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CassazionedecretoSezione LDecisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 09362/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29093-2022 proposto da: M4 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 509/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/10/2022 R.G.N. 242/2022; Oggetto Agenzia Ricorso per decreto ingiuntivo per consegna di documenti R.G.N.29093/2022 Cron.

Rep.

Ud.24/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Torino respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta M4 [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del Tribunale di Cuneo, che, in accoglimento dell’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva revocato l’ingiunzione chiesta e ottenuta dal Musso in detta qualità.

2. La Corte territoriale premetteva che, con decreto n. 46/2021, il suddetto Tribunale aveva ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già preponente nel rapporto di agenzia intercorso con il Musso dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 21.6.2020) “di consegnare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso entro il termine di giorni 40 dalla notifica del presente decreto: copia degli estratti dei libri contabili relativi al periodo di cui al rapporto di agenzia (1 luglio 2013 -21 giugno 2020) e precisamente: A) copia delle fatture di vendita, con i relativi documenti di trasporto, rilasciate dalla mandante (tutte le fatture con relativo DDT emesse nel periodo di cui al mancato); B) copia del registro IVA (tutte le operazioni registrate nel periodo di cui al mandato); C) estratti conto provvisionali, comprendenti in particolare e specificamente gli estratti delle scritture contabili di cui sopra (sub A-B-C) relative alle forniture effettuate direttamente e/o indirettamente dal preponente nella zona di competenza dell’agente”, come più in dettaglio di seguito indicate nello stesso provvedimento monitorio.2.1.

Riferiva ancora la Corte che il Tribunale, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, con la sentenza poi appellata, dando atto dell’adempimento del “comando contenuto nel decreto ingiuntivo”, aveva revocato quest’ultimo, compensando le spese.

2.2. Più nello specifico, la Corte d’appello ha dato conto che il giudice di primo grado in sede d’opposizione, richiamato il disposto dell’art. 1749, II° e III° comma, c.c., aveva ritenuto che la documentazione idonea a costituire oggetto di ordine di consegna “risulta, dagli atti e dalle allegazioni delle parti, pur a seguito di notifica del decreto ingiuntivo, e pur a seguito di ulteriore scambio di corrispondenza tra le parti, essere stata consegnata”; mentre, con riferimento all’ulteriore documentazione richiesta, individuata come relativa alle forniture effettuate direttamente e/o indirettamente dal preponente nella zona di competenza dell’agente, il Tribunale aveva rilevato che “appare descritta con indicazione eccessivamente generica e con ciò, esplorativa, al fine di poterla considerare quale “bene mobile” che possa costituire oggetto di obbligo di consegna”.

2.3. La Corte territoriale riteneva che i profili di doglianza proposti dall’agente, il quale, nonostante la sicura consegna, da parte della preponente, della documentazione nei termini in precedenza specificati, insisteva nell’eccepire l’inadempimento della società, erano totalmente privi di fondamento.

3. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] nella suddetta qualità ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.4.

La società intimata ha resistito con controricorso.

5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente impugna la sentenza d’appello “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 4, per nullità della sentenza per vizio radicale di motivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria; nullità della sentenza affetta da irriducibile illogicità”; nonché “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli articoli 2930 cod. civ. e agli articoli 606 e 610 c.p.c.; e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che nel corso del giudizio di appello è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Secondo il ricorrente, tra l’altro, la Corte di merito avrebbe “affermato illogicamente e senza alcun riscontro probatorio (v. pag. 9, rigo dal 16 al 24), che “in data 22.4.2021 la preponente provvedeva a consegnare la documentazione”, come specificata in sentenza.

E tanto perché vi sarebbe “grave travisamento fattuale e giuridico, consistente nel ritenere l’accertata esecuzione parziale della prestazione dovuta (a) un vero e proprio adempimento”, che “porta ad una decisione giuridicamente abnorme perché incongruente con le premesse in fatto dalla stessa Corte rilevate”e incomprensibile dal punto di vista giuridico perché contenente affermazioni inconciliabili.

Il ricorrente, poi, individua altri passi motivazionali, ritenuti, secondo i casi illogici e non pertinenti, addebitando alla Corte di aver reso una motivazione apparente ed intrinsecamente contraddittoria, o del tutto generica.2.

Con un secondo motivo impugna la stessa sentenza “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, per violazione e falsa applicazione della norma di diritto di cui all’articolo 1749, III comma, cod. civ. cv. 2930 cod. civ.”.

Richiamato appunto il testo dell’art. 1749, comma 3, c.c., sostiene che, in forza di tale norma, esiste un vero e proprio diritto sostanziale dell’agente ad ottenere l’estratto dei libri contabili del preponente, diritto, che l’agente può decidere di azionare sia con le forme ordinarie, che tramite il procedimento monitorio o, ancora, con i provvedimenti d’urgenza, che può essere ottenuto anche mediante esecuzione forzata qualora la parte non adempia spontaneamente.

E, secondo il ricorrente, a fronte di tale diritto dell’agente “ne deriva che, il preponente, ove richiesto (anche giudizialmente), ha un vero e proprio obbligo di fornire la documentazione e le informazioni richieste dall’agente al fine di consentire l’esatta ricostruzione del rapporto di agenzia”.

Deduce, allora, “che l’unico strumento di cui si deve necessariamente ed efficacemente disporre per la verifica della correttezza degli importi da liquidare a titolo di provvigione, soprattutto quelle c.d. indirette, è l’esame del libro iva della mandante che contiene necessariamente la registrazione di tutte le fatture di vendita e soprattutto dei relativi D.D.T. (documenti di trasporto merce verso la zona di esclusiva dell’agente-provincia di Cuneo) registrate alla clientela”.

E lamenta che questa documentazione “non è stata a tutt’oggi, nonostante il riconosciuto diritto in capo al ricorrente, ancora consegnata”.

3. Il primo motivo è inammissibile.

4. Secondo questa Corte, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facendo riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanzialie processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (così Cass., sez. lav., 28.5.2020, n. 10212; n. 1859/2021).

E’, infatti, principio consolidato che in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (cfr. Cass., sez. lav., 25.6.2020, n. 12625).

Piuttosto, perché censure tra loro eterogenee e cumulativamente formulate non incorrano nella ricordata preclusione è necessario che nell’ambito dell’unica esposizione risulti ben identificata e specificamente trattata sia la doglianza relativa all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie che i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (cfr. Cass., sez. lav., 9.7.2020, n. 14634).

4.1. Ebbene, nella rubrica del primo motivo di ricorso si fa riferimento appunto contemporaneamente ai differenti mezzi di cui al nn. 3), 4) e 5) del primo comma dell’art. 360 c.p.c., ma dall’unitario e non scandito svolgimento che segue non è dato assolutamente cogliere: I) di quale fatto prospettato come decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe omesso l’esame, e, in ipotesi, rispetto a profili distinti dai punti che integrerebbero invece “motivazione apparente” o “intrinsecamente contradditoria”; II) in che senso sarebbero state violate le norme di cui agli artt. 2930 cod. civ., 606 e 610 c.p.c.

Invero, di là dal cenno all’art. 610 c.p.c. a pag. 7 del ricorso, la Corte territoriale, nei passaggi motivazionali riferiti dallo stesso ricorrente, si era piuttosto riferita all’art. 1749, commi 3 e 4, c.c. e all’art. 633 c.p.c.

5. Presenta profili d’inammissibilità anche il secondo motivo di ricorso, benché formulato, questa volta, esclusivamente in chiave di violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), ossia, dell’art. 1749, comma terzo, c.c. e dell’art.2930 c.c.

5.1. In particolare, anche secondo le Sezioni unite di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa officiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (così Cass., sez. un., 28.10.2020, n. 23745).

5.2. Orbene, nel motivo ora in esame sono indicate le norme di diritto che si assumono violate e falsamente applicate, e rispetto solo al comma 3 dell’art. 1749 c.c. è prospettato quale ne sarebbe per il ricorrente l’ampio contenuto precettivo.

Non è, invece, certamente specificato quali affermazioni in diritto della Corte territoriale si porrebbero in contrasto con le suddette disposizioni.

5.3. Il secondo motivo, più in generale, non si confronta con la ratio decidendiin punto di diritto della Corte di merito.

In particolare, all’esito dell’estesa ricostruzione della vicenda sul piano processuale e fattuale (cfr. pagg. 6-10 della sentenza), la Corte torinese aveva anzitutto condiviso le osservazioni della società preponente secondo cui l’obbligo di consegna di cui all’art. 1749 2° e 3° comma, per i riferimenti letterali delle disposizioni (collegamento ripetuto tra la documentazione oggetto di consegna e le provvigioni liquidate ed il riferimento all’estratto dei libri contabili) e per la ratio, deve intendersi limitato ai dati che attengono allo specifico rapporto di agenzia intercorrente tra le parti” (così a pag. 10).

E il ricorrente non pone in dubbio queste valutazioni, come riconosciuto nell’ambito del primo motivo di ricorso (cfr. pag. 9 del ricorso per cassazione).

5.4. Ma lo stesso ricorrente non considera che la Corte di merito aveva ulteriormente osservato che: Per altro verso l’art. 633 c.p.c., fonte normativa posta a base del ricorso per ingiunzione, prevede l’utilizzo della procedura per chi ha “ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata”.

Se, come pare desumersi dall’atto di impugnativa, l’inadempimento (parziale) che il Musso addebita alla società preponente riguarda la mancata consegna della documentazione relativa alle (presunte) forniture indicate dal n. 1 al n. 10 del ricorso per decreto ingiuntivo (e trasfuse come tali nel provvedimento di ingiunzione), è evidente che si tratta di una pretesa che non attiene alla “consegna di cosa mobile determinata”, in quanto l’elenco ha per oggetto affari conclusi direttamente dalla mandante o da agenti terzi soltanto ipotizzati (per i limiti all’obbligo di consegna in oggetto cfr. di questa Corte, sent. n. 431/22, R.G. 190/22).

Il profilo ‘parallelo’ prospettato dall’appellante, secondo cui il primo giudice avrebbe trascurato di considerare che la richiesta posta a base del ricorso per decreto sarebbe finalizzata ad ottenere l’adempimento del punto 8 del contratto di agenzia in tema di provvigioni indirette, appare del tutto incongruente in questa sede, ove, si ripete, non si discute del diritto di credito provvigionale, ma degli obblighi di consegna documentale di cui all’art. 1749, 2° e 3° comma c.c.; solo nell’ambito di un futuro giudizio di cognizione, eventualmente tramite ordini di esibizione (inammissibilmente richiesti con le note prodotte nel corso del giudizio di primo grado), l’agente avrà la possibilità di costituirsi la prova in ordine alla spettanza di eventuali provvigioni indirette (così alle pagg. 11 - 12 della sua sentenza).

5.2. In altre parole, la Corte distrettuale, non aveva posto in discussione che il diritto previsto dall’art. 1749, comma terzo, c.c., possa essere azionato dall’agente anche in via monitoria, come avvenuto nel caso di specie; tuttavia, la stessa Corte, con motivazione sovrapponibile a quella resa dal giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo (riferita in narrativa), in relazione all’ulteriore documentazione relativa a forniture ritenute solo presunte, e non consegnata dopo il decreto ingiuntivo, aveva visto nell’art. 633, comma primo, c.p.c. laddove si riferisce alla “consegna di cosa mobile determinata”, un ostacolo all’accoglimento della domanda monitoria in parte qua.

5.3. E, rispetto a tali considerazioni che racchiudono la ratio decidendi dell’impugnata sentenza in fatto e in diritto, non svolge alcun pertinente argomento nel secondo motivo, che quindi dev’essere respinto.

6. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presuppo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29093-2022 proposto da: M4 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 509/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/10/2022 R.G.N. 242/2022; Oggetto Agenzia Ricorso per decreto ingiuntivo per consegna di documenti R.G.N.29093/2022 Cron. Rep. Ud.24/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Torino respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta M4 [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del Tribunale di Cuneo, che, in accoglimento dell’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva revocato l’ingiunzione chiesta e ottenuta dal Musso in detta qualità. 2. La Corte territoriale premetteva che, con decreto n. 46/2021, il suddetto Tribunale aveva ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già preponente nel rapporto di agenzia intercorso con il Musso dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 21.6.2020) “di consegnare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso entro il termine di giorni 40 dalla notifica del presente decreto: copia degli estratti dei libri contabili relativi al periodo di cui al rapporto di agenzia (1 luglio 2013 -21 giugno 2020) e precisamente: A) copia delle fatture di vendita, con i relativi documenti di trasporto, rilasciate dalla mandante (tutte le fatture con relativo DDT emesse nel periodo di cui al mancato); B) copia del registro IVA (tutte le operazioni registrate nel periodo di cui al mandato); C) estratti conto provvisionali, comprendenti in particolare e specificamente gli estratti delle scritture contabili di cui sopra (sub A-B-C) relative alle forniture effettuate direttamente e/o indirettamente dal preponente nella zona di competenza dell’agente”, come più in dettaglio di seguito indicate nello stesso provvedimento monitorio.2.1. Riferiva ancora la Corte che il Tribunale, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, con la sentenza poi appellata, dando atto dell’adempimento del “comando contenuto nel decreto ingiuntivo”, aveva revocato quest’ultimo, compensando le spese. 2.2. Più nello specifico, la Corte d’appello ha dato conto che il giudice di primo grado in sede d’opposizione, richiamato il disposto dell’art. 1749, II° e III° comma, c.c., aveva ritenuto che la documentazione idonea a costituire oggetto di ordine di consegna “risulta, dagli atti e dalle allegazioni delle parti, pur a seguito di notifica del decreto ingiuntivo, e pur a seguito di ulteriore scambio di corrispondenza tra le parti, essere stata consegnata”; mentre, con riferimento all’ulteriore documentazione richiesta, individuata come relativa alle forniture effettuate direttamente e/o indirettamente dal preponente nella zona di competenza dell’agente, il Tribunale aveva rilevato che “appare descritta con indicazione eccessivamente generica e con ciò, esplorativa, al fine di poterla considerare quale “bene mobile” che possa costituire oggetto di obbligo di consegna”. 2.3. La Corte territoriale riteneva che i profili di doglianza proposti dall’agente, il quale, nonostante la sicura consegna, da parte della preponente, della documentazione nei termini in precedenza specificati, insisteva nell’eccepire l’inadempimento della società, erano totalmente privi di fondamento. 3. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] nella suddetta qualità ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.4. La società intimata ha resistito con controricorso. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente impugna la sentenza d’appello “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 4, per nullità della sentenza per vizio radicale di motivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria; nullità della sentenza affetta da irriducibile illogicità”; nonché “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli articoli 2930 cod. civ. e agli articoli 606 e 610 c.p.c.; e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che nel corso del giudizio di appello è stato oggetto di discussione tra le parti”. Secondo il ricorrente, tra l’altro, la Corte di merito avrebbe “affermato illogicamente e senza alcun riscontro probatorio (v. pag. 9, rigo dal 16 al 24), che “in data 22.4.2021 la preponente provvedeva a consegnare la documentazione”, come specificata in sentenza. E tanto perché vi sarebbe “grave travisamento fattuale e giuridico, consistente nel ritenere l’accertata esecuzione parziale della prestazione dovuta (a) un vero e proprio adempimento”, che “porta ad una decisione giuridicamente abnorme perché incongruente con le premesse in fatto dalla stessa Corte rilevate”e incomprensibile dal punto di vista giuridico perché contenente affermazioni inconciliabili. Il ricorrente, poi, individua altri passi motivazionali, ritenuti, secondo i casi illogici e non pertinenti, addebitando alla Corte di aver reso una motivazione apparente ed intrinsecamente contraddittoria, o del tutto generica.2. Con un secondo motivo impugna la stessa sentenza “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, per violazione e falsa applicazione della norma di diritto di cui all’articolo 1749, III comma, cod. civ. cv. 2930 cod. civ.”. Richiamato appunto il testo dell’art. 1749, comma 3, c.c., sostiene che, in forza di tale norma, esiste un vero e proprio diritto sostanziale dell’agente ad ottenere l’estratto dei libri contabili del preponente, diritto, che l’agente può decidere di azionare sia con le forme ordinarie, che tramite il procedimento monitorio o, ancora, con i provvedimenti d’urgenza, che può essere ottenuto anche mediante esecuzione forzata qualora la parte non adempia spontaneamente. E, secondo il ricorrente, a fronte di tale diritto dell’agente “ne deriva che, il preponente, ove richiesto (anche giudizialmente), ha un vero e proprio obbligo di fornire la documentazione e le informazioni richieste dall’agente al fine di consentire l’esatta ricostruzione del rapporto di agenzia”. Deduce, allora, “che l’unico strumento di cui si deve necessariamente ed efficacemente disporre per la verifica della correttezza degli importi da liquidare a titolo di provvigione, soprattutto quelle c.d. indirette, è l’esame del libro iva della mandante che contiene necessariamente la registrazione di tutte le fatture di vendita e soprattutto dei relativi D.D.T. (documenti di trasporto merce verso la zona di esclusiva dell’agente-provincia di Cuneo) registrate alla clientela”. E lamenta che questa documentazione “non è stata a tutt’oggi, nonostante il riconosciuto diritto in capo al ricorrente, ancora consegnata”. 3. Il primo motivo è inammissibile. 4. Secondo questa Corte, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facendo riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanzialie processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (così Cass., sez. lav., 28.5.2020, n. 10212; n. 1859/2021). E’, infatti, principio consolidato che in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (cfr. Cass., sez. lav., 25.6.2020, n. 12625). Piuttosto, perché censure tra loro eterogenee e cumulativamente formulate non incorrano nella ricordata preclusione è necessario che nell’ambito dell’unica esposizione risulti ben identificata e specificamente trattata sia la doglianza relativa all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie che i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (cfr. Cass., sez. lav., 9.7.2020, n. 14634). 4.1. Ebbene, nella rubrica del primo motivo di ricorso si fa riferimento appunto contemporaneamente ai differenti mezzi di cui al nn. 3), 4) e 5) del primo comma dell’art. 360 c.p.c., ma dall’unitario e non scandito svolgimento che segue non è dato assolutamente cogliere: I) di quale fatto prospettato come decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe omesso l’esame, e, in ipotesi, rispetto a profili distinti dai punti che integrerebbero invece “motivazione apparente” o “intrinsecamente contradditoria”; II) in che senso sarebbero state violate le norme di cui agli artt. 2930 cod. civ., 606 e 610 c.p.c. Invero, di là dal cenno all’art. 610 c.p.c. a pag. 7 del ricorso, la Corte territoriale, nei passaggi motivazionali riferiti dallo stesso ricorrente, si era piuttosto riferita all’art. 1749, commi 3 e 4, c.c. e all’art. 633 c.p.c. 5. Presenta profili d’inammissibilità anche il secondo motivo di ricorso, benché formulato, questa volta, esclusivamente in chiave di violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), ossia, dell’art. 1749, comma terzo, c.c. e dell’art.2930 c.c. 5.1. In particolare, anche secondo le Sezioni unite di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa officiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (così Cass., sez. un., 28.10.2020, n. 23745). 