CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 giugno 1973
Cassazione n. 45730/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/06/1973 avverso l'ordinanza del 23/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce respingeva il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato, per quanto di interesse, la richiesta di concessione in favore di [OSCURATO:PERSONA] della liberazione anticipata in relazione ai semestri di detenzione ricadenti nel periodo che va dal 20 ottobre 2018 al 20 ottobre 2019. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore, denunciando vizi della motivazione, sul rilievo che essa non ha dato contezza del reale disvalore dei comportamenti posti a fondamento del diniego del beneficio. 3. Le doglianze risultano inammissibili, poiché, a parte i generici rilievi in ordine alle risposte motivazionali sulle ricostruzioni in fatto, non si rapportano alle corrette considerazioni esposte nel provvedimento, secondo cui, ai fini della concessione della liberazione anticipata, le violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari, a prescindere dal grado di gravità, ben possono apprezzarsi, come avvenuto nella specie, in senso contrario all'accertamento della completa partecipazione all'opera di rieducazione che integra il presupposto, in positivo, che deve sempre essere individuato per potere riconoscere il predetto beneficio. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore rrt?berto [OSCURATO:PERSONA] tm----(-2 AT À RIA 1