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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32124/2026

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parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l'unico motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 442,comma 1-bis, cod. proc. pen., nonché mancanza, illogicità e contraddittorietàdella motivazione quanto alla valutazione delle prove dibattimentali –sostenendosi la natura «grossolana» del falso, l'insussistenza degli artifizi eraggiri richiesti dall'art. 640 cod. pen. e l'assenza dell'elemento soggettivo deireati contestati – reitera le medesime argomentazioni di merito già sollevate conl'atto di appello, puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corteterritoriale, dovendosi pertanto ritenere non specifico ma soltanto apparente, inquanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avversola sentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01);che, quanto alla dedotta natura grossolana del falso e alla insussistenzadegli artifizi e raggiri, la Corte d'appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata)ha congruamente escluso tali ipotesi, richiamando la deposizione del teste diPolizia [OSCURATO:PERSONA], comandante della [OSCURATO:PERSONA] diTremestieri, il quale ha riferito che il veicolo [OSCURATO:PERSONA] A tg.[OSCURATO:TARGA], già sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimentopendente davanti all'[OSCURATO:PERSONA] di Lucca, era stato segnalato dal sistemaGPS installato sul mezzo, e che il verbale di dissequestro esibito dal custodegiudiziario [OSCURATO:PERSONA], recante l'intestazione «[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», presentava un errato numero identificativo delprocedimento penale nell'ambito del quale era intervenuto il sequestro, oltre aun timbro del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] incontraddizione con l'autorità indicata nell'intestazione dell'atto; che talicircostanze, puntualmente valorizzate dalla Corte territoriale, ne hannoconsentito l'accertamento della falsità e si appalesano, per la loro intrinsecacapacità decettiva, incompatibili con la prospettata natura grossolana dell'atto;che la Corte d'appello ha altresì evidenziato come il medesimo Cambriaabbia riconosciuto, mediante documento di identità, nell'odierno ricorrente ilsoggetto che gli aveva consegnato il documento falso al fine di conseguire larestituzione del veicolo, così dando adeguatamente conto, con motivazione privadi vizi logici e di contraddizioni, tanto della sussistenza della condotta induttivarichiesta dalla fattispecie di truffa quanto del dolo del reato di falso; che,pertanto, il motivo si risolve in una mera riproposizione delle censure giàdisattese in appello, senza un reale confronto critico con la motivazioneimpugnata, e sollecita una alternativa valutazione del compendio probatorio edegli elementi di fatto non consentita in sede di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l'unico motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 442,comma 1-bis, cod. proc. pen., nonché mancanza, illogicità e contraddittorietàdella motivazione quanto alla valutazione delle prove dibattimentali –sostenendosi la natura «grossolana» del falso, l'insussistenza degli artifizi eraggiri richiesti dall'art. 640 cod. pen. e l'assenza dell'elemento soggettivo deireati contestati – reitera le medesime argomentazioni di merito già sollevate conl'atto di appello, puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corteterritoriale, dovendosi pertanto ritenere non specifico ma soltanto apparente, inquanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avversola sentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01);che, quanto alla dedotta natura grossolana del falso e alla insussistenzadegli artifizi e raggiri, la Corte d'appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata)ha congruamente escluso tali ipotesi, richiamando la deposizione del teste diPolizia [OSCURATO:PERSONA], comandante della [OSCURATO:PERSONA] diTremestieri, il quale ha riferito che il veicolo [OSCURATO:PERSONA] A tg.[OSCURATO:TARGA], già sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimentopendente davanti all'[OSCURATO:PERSONA] di Lucca, era stato segnalato dal sistemaGPS installato sul mezzo, e che il verbale di dissequestro esibito dal custodegiudiziario [OSCURATO:PERSONA], recante l'intestazione «[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», presentava un errato numero identificativo delprocedimento penale nell'ambito del quale era intervenuto il sequestro, oltre aun timbro del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] incontraddizione con l'autorità indicata nell'intestazione dell'atto; che talicircostanze, puntualmente valorizzate dalla Corte territoriale, ne hannoconsentito l'accertamento della falsità e si appalesano, per la loro intrinsecacapacità decettiva, incompatibili con la prospettata natura grossolana dell'atto;che la Corte d'appello ha altresì evidenziato come il medesimo Cambriaabbia riconosciuto, mediante documento di identità, nell'odierno ricorrente ilsoggetto che gli aveva consegnato il documento falso al fine di conseguire larestituzione del veicolo, così dando adeguatamente conto, con motivazione privadi vizi logici e di contraddizioni, tanto della sussistenza della condotta induttivarichiesta dalla fattispecie di truffa quanto del dolo del reato di falso; che,pertanto, il motivo si risolve in una mera riproposizione delle censure giàdisattese in appello, senza un reale confronto critico con la motivazioneimpugnata, e sollecita una alternativa valutazione del compendio probatorio edegli elementi di fatto non consentita in sede di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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