Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 16611/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1154/2018 R.G. proposto da : A T E R ([OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] ROMA), in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., [OSCURATO:PERSONA]' RESTAURI E [OSCURATO:PERSONA], in persona de l legale rapp. p.t. -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6693/2017 depositata il23/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- ATER ([OSCURATO:PERSONA] residenziale [OSCURATO:PERSONA] di Roma) ebbe ad affidare alla società [OSCURATO:SOCIETA] dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su tre fabbricati situati nel Comune di Ardea, nelle forme della licitazione privata, in virtù del contratto di appalto del 18 aprile 1996, con previsione del termine di ultimazione in 200 giorni.

La società appaltatrice convenne ATER dinanzi al Tribunale di Roma, lamentando che, iniziati regolarmente i lavori il 13 settembre 1997, il 2 gennaio 1998 erano stati sospesi una prima volta per consentire la redazione di una perizia suppletiva di variante e che, una volta ripresi, avevano subìto una ulteriore sospensione il 1° marzo 1999 per una serie di controlli amministrativi sull'utenza (irregolarità riscontrate nella posizione degli inquilini del complesso edilizio in ristrutturazione),e chiese il risarcimento del danno subito.

L’ ente appaltante contestòla ricostruzione operata dalla società, chiedendo il rigetto delle pretese.

Il Tribunale accolse parzialmente la domanda, previo espletamento di CTU, e condannò l’ATER al pagamento della somma di euro 726.124,97=, oltre interessi dalla costituzione in mora del 12 aprile 2001.

Il gravame interposto dall’ATER nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SRL in liquidazione, quale cessionaria del ramo di azienda di [OSCURATO:SOCIETA], è stato respinto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.

ATER ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza in epigrafe indicata con due mezzi, la società [OSCURATO:PERSONA] SRL in liquidazione ha replicato con controricorso. 2.- In prossimità dell’adunanza camerale , ATER ([OSCURATO:PERSONA] residenziale [OSCURATO:PERSONA] di Roma) ha rinunciato al ricorso, documentando l’intervenuta transazione tra le parti, ritualmente sottoscritta da tutti. 3.-In conseguenza di ciò il processo va dichiarato estinto ex artt.390 e 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1154/2018 R.G. proposto da : A T E R ([OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] ROMA), in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., [OSCURATO:PERSONA]' RESTAURI E [OSCURATO:PERSONA], in persona de l legale rapp. p.t. -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6693/2017 depositata il23/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- ATER ([OSCURATO:PERSONA] residenziale [OSCURATO:PERSONA] di Roma) ebbe ad affidare alla società [OSCURATO:SOCIETA] dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su tre fabbricati situati nel Comune di Ardea, nelle forme della licitazione privata, in virtù del contratto di appalto del 18 aprile 1996, con previsione del termine di ultimazione in 200 giorni. La società appaltatrice convenne ATER dinanzi al Tribunale di Roma, lamentando che, iniziati regolarmente i lavori il 13 settembre 1997, il 2 gennaio 1998 erano stati sospesi una prima volta per consentire la redazione di una perizia suppletiva di variante e che, una volta ripresi, avevano subìto una ulteriore sospensione il 1° marzo 1999 per una serie di controlli amministrativi sull'utenza (irregolarità riscontrate nella posizione degli inquilini del complesso edilizio in ristrutturazione),e chiese il risarcimento del danno subito. L’ ente appaltante contestòla ricostruzione operata dalla società, chiedendo il rigetto delle pretese. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda, previo espletamento di CTU, e condannò l’ATER al pagamento della somma di euro 726.124,97=, oltre interessi dalla costituzione in mora del 12 aprile 2001. Il gravame interposto dall’ATER nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SRL in liquidazione, quale cessionaria del ramo di azienda di [OSCURATO:SOCIETA], è stato respinto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado. ATER ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza in epigrafe indicata con due mezzi, la società [OSCURATO:PERSONA] SRL in liquidazione ha replicato con controricorso. 2.- In prossimità dell’adunanza camerale , ATER ([OSCURATO:PERSONA] residenziale [OSCURATO:PERSONA] di Roma) ha rinunciato al ricorso, documentando l’intervenuta transazione tra le parti, ritualmente sottoscritta da tutti. 3.-In conseguenza di ciò il processo va dichiarato estinto ex artt.390 e 391 cod. proc. civ. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 16611/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris