CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 02814/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cancelleria SENTENZA osg. 23 6EN. 2025 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Luana ffr avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Palermo rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dalla locale Corte di appello il 10/7/2024, così confermando a carico dello stesso la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - la violazione degli artt. 276, 299, 310, 325 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe confermato la misura senza valutare la lievità della condotta di evasione, peraltro riconosciuta anche dal Giudice del rito direttissimo con argomento che l'ordinanza non avrebbe esaminato affatto. Senza voler richiamare in questa sede lo stato di necessità, quale esimente dell'allontanamento dal domicilio coatto, si ribadisce poi che la condotta - motivata da primarie necessità - non conterrebbe connotati di gravità tale da giustificare l'aggravamento della precedente misura, e che sul punto mancherebbe ogni argomento nell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. L'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., stabilisce che in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità. 4.1. A tale ultimo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la lieve entità della violazione delle prescrizioni, che consente al giudice di non disporre l'aggravamento della misura con la custodia cautelare in carcere, può trovare applicazione anche nel caso di allontanamento dal luogo di esecuzione della misura, la cui gravità va valutata tenuto conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo che ne è derivato (tra le altre, Sez. 6, n. 8071 del 16/12/2020, P., Rv. 281153; successivamente, tra le varie non massimate, Sez. 3, n. 13369 del 31/1/2024, Popolo). 5. Tanto premesso in termini generali, il Collegio non riscontra affatto il vizio di motivazione denunciato nel ricorso: gli argomenti sottoposti al Tribunale - e ribaditi in questa sede - hanno invero trovato adeguato e logico sviluppo nell'ordinanza impugnata, che ha saldamente esaminato sia il profilo della lieve entità, sia quello dello stato di necessità, così rigettando l'appello con valutazioni non censurabili. 5.1. In particolare, l'ordinanza ha rilevato che il Buccheri si era reso responsabile di più violazioni delle prescrizioni cautelari, e che la Corte di appello di Palermo, nel confermare la condanna per il delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aveva applicato gli arresti domiciliari in forza di un nuovo fatto di reato, peraltro commesso quando il soggetto era sottoposto a misura non custodiale. Ancora, il Tribunale ha sottolineato i molteplici precedenti penali e la "totale noncuranza rispetto ai provvedimenti cautelari emessi a suo carico", così da far emergere la particolare pericolosità sociale del ricorrente. 5.2. Rispondendo, poi, ad altri profili sollevati con l'appello e qui ribaditi, il Tribunale ha escluso potersi ravvisare lo stato di necessità. 5.2.1. Premesso che il Buccheri era stato colto - alle 22.35 - a circa 40 metri dalla propria abitazione, e si era dato alla fuga, per poi prima negare di essersi allontanato, quindi giustificare la condotta con la necessità di gettare l'immondizia; tanto premesso, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva neppure dedotto la mancanza di un familiare o di un'altra persona in grado di offrirgli assistenza, ed anzi aveva menzionato una vicina di casa che, in un'occasione, gli aveva offerto un pasto. Da ciò la considerazione, non manifestamente illogica, che questa persona, se richiesta, verosimilmente avrebbe potuto provvedere a gettare la sua immondizia (a voler "forzatamente reputare credibile" la tesi difensiva). 5.3. Infine, l'ordinanza ha evidenziato che il Buccheri si era allontanato dal luogo di detenzione in ore serali e in una zona nota come rilevante piazza di spaccio, così che la violazione doveva ritenersi di sicura gravità. 6. Nessun travisamento della prova, pertanto, può essere riscontrato, né illogicità della motivazione, in presenza di una ordinanza che ha trattato in modo adeguato e completo tutti i profili sollevati con l'appello cautelare, con argomenti privi di vizi. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso