Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13206/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

dogane l’azione di indebito oggettivo concernentel’imposta su di lui ripercossa qualora gli sia impossibile farla valere neiconfronti del fornitore in considerazione dell’impossibilità di invocarenei rapporti fra privati l’efficacia orizzontale di una direttiva tardiva-mente attuata dallo Stato italiano (v.

CGUE, 11 aprile 2024, C-316/22,[OSCURATO:PERSONA], nonché Cass. 29 luglio 2024, n. 21154, cit.).Non è per conseguenza pertinente la giurisprudenza unionale posta afondamento del ricorso (si cita, come già dinanzi indicato, CGUE 20ottobre 2011, C-94/10, Danfoss), la quale si annovera fra le pronunceche riconoscono la legittimazione straordinaria tenendo conto dellacondizione soggettiva del fornitore: essa ha difatti riguardo a una do-manda di rimborso di un’imposta indebitamente riscossa, formulatadall’acquirente su cui essa era stata ripercossa, del quale ha esclusola legittimazione, purché quest’ultimo possa, sulla base del diritto in-terno, esperire un’azione civilistica per la ripetizione dell’indebito neiNumero registro generale 19546/2024Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13206/2026Data pubblicazione 07/05/2026confronti del soggetto passivo, e il rimborso dell’imposta indebita-mente riscossa da parte di quest’ultimo non sia praticamente impos-sibile o eccessivamente difficile.Nel caso in esame, invece, l’imposta è stata debitamente riscossa neiconfronti di KUPIT, al momento dell’immissione in consumo, né peral-tro [OSCURATO:PERSONA] può essere considerata consumatore finale, in quantol’acquisto al dettaglio del prodotto petrolifero non è mai avvenuto.4.

Nel caso di specie, la questione sottesa alla censura trae origine daun deposito commerciale e dal rischio di perimento della merce depo-sitata.

Il titolo alla base del rimborso è di natura civilistica, un con-tratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza del quale laprima si è obbligata, tra l’altro, a manlevare la seconda.Nello specifico, è stato stipulato un contratto a causa mista di depo-sito, custodia e caricazione di prodotti petroliferi di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] si è obbligata aricevere, senza trasferimento di proprietà, i prodotti petroliferi prove-nienti dai depositi fiscali KUPIT, a stoccarli, custodirli e restituirli me-diante consegna ai punti vendita indicati dalla committente e assu-mendo la responsabilità degli ammanchi e delle perdite dei prodotticustoditi derivanti da qualsiasi causa.In presenza del denunciato sinistro occorso il 3 agosto 2015 e in ese-cuzione del contratto, KUPIT ha quindi richiesto alla ricorrente il pa-gamento valore dei prodotti periti in conseguenza dell’incendio, oltreall'importo di euro 1.164.425,00 a titolo di riaddebito dell'accisa ver-sata dalla titolare del deposito fiscale (KUPIT) all’erario sui prodottiperiti. [OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto alla obbligazione contrattuale, pa-gando il dovuto a KUPIT, e ha poi presentato all'Agenzia delle Doganee dei Monopoli istanza di “rimborso”.Numero registro generale 19546/2024Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13206/2026Data pubblicazione 07/05/2026L’importo oggetto di rimborso non afferisce perciò al rapporto obbli-gatorio ex lege, ossia l’accisa, ma è semplicemente commisurato aquesta, e il titolo del pagamento a base del “rimborso” è il contrattodi diritto civile sopra richiamato.4.1.

D’altronde, giustappunto l’art. 11 della direttiva n. 2008/118/CEinvocato in ricorso stabilisce che, «Oltre ai casi di cui all'articolo 33,paragrafo 6, all'articolo 36, paragrafo 5, e all'articolo 38, paragrafo 3,nonché a quelli previsti dalle direttive di cui all'articolo 1, l'accisa suprodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo può, su richiesta diun interessato, essere oggetto di rimborso o sgravio da parte delleautorità competenti dello Stato membro in cui tali prodotti sono statiimmessi in consumo nei casi stabiliti dagli Stati membri e alle condi-zioni che gli Stati membri fissano per impedire ogni possibile evasioneo abuso».

L’art. 37 della medesima direttiva specifica che «Nei casiprevisti all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 36, paragrafo 1,nell'eventualità di una distruzione totale o della perdita irrimediabiledei prodotti sottoposti ad accisa nel corso del trasporto in uno Statomembro diverso da quello nel quale sono stati immessi in consumo,per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito oper causa di forza maggiore oppure in seguito all'autorizzazione delleautorità competenti di tale Stato membro, l'accisa non è esigibile intale Stato membro».Coerentemente, l’art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 stabilisce, in generale,al comma 2 che «L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamentepagata» e, in particolare, specifica al comma 3 che «I prodotti assog-gettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborsodella stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività eco-nomica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membroo esportati», e la ricorrente non rientra in queste ipotesi.Numero registro generale 19546/2024Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13206/2026Data pubblicazione 07/05/20265.

Da ultimo, nella memoria illustrativa la società sostiene che negarleil diritto al rimborso delle accise costituirebbe una grave violazionedell’art. 53 della Costituzione, anche perché [OSCURATO:PERSONA] sarebbestata l’unico soggetto legittimato a richiedere all’amministrazione fi-nanziaria la restituzione delle accise indebitamente versate.A dire della ricorrente, l’azione di rimborso non avrebbe potuto essereneppure esperita da KUPIT, nella sua qualità di soggetto obbligato alpagamento, poiché a ciò avrebbe ostato l’art. 19 del d.l. 30 settembre1982 n. 688, secondo cui, al fine di scongiurare ipotesi di ingiustificatoarricchimento, il diritto al rimborso delle imposte di consumo è rico-nosciuto solo a condizione che il relativo onere non sia stato trasferitosu altri soggetti, quale, nel caso di specie, si considera l’odierna ricor-rente che si considera il «soggetto rimasto effettivamente e definiti-vamente gravato dal tributo» (v. p.7 ricorso).La deduzione è suggestiva, ma non accoglibile alla luce di quanto pre-cede.5.1.

Va ribadito che, diversamente da quanto si adombra in memoria,non v’è alcuna esigenza di ristabilire l’equilibrio patrimoniale della ri-corrente e «di non compromettere un’effettiva attuazione della giusti-zia nel caso concreto», poiché al contrario di quanto ivi sostenuto (silegge che «nella fattispecie in esame non si può ritenere integratoil presupposto per l’applicazione delle accise per l’indiscusso peri-mento della merce prima che essa potesse essere effettivamentemessa in commercio»: v. pag. 7), è pacifico in causa che delle accisein questione si sia non solo determinato il fatto generatore stabilitodall’art. 2 del TUA, ma si sia anche verificata la condizione di esigibi-lità, data dall’immissione in consumo.Inoltre la ricorrente non può agire instar fornitore (o, nel caso inesame, titolare del deposito): quest’ultimo, soggetto al rapporto diNumero registro generale 19546/2024Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13206/2026Data pubblicazione 07/05/2026imposta, può invocare la natura eventualmente indebita del paga-mento a termini dell’art. 14, comma 2, TUA, ovvero l’impossibilità didetrarre l’imposta dalla dichiarazione di consumo, come anche l’esserestato compulsato alla ripetizione della rivalsa (art. 14, comma 4, TUA).La ricorrente, estranea al rapporto di imposta, chiede la ripetizione diquanto versato al titolare del deposito, ma non già in seno al rapportod’imposta.In realtà, si ribadisce, la ricorrente nella libera determinazione dellavolontà contrattuale ha scelto di obbligarsi, in forza di un rapportocontrattuale sinallagmatico oneroso a prestazioni corrispettive, tral’altro, a manlevare il deposito fiscale dell’imposta pagata, in forza diun contratto civilistico, assumendo il rischio del perimento; è il verifi-carsi del perimento che, secondo le previsioni di contratto, ha incisosul suo equilibrio patrimoniale.Dunque, non è intervenuta alcuna traslazione dell’imposta secondo ilmeccanismo legale delle accise in capo alla [OSCURATO:PERSONA] e, allora, ilrichiamo al principio unionale di effettività, agli artt. 117 e 24 Cost.,all’indebito arricchimento e al principio costituzionale di capacità con-tributiva come pure a quelli di buon andamento ed imparzialitàdell’azione della pubblica amministrazione sono impropri, dal mo-mento che l’azione si fonda sull’adempimento di un’obbligazione con-trattuale pattuita tra privati e non sull’obbligazione ex lege tra contri-buente ed erario.5.1.

Inoltre, va rammentato che, secondo una giurisprudenza costantedella Corte di giustizia dell’UE, un giudice nazionale avverso le cui de-cisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, puòessere esonerato da tale obbligo – come nel caso di specie – soloquando abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, oNumero registro generale 19546/2024Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13206/2026Data pubblicazione 07/05/2026che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata og-getto d’interpretazione da parte della Corte, oppure che la correttainterpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza danon lasciar adito a ragionevoli dubbi (CGUE 6 ottobre 2021, C-561/19,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 33; CGUE 6 ottobre 1982, C-283/81, Cilfit e a., punto21; CGUE 15 settembre 2005, C-495/03, [OSCURATO:PERSONA],punto 33; CGUE 4 ottobre 2018, C-416/17, Commissione/Francia (An-ticipo d’imposta), punto 110) Da ultimo, anche la grande sezione dellaCorte di giustizia europea, con la sentenza 24 marzo 2026, C-767/23,Remling, ha confermato che un giudice nazionale avverso le cui deci-sioni non possa proporsi ricorso può, di conseguenza, essere esone-rato da tale obbligo solo se si trova in una situazione corrispondentea una delle tre eccezioni Cilfit: v. punto 22 in particolare.Per le ragioni sopra esposte è allora da escludere anche il chiesto rin-vio pregiudiziale alla Corte di Giustizia circa la corretta interpretazionedella Direttiva circa la legittimazione al rimborso dell’“interessato” di-verso dal soggetto obbligato al pagamento, poiché l’obbligazione allabase della domanda non è tributaria.6.

In conclusione, la società non è legittimata né quale deposito fi-scale, che è KUPIT, obbligato al pagamento dell'accisa, né quale con-sumatore finale, che sarebbe l’eventuale acquirente dell’olio mineraleinciso dall'accisa per effetto della traslazione operata dal deposito fi-scale, circostanza mai verificatasi nel caso in esame.7.

Il ricorso è perciò rigettato e le spese di lite, liquidate come da di-spositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte:Numero registro generale 19546/2024Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13206/2026Data pubblicazione 07/05/2026rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in complessivi euro 13.900 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dogane l’azione di indebito oggettivo concernentel’imposta su di lui ripercossa qualora gli sia impossibile farla valere neiconfronti del fornitore in considerazione dell’impossibilità di invocarenei rapporti fra privati l’efficacia orizzontale di una direttiva tardiva-mente attuata dallo Stato italiano (v. CGUE, 11 aprile 2024, C-316/22,[OSCURATO:PERSONA], nonché Cass. 29 luglio 2024, n. 21154, cit.).Non è per conseguenza pertinente la giurisprudenza unionale posta afondamento del ricorso (si cita, come già dinanzi indicato, CGUE 20ottobre 2011, C-94/10, Danfoss), la quale si annovera fra le pronunceche riconoscono la legittimazione straordinaria tenendo conto dellacondizione soggettiva del fornitore: essa ha difatti riguardo a una do-manda di rimborso di un’imposta indebitamente riscossa, formulatadall’acquirente su cui essa era stata ripercossa, del quale ha esclusola legittimazione, purché quest’ultimo possa, sulla base del diritto in-terno, esperire un’azione civilistica per la ripetizione dell’indebito neiNumero registro generale 19546/2024Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13206/2026Data pubblicazione 07/05/2026confronti del soggetto passivo, e il rimborso dell’imposta indebita-mente riscossa da parte di quest’ultimo non sia praticamente impos-sibile o eccessivamente difficile.Nel caso in esame, invece, l’imposta è stata debitamente riscossa neiconfronti di KUPIT, al momento dell’immissione in consumo, né peral-tro [OSCURATO:PERSONA] può essere considerata consumatore finale, in quantol’acquisto al dettaglio del prodotto petrolifero non è mai avvenuto.4. Nel caso di specie, la questione sottesa alla censura trae origine daun deposito commerciale e dal rischio di perimento della merce depo-sitata. Il titolo alla base del rimborso è di natura civilistica, un con-tratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza del quale laprima si è obbligata, tra l’altro, a manlevare la seconda.Nello specifico, è stato stipulato un contratto a causa mista di depo-sito, custodia e caricazione di prodotti petroliferi di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] si è obbligata aricevere, senza trasferimento di proprietà, i prodotti petroliferi prove-nienti dai depositi fiscali KUPIT, a stoccarli, custodirli e restituirli me-diante consegna ai punti vendita indicati dalla committente e assu-mendo la responsabilità degli ammanchi e delle perdite dei prodotticustoditi derivanti da qualsiasi causa.In presenza del denunciato sinistro occorso il 3 agosto 2015 e in ese-cuzione del contratto, KUPIT ha quindi richiesto alla ricorrente il pa-gamento valore dei prodotti periti in conseguenza dell’incendio, oltreall'importo di euro 1.164.425,00 a titolo di riaddebito dell'accisa ver-sata dalla titolare del deposito fiscale (KUPIT) all’erario sui prodottiperiti. [OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto alla obbligazione contrattuale, pa-gando il dovuto a KUPIT, e ha poi presentato all'Agenzia delle Doganee dei Monopoli istanza di “rimborso”.Numero registro generale 19546/2024Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13206/2026Data pubblicazione 07/05/2026L’importo oggetto di rimborso non afferisce perciò al rapporto obbli-gatorio ex lege, ossia l’accisa, ma è semplicemente commisurato aquesta, e il titolo del pagamento a base del “rimborso” è il contrattodi diritto civile sopra richiamato.4.1. D’altronde, giustappunto l’art. 11 della direttiva n. 2008/118/CEinvocato in ricorso stabilisce che, «Oltre ai casi di cui all'articolo 33,paragrafo 6, all'articolo 36, paragrafo 5, e all'articolo 38, paragrafo 3,nonché a quelli previsti dalle direttive di cui all'articolo 1, l'accisa suprodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo può, su richiesta diun interessato, essere oggetto di rimborso o sgravio da parte delleautorità competenti dello Stato membro in cui tali prodotti sono statiimmessi in consumo nei casi stabiliti dagli Stati membri e alle condi-zioni che gli Stati membri fissano per impedire ogni possibile evasioneo abuso». L’art. 37 della medesima direttiva specifica che «Nei casiprevisti all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 36, paragrafo 1,nell'eventualità di una distruzione totale o della perdita irrimediabiledei prodotti sottoposti ad accisa nel corso del trasporto in uno Statomembro diverso da quello nel quale sono stati immessi in consumo,per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito oper causa di forza maggiore oppure in seguito all'autorizzazione delleautorità competenti di tale Stato membro, l'accisa non è esigibile intale Stato membro».Coerentemente, l’art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 stabilisce, in generale,al comma 2 che «L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamentepagata» e, in particolare, specifica al comma 3 che «I prodotti assog-gettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborsodella stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività eco-nomica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membroo esportati», e la ricorrente non rientra in queste ipotesi.Numero registro generale 19546/2024Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13206/2026Data pubblicazione 07/05/20265. Da ultimo, nella memoria illustrativa la società sostiene che negarleil diritto al rimborso delle accise costituirebbe una grave violazionedell’art. 53 della Costituzione, anche perché [OSCURATO:PERSONA] sarebbestata l’unico soggetto legittimato a richiedere all’amministrazione fi-nanziaria la restituzione delle accise indebitamente versate.A dire della ricorrente, l’azione di rimborso non avrebbe potuto essereneppure esperita da KUPIT, nella sua qualità di soggetto obbligato alpagamento, poiché a ciò avrebbe ostato l’art. 19 del d.l. 30 settembre1982 n. 688, secondo cui, al fine di scongiurare ipotesi di ingiustificatoarricchimento, il diritto al rimborso delle imposte di consumo è rico-nosciuto solo a condizione che il relativo onere non sia stato trasferitosu altri soggetti, quale, nel caso di specie, si considera l’odierna ricor-rente che si considera il «soggetto rimasto effettivamente e definiti-vamente gravato dal tributo» (v. p.7 ricorso).La deduzione è suggestiva, ma non accoglibile alla luce di quanto pre-cede.5.1. Va ribadito che, diversamente da quanto si adombra in memoria,non v’è alcuna esigenza di ristabilire l’equilibrio patrimoniale della ri-corrente e «di non compromettere un’effettiva attuazione della giusti-zia nel caso concreto», poiché al contrario di quanto ivi sostenuto (silegge che «nella fattispecie in esame non si può ritenere integratoil presupposto per l’applicazione delle accise per l’indiscusso peri-mento della merce prima che essa potesse essere effettivamentemessa in commercio»: v. pag. 7), è pacifico in causa che delle accisein questione si sia non solo determinato il fatto generatore stabilitodall’art. 2 del TUA, ma si sia anche verificata la condizione di esigibi-lità, data dall’immissione in consumo.Inoltre la ricorrente non può agire instar fornitore (o, nel caso inesame, titolare del deposito): quest’ultimo, soggetto al rapporto diNumero registro generale 19546/2024Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13206/2026Data pubblicazione 07/05/2026imposta, può invocare la natura eventualmente indebita del paga-mento a termini dell’art. 14, comma 2, TUA, ovvero l’impossibilità didetrarre l’imposta dalla dichiarazione di consumo, come anche l’esserestato compulsato alla ripetizione della rivalsa (art. 14, comma 4, TUA).La ricorrente, estranea al rapporto di imposta, chiede la ripetizione diquanto versato al titolare del deposito, ma non già in seno al rapportod’imposta.In realtà, si ribadisce, la ricorrente nella libera determinazione dellavolontà contrattuale ha scelto di obbligarsi, in forza di un rapportocontrattuale sinallagmatico oneroso a prestazioni corrispettive, tral’altro, a manlevare il deposito fiscale dell’imposta pagata, in forza diun contratto civilistico, assumendo il rischio del perimento; è il verifi-carsi del perimento che, secondo le previsioni di contratto, ha incisosul suo equilibrio patrimoniale.Dunque, non è intervenuta alcuna traslazione dell’imposta secondo ilmeccanismo legale delle accise in capo alla [OSCURATO:PERSONA] e, allora, ilrichiamo al principio unionale di effettività, agli artt. 117 e 24 Cost.,all’indebito arricchimento e al principio costituzionale di capacità con-tributiva come pure a quelli di buon andamento ed imparzialitàdell’azione della pubblica amministrazione sono impropri, dal mo-mento che l’azione si fonda sull’adempimento di un’obbligazione con-trattuale pattuita tra privati e non sull’obbligazione ex lege tra contri-buente ed erario.5.1. Inoltre, va rammentato che, secondo una giurisprudenza costantedella Corte di giustizia dell’UE, un giudice nazionale avverso le cui de-cisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, puòessere esonerato da tale obbligo – come nel caso di specie – soloquando abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, oNumero registro generale 19546/2024Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13206/2026Data pubblicazione 07/05/2026che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata og-getto d’interpretazione da parte della Corte, oppure che la correttainterpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza danon lasciar adito a ragionevoli dubbi (CGUE 6 ottobre 2021, C-561/19,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 33; CGUE 6 ottobre 1982, C-283/81, Cilfit e a., punto21; CGUE 15 settembre 2005, C-495/03, [OSCURATO:PERSONA],punto 33; CGUE 4 ottobre 2018, C-416/17, Commissione/Francia (An-ticipo d’imposta), punto 110) Da ultimo, anche la grande sezione dellaCorte di giustizia europea, con la sentenza 24 marzo 2026, C-767/23,Remling, ha confermato che un giudice nazionale avverso le cui deci-sioni non possa proporsi ricorso può, di conseguenza, essere esone-rato da tale obbligo solo se si trova in una situazione corrispondentea una delle tre eccezioni Cilfit: v. punto 22 in particolare.Per le ragioni sopra esposte è allora da escludere anche il chiesto rin-vio pregiudiziale alla Corte di Giustizia circa la corretta interpretazionedella Direttiva circa la legittimazione al rimborso dell’“interessato” di-verso dal soggetto obbligato al pagamento, poiché l’obbligazione allabase della domanda non è tributaria.6. In conclusione, la società non è legittimata né quale deposito fi-scale, che è KUPIT, obbligato al pagamento dell'accisa, né quale con-sumatore finale, che sarebbe l’eventuale acquirente dell’olio mineraleinciso dall'accisa per effetto della traslazione operata dal deposito fi-scale, circostanza mai verificatasi nel caso in esame.7. Il ricorso è perciò rigettato e le spese di lite, liquidate come da di-spositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte:Numero registro generale 19546/2024Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13206/2026Data pubblicazione 07/05/2026rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in complessivi euro 13.900 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]