CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 32543/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2026 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13761-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità dello stato di necessità di cui all'art.54 cod. pen.— è aspecifico rispetto alle ragioni per cui la Corte di appello ha negato l'esimente. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.131bis cod. pen. — è inammissibile sia perché la Corte distrettuale ha spiegato le ragioni della ritenuta non particolare tenuità dell'offesa, sia perché, in altre parti della sentenza, si è dato atto dei precedenti specifici del prevenuto. Rilevato che il terzo motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio — è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammis P.Q.M