CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 47151/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24/2/2021, la Corte di assise di appello di Firenze, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: 1) dalla Corte di appello di Firenze in data 23/3/2004, irrevocabile in data 11/2/2005, relativa a ipotesi di violazione del d.P.R. n. 309 del 1990, commesse fra il gennaio e il luglio 2001, in Viareggio e altrove (Lombardia ed Emilia); 2) dalla Corte di assise di appello di Firenze in data 16/2/2015, avente ad oggetto il delitto di omicidio in concorso, commesso il 4/5/1999 in Montemurlo (Prato). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen. in relazione alla esclusione della continuazione tra più reati commessi al fine di agevolare e rafforzare l'egemonia della medesima associazione criminale. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Giudice dell'esecuzione abbia rigettato l'istanza difensiva in presenza della riconosciuta vicinanza temporale dei fatti, della commissione degli stessi da parte dei medesimi autori e nell'ambito di un disegno di rafforzamento dell'egemonia della stessa associazione di tipo mafioso, anche considerate la sistematicità delle abitudini di vita dell'istante e la comunanza della causale riconosciute con le due sentenze di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che alla richiamata cornice di principio si è correttamente uniformato il Giudice dell'esecuzione, che ha motivato il provvedimento rigetto evidenziando come non vi fosse prova alcuna che al momento dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] fosse già stato programmato anche il reato associativo in materia di stupefacenti e che, anzi, proprio la circostanza che il primo episodio avesse riguardato un ambito, quale il mercato dei capi di abbigliamento e accessori usati, del tutto distinto da quello in cui era collocabile il secondo, ossia lo spaccio di stupefacenti, imponesse di ritenere che, tra i due episodi, non vi fosse «alcuna connessione di necessaria concludenza» e che, dunque, si trattasse di scelte criminali riconducibili a un programma di vita delinquenziale. E a conferma di tale assunto ha, inoltre, evidenziato come i fatti in parola fossero stati commessi in ambiti geografici diversi e in concorso con soggetti soltanto parzialmente coincidenti. Il ricorso non risulta essersi adeguatamente confrontato con tale coerente e logico apparato giustificativo della decisione, avendo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] unicamente ribadito il dato, non controverso, della sussistenza di una serie di indici comunemente valutabili ai fini del riconoscimento della continuazione, donde la sostanziale aspecificità delle relative censure. E ciò in quanto, giova ancora una volta ribadire, la riconducibilità di una pluralità di reati, commessi in un contesto ,associativo, al soddisfacimento degli interessi del sodalizio, non postula necessariamente la presenza di una iniziale comune deliberazione, ben potendo la relativa risoluzione criminosa, pur pienamente inserendosi nel ciclo criminale -del sodalizio, manifestarsi a seguito dell'insorgere di contingenti opportunità delittuose, come non illogicamente ritenuto, nel caso di specie, dal Giudice dell'esecuzione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del o procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il