5.2. Orbene, nel motivo ora in esame sono indicate le norme di diritto che si assumono violate e falsamente applicate, e rispetto solo al comma 3 dell’art. 1749 c.c. è prospettato quale ne sarebbe per il ricorrente l’ampio contenuto precettivo. Non è, invece, certamente specificato quali affermazioni in diritto della Corte territoriale si porrebbero in contrasto con le suddette disposizioni. 5.3. Il secondo motivo, più in generale, non si confronta con la ratio decidendiin punto di diritto della Corte di merito. In particolare, all’esito dell’estesa ricostruzione della vicenda sul piano processuale e fattuale (cfr. pagg. 6-10 della sentenza), la Corte torinese aveva anzitutto condiviso le osservazioni della società preponente secondo cui l’obbligo di consegna di cui all’art. 1749 2° e 3° comma, per i riferimenti letterali delle disposizioni (collegamento ripetuto tra la documentazione oggetto di consegna e le provvigioni liquidate ed il riferimento all’estratto dei libri contabili) e per la ratio, deve intendersi limitato ai dati che attengono allo specifico rapporto di agenzia intercorrente tra le parti” (così a pag. 10). E il ricorrente non pone in dubbio queste valutazioni, come riconosciuto nell’ambito del primo motivo di ricorso (cfr. pag. 9 del ricorso per cassazione). 5.4. Ma lo stesso ricorrente non considera che la Corte di merito aveva ulteriormente osservato che: Per altro verso l’art. 633 c.p.c., fonte normativa posta a base del ricorso per ingiunzione, prevede l’utilizzo della procedura per chi ha “ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata”. Se, come pare desumersi dall’atto di impugnativa, l’inadempimento (parziale) che il Musso addebita alla società preponente riguarda la mancata consegna della documentazione relativa alle (presunte) forniture indicate dal n. 1 al n. 10 del ricorso per decreto ingiuntivo (e trasfuse come tali nel provvedimento di ingiunzione), è evidente che si tratta di una pretesa che non attiene alla “consegna di cosa mobile determinata”, in quanto l’elenco ha per oggetto affari conclusi direttamente dalla mandante o da agenti terzi soltanto ipotizzati (per i limiti all’obbligo di consegna in oggetto cfr. di questa Corte, sent. n. 431/22, R.G. 190/22). Il profilo ‘parallelo’ prospettato dall’appellante, secondo cui il primo giudice avrebbe trascurato di considerare che la richiesta posta a base del ricorso per decreto sarebbe finalizzata ad ottenere l’adempimento del punto 8 del contratto di agenzia in tema di provvigioni indirette, appare del tutto incongruente in questa sede, ove, si ripete, non si discute del diritto di credito provvigionale, ma degli obblighi di consegna documentale di cui all’art. 1749, 2° e 3° comma c.c.; solo nell’ambito di un futuro giudizio di cognizione, eventualmente tramite ordini di esibizione (inammissibilmente richiesti con le note prodotte nel corso del giudizio di primo grado), l’agente avrà la possibilità di costituirsi la prova in ordine alla spettanza di eventuali provvigioni indirette (così alle pagg. 11 - 12 della sua sentenza). 5.2. In altre parole, la Corte distrettuale, non aveva posto in discussione che il diritto previsto dall’art. 1749, comma terzo, c.c., possa essere azionato dall’agente anche in via monitoria, come avvenuto nel caso di specie; tuttavia, la stessa Corte, con motivazione sovrapponibile a quella resa dal giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo (riferita in narrativa), in relazione all’ulteriore documentazione relativa a forniture ritenute solo presunte, e non consegnata dopo il decreto ingiuntivo, aveva visto nell’art. 633, comma primo, c.p.c. laddove si riferisce alla “consegna di cosa mobile determinata”, un ostacolo all’accoglimento della domanda monitoria in parte qua. 5.3. E, rispetto a tali considerazioni che racchiudono la ratio decidendi dell’impugnata sentenza in fatto e in diritto, non svolge alcun pertinente argomento nel secondo motivo, che quindi dev’essere respinto. 6. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presuppo
Decreto Cassazione n. 09362/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris