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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 29445/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7403/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ferrara che lo aveva condannato per furto in abitazione, riconoscendo la continuazione con i reati già giudicati con sentenza del Tribunale di Ferrara del 21/1/2016 e rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa quale aumento per continuazione per il reato di furto in abitazione sub iudice; Rilevato che il ricorso - con cui il ricorrente contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è inammissibile per carenza di interesse in quanto il motivo di appello cui — effettivamente — la Corte di appello non ha dato risposta era manifestamente infondato, data l'impossibilità di concedere la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. in ragione della somma sottratta; deve pertanto ritenersi che la mancanza di una risposta della Corte di merito non conduca all'annullamento della sentenza perché il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7403/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ferrara che lo aveva condannato per furto in abitazione, riconoscendo la continuazione con i reati già giudicati con sentenza del Tribunale di Ferrara del 21/1/2016 e rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa quale aumento per continuazione per il reato di furto in abitazione sub iudice; Rilevato che il ricorso - con cui il ricorrente contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è inammissibile per carenza di interesse in quanto il motivo di appello cui — effettivamente — la Corte di appello non ha dato risposta era manifestamente infondato, data l'impossibilità di concedere la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. in ragione della somma sottratta; deve pertanto ritenersi che la mancanza di una risposta della Corte di merito non conduca all'annullamento della sentenza perché il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29445/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris