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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 19877/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Oggetto: *[OSCURATO:PERSONA] Ad.30/01/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7684/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F C SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Numero registro generale 7684/2019 Numero sezionale 671/2025 Numero di raccolta generale 19877/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Lazio n. 5607/2018 depositata il 16/08/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] F. C. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con 7 motivi di ricorso;

2. la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso con richiesta di rigetto del ricorso;

3. il Comune è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dalla parte ricorrente e dalla controricorrente); con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo aderito alla definizione agevolata).

Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese, come richiesto dalle parti.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

Numero registro generale 7684/2019 Numero sezionale 671/2025 Numero di raccolta generale 19877/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio.

Compensa tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, il 30/01/2025.

La Presidente ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 7684/2019 Numero sezionale 671/2025 Numero di raccolta generale 19877/2025 Data pubblicazione 17/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Oggetto: *[OSCURATO:PERSONA] Ad.30/01/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7684/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F C SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Numero registro generale 7684/2019 Numero sezionale 671/2025 Numero di raccolta generale 19877/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 5607/2018 depositata il 16/08/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] F. C. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con 7 motivi di ricorso; 2. la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso con richiesta di rigetto del ricorso; 3. il Comune è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dalla parte ricorrente e dalla controricorrente); con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo aderito alla definizione agevolata). Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese, come richiesto dalle parti. 2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). Numero registro generale 7684/2019 Numero sezionale 671/2025 Numero di raccolta generale 19877/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese. Così deciso in Roma, il 30/01/2025. La Presidente ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 7684/2019 Numero sezionale 671/2025 Numero di raccolta generale 19877/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
Sentenza Cassazione n. 19877/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris