CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 01712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al primo motivo di ricorso (esclusione della recidiva) e rigetto nel resto. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA,in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo breve discussione, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 9 giugno 2020 dal Tribunale di Latina in relazione a fattispecie di rapina. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Fabio articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche in quanto conseguente alla commissione di un reato di danneggiamento avvenuto 19 anni prima sanzionato con la sola pena pecuniaria di lire 400.000. Tale situazione non solo implicherebbe che la recidiva non potrebbe essere considerata né reiterata né infraquinquennale ma determinerebbe anche la mancanza nel caso di specie sia della valutazione della rilevanza della recidiva sia di un rinnovato giudizio di valenza delle circostanze. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante relativa al travisamento del volto, avvenuto con mascherina resa obbligatoria dalla normativa conseguente all'emergenza pandemica da COVID-19. Si tratterebbe in sostanza di un comportamento imposto dalla legge che non potrebbe essere anche considerato come aggravante del delitto de quo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto alla possibilità di ipotizzare l'aggravante del travisamento del volto in relazione all'obbligo di indossare la mascherina in conseguenza della emergenza pandemica, deve rilevarsi che il travisamento medesimo risulta essere stato materialmente collegato alla commissione del delitto e comunque idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dell'autore del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 56937 del 20/11/2017 Rv. 271667 - 01). La presenza di un evidente nesso di necessaria occasionalità con il fatto illecito contestato esclude la possibilità di ritenere tale condotta alla stregua di mero adempimento del dovere. 3. Quanto al giudizio di sussistenza della recidiva, deve rilevarsi la presenza, nel provvedimento impugnato, di specifica motivazione che dà conto della effettiva situazione ma fornisce anche una adeguata spiegazione della peculiare valorizzazione del precedente residuo sia ai fini applicativi sia ai fini di comparazione con le rimanenti circostanze nella parte in cui rileva che " la determinazione favorevole emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia in data 25/6/2020 non tiene conto, evidentemente per un difetto di comunicazione 2 I tra gli uffici, dell'arresto dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il delitto di rapina di cui all'attuale procedimento". Si spiega perciò la ragione per cui la condanna residua potesse essere considerata sintomo di una scelta criminale ingravescente e perdurante con conseguente legittimità del giudizio operato. 4. Le suesposte considerazioni fondano il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso Ràma, il 3 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente (Vincen • Tuti