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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22674/2023

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di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8023/2019 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE -R ISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO M ARZOCCHI P IERLUIGI (codice fiscale non indicato), - INTIMATO - per la cassazione della sentenza n. 7268/5/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania -Sezione distaccata di Salerno - depositata in data 14 agosto 2018.

U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale non partecipata del 17 marzo 2023, celebratasi da remoto; [OSCURATO:PERSONA] : 1.oggetto di controversia sono i crediti contemplati da molteplici cartelle di pagamento di cui all’estratto di ruolo ritirato dal contribuente, tramite il quale sarebbe venuto a conoscenza delle plurime pretese iscritte a ruolo;

2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno – accoglieva parzialmente l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n. 4097/13/2017 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva invece rigettato il ricorso del Marzocchi, assumendo, di contro, il Giudice d’appello che: -«… le cartelle di cui ai nn. 10020070006970386000, notificata il 20.02.2007 e la n. 10020070013766969000, notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non riportano barrate le caselle riferite alla persona fisica cui sarebbero state notificate»; - «Altrettanto dicasi per la cartella di cui al n. 10020080012970182000 dove si legge una evidente contraddizione per cui non si riesce a comprendere se, in data 10.12.08, sia stato possibile o no notificare la stessa, ciò perché risultano barrate sia la casella “ho notificato” sia quella “non ho potuto notificare”»; -«Per la restante parte risultano abbondantemente decadute, al fine di poter procedere, per le cartelle di pagamento di cui ai nn. 1, anche per notifica errata, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14 e 15 dell'elenco articolato dello stesso contribuente con il proposto appello e di cui alle pagg. 1, 2 e 3 di detto appello»; - «Le restanti cartelle non menzionate, vanno assolte a favore dell'Erario stante anche le intervenute notifiche come prove a riguardo fornite da Equitalia già in sede di costituzione di primo grado» (così nella sentenza impugnata, priva di numerazione);

3. con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata in data 26 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi di censura; 4.[OSCURATO:PERSONA] è restato intimato; C [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 602/1973» (così a pagina n. 5 del ricorso), ritenendo che il Giudice regionale avesse erroneamente ritenuto non valide le notifiche delle suindicate cartelle di pagamento per omesso sbarramento della casella riferita alla persona fisica, in quanto, come emerge dal contenuto delle notifiche delle cartelle (interamente riprodotte in atti), la notificazione era stata effettuata presso il domicilio del contribuente e firmata da soggetto che, presso quel domicilio, si era dichiarato legittimato alla ricezione dell'atto, sostenendo, quindi, che da tali elementi risultasse integrata la presunzione di ricezione e, quindi, di conoscenza dell’atto da parte del destinatario; 2.con la seconda censura l’Agenzia ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., «la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 602/1973, nonché degli artt.2717 e 2719 c.c.» (così a pagina n. 8 del ricorso), considerando erronea la valutazione del giudice dell'appello nella parte in cui ha considerato incerta l'esecuzione della notifica di cui alla cartella di pagamento n. 10020080012970182000 per la contraddizione emergente nella compilazione nell’avviso circa l’esito della notifica, evidenziando - di contro - che nell'avviso di ricevimento (compiutamente riprodotto in atti) risultava specificato che la notificazione era avvenuta personalmente al destinatario ed emergeva che l'avviso era stato firmato dalla persona che aveva ricevuto l'atto, per cui da detti, pacifici, elementi era possibile desumere l’indiscutibile validità della notifica dellasuddetta cartella di pagamento; 3.con la terza doglianza ed in subordine al motivo che precede, la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. la «nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e 36 del D.Lgs. 546/1992 » (così a pagina n. 10 del ricorso), osservando che la commissione regionale non aveva fornito alcuna motivazione circa la prevalenza della menzionata contraddizione del suindicato avviso di ricevimento rispetto all'univoca concludenza di tutti gli altri elementi da esso ricavabili ed in particolare non aveva dato conto dell'esistenza e dell'efficacia probatoria dei predetti, inequivocabili, elementi da cui emergeva che la cartella era stata ricevuta dal destinatario e che l’avviso era stato dallo stesso sottoscritto con firma autografa; 4.con la quarta ragione di impugnazione l’Agenzia ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., «la violazione dell’art. 132 c.p.c. e 36 del D.Lgs. 546/1992» (così a pagina n. 11 del ricorso), assumendo il difetto assoluto di motivazione, in ragione della sua incomprensibilità, con riferimento alle restanti cartelle di pagamento, apparendo «impossibile persino discernere se si tratti di pronuncia a favore o contro l'Erario» e rilevando che «la CTR sembra aver statuito su tutte e quindici le cartelle impugnate, sicché non si comprende neppure quali sarebbero le “cartelle non menzionate”, dichiaratamente “assolte a favore dell'erario stante anche le intervenute notifiche”» (cfr. pagine n. 11 e 2 del ricorso), così rendendo non chiaro se avesse o meno annullato le cartelle e, di certo, non esplicitando le ragioni della decisione;

5. il ricorso va accolto in ragione del sopravvenuto intervento normativo che ha declinato, sul versante dell’interesse ad agire del contribuente, le ipotesi in cui il ruolo e la relativa cartella di pagamento sono impugnabili. 6.l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 ha, difatti, stabilito che «all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis.

L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”»;

7. le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 6 settembre 2022, n. 26283, hanno «affermato, ex art. 363 c.p.c. , il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicem bre 2021, n. 215 , col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione»;

8. la Corte – per quanto ora di interesse e rinviando agli ampi contenuti della citata sentenza – ha avuto modo di precisare che «L'interesse in questione può […] essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio» (così, sempre Cass. Sez.

U, 6 settembre 2022, n. 26283 cit.);

9. di seguito, questa Corte, uniformandosi a tale principio, ha dichiarato inammissibili, per difetto dello specifico interesse come definito dalla citata disposizione, le impugnazioni di sentenze aventi ad oggetto controversie concernenti pretese tributarie di cui il contribuente assumeva di aver avuto conoscenza tramite l’esame dell’estratto di ruolo, ribadendo che la Corte di legittimità «[…] prima della trattazione dei […] motivi di ricorso, deve preliminarmente vagliare se il ricorso introduttivo, con cui si è impugnato l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento in esso indicato, sia ammissibile o meno, per carenza di interesse ad una tutela immediata a fronte di un ruolo e di una cartella che il contribuente medesimo assume invalidamente notificata, o non affatto notificata»(così Cass., Sez.

T., 22 febbraio 2023, n. 5435 ai cui più ampi contenuti si rinvia e , nello stesso senso, Cass., Sez.

T., 27 febbraio 2023, n. 5901, Cass., Sez.

T., 7 marzo 2023, n. 6857);

10. alla luce di tali principi, da riconciliare alla fattispecie in rassegna (nella quale è stata l’Agenzia del la riscossione ad aver proposto il ricorso), non risultando il menzionato, specifico, interesse ad agire del contribuente, che deve sussistere ed essere valutato al momento della decisione (cfr., tra le tante, Cass., Sez.

L. 23 maggio 2023, n. 14124), il ricorso dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] non può che essere accolto, dichiarando inammissibile l’originaria impugnazioneproposta dal contribuente;

11. la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa può essere decisa nel merito, a mente dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. non occorrendo accertamenti in fatto, dichiarando inammissibile l’originario ricorso proposto dal contribuente;

12. il sopravvenuto intervenuto normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8023/2019 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE -R ISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO M ARZOCCHI P IERLUIGI (codice fiscale non indicato), - INTIMATO - per la cassazione della sentenza n. 7268/5/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania -Sezione distaccata di Salerno - depositata in data 14 agosto 2018. U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale non partecipata del 17 marzo 2023, celebratasi da remoto; [OSCURATO:PERSONA] : 1.oggetto di controversia sono i crediti contemplati da molteplici cartelle di pagamento di cui all’estratto di ruolo ritirato dal contribuente, tramite il quale sarebbe venuto a conoscenza delle plurime pretese iscritte a ruolo; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno – accoglieva parzialmente l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n. 4097/13/2017 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva invece rigettato il ricorso del Marzocchi, assumendo, di contro, il Giudice d’appello che: -«… le cartelle di cui ai nn. 10020070006970386000, notificata il 20.02.2007 e la n. 10020070013766969000, notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non riportano barrate le caselle riferite alla persona fisica cui sarebbero state notificate»; - «Altrettanto dicasi per la cartella di cui al n. 10020080012970182000 dove si legge una evidente contraddizione per cui non si riesce a comprendere se, in data 10.12.08, sia stato possibile o no notificare la stessa, ciò perché risultano barrate sia la casella “ho notificato” sia quella “non ho potuto notificare”»; -«Per la restante parte risultano abbondantemente decadute, al fine di poter procedere, per le cartelle di pagamento di cui ai nn. 1, anche per notifica errata, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14 e 15 dell'elenco articolato dello stesso contribuente con il proposto appello e di cui alle pagg. 1, 2 e 3 di detto appello»; - «Le restanti cartelle non menzionate, vanno assolte a favore dell'Erario stante anche le intervenute notifiche come prove a riguardo fornite da Equitalia già in sede di costituzione di primo grado» (così nella sentenza impugnata, priva di numerazione); 3. con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata in data 26 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi di censura; 4.[OSCURATO:PERSONA] è restato intimato; C [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 602/1973» (così a pagina n. 5 del ricorso), ritenendo che il Giudice regionale avesse erroneamente ritenuto non valide le notifiche delle suindicate cartelle di pagamento per omesso sbarramento della casella riferita alla persona fisica, in quanto, come emerge dal contenuto delle notifiche delle cartelle (interamente riprodotte in atti), la notificazione era stata effettuata presso il domicilio del contribuente e firmata da soggetto che, presso quel domicilio, si era dichiarato legittimato alla ricezione dell'atto, sostenendo, quindi, che da tali elementi risultasse integrata la presunzione di ricezione e, quindi, di conoscenza dell’atto da parte del destinatario; 2.con la seconda censura l’Agenzia ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., «la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 602/1973, nonché degli artt.2717 e 2719 c.c.» (così a pagina n. 8 del ricorso), considerando erronea la valutazione del giudice dell'appello nella parte in cui ha considerato incerta l'esecuzione della notifica di cui alla cartella di pagamento n. 10020080012970182000 per la contraddizione emergente nella compilazione nell’avviso circa l’esito della notifica, evidenziando - di contro - che nell'avviso di ricevimento (compiutamente riprodotto in atti) risultava specificato che la notificazione era avvenuta personalmente al destinatario ed emergeva che l'avviso era stato firmato dalla persona che aveva ricevuto l'atto, per cui da detti, pacifici, elementi era possibile desumere l’indiscutibile validità della notifica dellasuddetta cartella di pagamento; 3.con la terza doglianza ed in subordine al motivo che precede, la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. la «nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e 36 del D.Lgs. 546/1992 » (così a pagina n. 10 del ricorso), osservando che la commissione regionale non aveva fornito alcuna motivazione circa la prevalenza della menzionata contraddizione del suindicato avviso di ricevimento rispetto all'univoca concludenza di tutti gli altri elementi da esso ricavabili ed in particolare non aveva dato conto dell'esistenza e dell'efficacia probatoria dei predetti, inequivocabili, elementi da cui emergeva che la cartella era stata ricevuta dal destinatario e che l’avviso era stato dallo stesso sottoscritto con firma autografa; 4.con la quarta ragione di impugnazione l’Agenzia ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., «la violazione dell’art. 132 c.p.c. e 36 del D.Lgs. 546/1992» (così a pagina n. 11 del ricorso), assumendo il difetto assoluto di motivazione, in ragione della sua incomprensibilità, con riferimento alle restanti cartelle di pagamento, apparendo «impossibile persino discernere se si tratti di pronuncia a favore o contro l'Erario» e rilevando che «la CTR sembra aver statuito su tutte e quindici le cartelle impugnate, sicché non si comprende neppure quali sarebbero le “cartelle non menzionate”, dichiaratamente “assolte a favore dell'erario stante anche le intervenute notifiche”» (cfr. pagine n. 11 e 2 del ricorso), così rendendo non chiaro se avesse o meno annullato le cartelle e, di certo, non esplicitando le ragioni della decisione; 5. il ricorso va accolto in ragione del sopravvenuto intervento normativo che ha declinato, sul versante dell’interesse ad agire del contribuente, le ipotesi in cui il ruolo e la relativa cartella di pagamento sono impugnabili. 6.l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 ha, difatti, stabilito che «all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”»; 7. le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 6 settembre 2022, n. 26283, hanno «affermato, ex art. 363 c.p.c. , il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicem bre 2021, n. 215 , col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione»; 8. la Corte – per quanto ora di interesse e rinviando agli ampi contenuti della citata sentenza – ha avuto modo di precisare che «L'interesse in questione può […] essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio» (così, sempre Cass. Sez. U, 6 settembre 2022, n. 26283 cit.); 9. di seguito, questa Corte, uniformandosi a tale principio, ha dichiarato inammissibili, per difetto dello specifico interesse come definito dalla citata disposizione, le impugnazioni di sentenze aventi ad oggetto controversie concernenti pretese tributarie di cui il contribuente assumeva di aver avuto conoscenza tramite l’esame dell’estratto di ruolo, ribadendo che la Corte di legittimità «[…] prima della trattazione dei […] motivi di ricorso, deve preliminarmente vagliare se il ricorso introduttivo, con cui si è impugnato l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento in esso indicato, sia ammissibile o meno, per carenza di interesse ad una tutela immediata a fronte di un ruolo e di una cartella che il contribuente medesimo assume invalidamente notificata, o non affatto notificata»(così Cass., Sez. T., 22 febbraio 2023, n. 5435 ai cui più ampi contenuti si rinvia e , nello stesso senso, Cass., Sez. T., 27 febbraio 2023, n. 5901, Cass., Sez. T., 7 marzo 2023, n. 6857); 10. alla luce di tali principi, da riconciliare alla fattispecie in rassegna (nella quale è stata l’Agenzia del la riscossione ad aver proposto il ricorso), non risultando il menzionato, specifico, interesse ad agire del contribuente, che deve sussistere ed essere valutato al momento della decisione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. L. 23 maggio 2023, n. 14124), il ricorso dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] non può che essere accolto, dichiarando inammissibile l’originaria impugnazioneproposta dal contribuente; 11. la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa può essere decisa nel merito, a mente dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. non occorrendo accertamenti in fatto, dichiarando inammissibile l’originario ricorso proposto dal contribuente; 12. il sopravvenuto intervenuto normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugn
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