CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 dicembre 1969
Cassazione n. 01586/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/12/1969 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna resa dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, alla pena di un anno di reclusione. Considerato che il motivo dedotto (illogicità e contraddittorietà della motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità perché devolve censure in fatto e che ripropongono le medesime critiche svolte con l'appello, già valutate dalla Corte territoriale e da questa disattese con ragionamento corretto in punto di diritto, nonché con argomenti non raggiunti da specifica critica rispetto al contenuto della motivazione offerta dal giudice del gravame (cfr. p. 3). Reputato che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in modo ineccepibile, in ragione anche dei precedenti penali dell'imputato oltre che per la gravità della condotta (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il