commesso in Pinerolo il 2 settembre 2013, ritenuta a suo carico la contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un solo motivo, l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen., in punto di mancata esclusione della recidiva, siccome contestata. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il vizio dedotto risulta non consentito nel giudizio di legittimità. Invero, la motivazione esibita dalla Corte territoriale, in punto di mancata esclusione della recidiva, risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione del fatto di falsità in dichiarazioni circa la propria identità personale, posto in essere dal ricorrente nel 2013, è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della sua condotta e della sua più accentuata pericolosità sociale: segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che il nuovo illecito costituiva l'epifenomeno di una dimestichezza con il crimine già dimostrata dall'Iyalla non solo con la precedente realizzazione dei ben otto reato accertati con la sentenza irrevocabile in data 14 giugno 2011, ma anche con la commissione di una lunga sequela di gravi violazioni in maniera di falso (nel 2007), di sfruttamento della prostituzione (tra il 2004 e il 2007), di lesioni personali e di rapina. Si tratta, dunque, di accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità. 4. Alla stregua di quanto detto, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 O P [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] 1