Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 34261/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8622/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in G iugliano in Campania (NA), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 57, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]Alterio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA]Alterio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 122/2023,depositata il 13/01/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Roma,17 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8622/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in G iugliano in Campania (NA), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 57, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]Alterio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA]Alterio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 122/2023,depositata il 13/01/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Roma,17 dicembre 20