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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19066/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NIUTTA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -20262823 contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], BADA' GIANLUCA;- intimati -avverso la sentenza n. 35/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 24/08/2021 R.G.N. 272/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 09/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., i lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarlosGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo di essere dipendenti della medesima, con mansioni di addetti alleNumero registro generale 5452/2022Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 19066/2026Data pubblicazione 11/06/2026parziale disciplinato dal CCNL trasporto aereo – parte specifica handlers.2.

I ricorrenti esponevano che il CCNL dell’11 dicembre 2015 aveva modificato l’orario di lavoro,prevedendo per i lavoratori a tempo pieno un incremento da 37 ore e 30 minuti a 38 ore e 30 minutisettimanali, incremento realizzato mediante 24 ore annue effettive e ulteriori 24 ore considerateconvenzionalmente ai fini della parametrazione degli istituti retributivi e normativi.3.

Deducevano che, a seguito di tale modifica, l’orario effettivo di lavoro dei dipendenti full-time risultava pari a 38 ore settimanali, sicché la retribuzione dei lavoratori part-time avrebbedovuto essere proporzionata su tale monte ore effettivo e non già sulle 38 ore e 30 minuti previsteconvenzionalmente.4.

Lamentavano pertanto che la società datrice di lavoro avesse erroneamente calcolato laretribuzione rapportandola alle 38 ore e 30 minuti, con conseguente riconoscimento di untrattamento economico inferiore a quello spettante, e chiedevano l’accertamento del loro diritto auna corretta riparametrazione della retribuzione, nonché la condanna della società al pagamentodelle differenze maturate a decorrere dal febbraio 2016.5.

Costituitasi in giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contestava integralmente ledomande, sostenendo la correttezza della propria condotta in conformità alla disciplina collettivavigente.6.

Con sentenza n. 316/2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva le domande dei lavoratori,dichiarando il loro diritto a una retribuzione parametrata su 38 ore settimanali e condannando lasocietà al pagamento delle differenze retributive maturate.7.

Avverso tale decisione proponeva appello la società, deducendo l’erroneità della pronuncianella parte in cui aveva ritenuto che, in applicazione del principio di parità di trattamento tralavoratori full-time e part-time, la base di riparametrazione dovesse essere costituita dalle 38 oreeffettive anziché dalle 38 ore e 30 minuti previste dal CCNL per il calcolo di tutti gli istituticontrattuali.8.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 35/2021, pubblicata il 24 agosto 2021, rigettavail gravame e condannava la società alle spese, affermando che la riparametrazione degli istituticontrattuali per i lavoratori part-time dovesse avvenire sulla base delle 38 ore settimanali effettivepreviste per i lavoratori a tempo pieno, reputando che il diverso criterio fondato sulle 38,30 oredeterminasse una discriminazione vietata dall’art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2015.Numero registro generale 5452/2022Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 19066/20269.

Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propone ricorso per cassazione,Data pubblicazione 11/06/2026affidato a un motivo di censura.10. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGianluca Badà sono rimasti intimati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’unico motivo di ricorso la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7del d.lgs. n. 81 del 2015, nonché dell’art.

H4 del CCNL del [OSCURATO:PERSONA] – parte specifica handlers– dell’11 dicembre 2015, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che, ai fini dellariparametrazione della retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, debba farsi riferimento alle 38ore settimanali effettive, anziché alle 38 ore e 30 minuti previste dal contratto collettivo per ladeterminazione degli istituti retributivi e normativi.

La ricorrente premette che, secondo quantoemerge dal contenuto dell’art.

H4 del CCNL applicabile, l’orario di lavoro settimanale è stato fissatoin 38 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori, quale risultato di una articolazione che distingue tra oredestinate all’attività produttiva e ore aventi funzione meramente convenzionale ai fini dellaparametrazione degli istituti contrattuali.3.

In particolare, la disciplina collettiva prevede che, a fronte di un orario complessivo pari a38,30 ore settimanali, una quota pari a 38 ore sia destinata allo svolgimento effettivo dellaprestazione lavorativa, mentre la residua frazione di 30 minuti settimanali (derivante dallaripartizione delle ore incrementali annue non utilizzabili produttivamente) sia rilevanteesclusivamente ai fini del calcolo degli istituti retributivi e normativi.4.

Tale assetto, espressamente esteso anche ai lavoratori a tempo parziale mediante ilmeccanismo del riproporzionamento, comporta ad avviso della ricorrente che la distinzione tra oreeffettive e ore convenzionali operi in modo uniforme per tutte le tipologie di rapporto, incidendo siasulla determinazione dell’orario di lavoro sia sulla quantificazione degli istituti economici.5. [OSCURATO:PERSONA] reputa che il ricorso ponga questioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico inordine alla interpretazione dell’art. 7 d.lgs. n. 81 del 2015 in ipotesi di modifica della disciplinadell’orario di lavoro operata dal ccnl applicato al rapporto part time, rispetto al quale questa Cortenon si è ancora pronunciata; pertanto, si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovo ruolo affinchévenga disposta la trattazione in pubblica udienza, quale «luogo» privilegiato nel quale devono essereassunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra questeNumero registro generale 5452/2022Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 19066/2026e il P.M., le decisioni sulle questioni di diritto. di particolare rilevanza (cfr., da ultimo, Cass. n. 13679Data pubblicazione 11/06/2026del 2025; conf.

Cass n. 32418 del 2025).

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso il 9/06/2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NIUTTA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -20262823 contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], BADA' GIANLUCA;- intimati -avverso la sentenza n. 35/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 24/08/2021 R.G.N. 272/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 09/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., i lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarlosGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo di essere dipendenti della medesima, con mansioni di addetti alleNumero registro generale 5452/2022Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 19066/2026Data pubblicazione 11/06/2026parziale disciplinato dal CCNL trasporto aereo – parte specifica handlers.2. I ricorrenti esponevano che il CCNL dell’11 dicembre 2015 aveva modificato l’orario di lavoro,prevedendo per i lavoratori a tempo pieno un incremento da 37 ore e 30 minuti a 38 ore e 30 minutisettimanali, incremento realizzato mediante 24 ore annue effettive e ulteriori 24 ore considerateconvenzionalmente ai fini della parametrazione degli istituti retributivi e normativi.3. Deducevano che, a seguito di tale modifica, l’orario effettivo di lavoro dei dipendenti full-time risultava pari a 38 ore settimanali, sicché la retribuzione dei lavoratori part-time avrebbedovuto essere proporzionata su tale monte ore effettivo e non già sulle 38 ore e 30 minuti previsteconvenzionalmente.4. Lamentavano pertanto che la società datrice di lavoro avesse erroneamente calcolato laretribuzione rapportandola alle 38 ore e 30 minuti, con conseguente riconoscimento di untrattamento economico inferiore a quello spettante, e chiedevano l’accertamento del loro diritto auna corretta riparametrazione della retribuzione, nonché la condanna della società al pagamentodelle differenze maturate a decorrere dal febbraio 2016.5. Costituitasi in giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contestava integralmente ledomande, sostenendo la correttezza della propria condotta in conformità alla disciplina collettivavigente.6. Con sentenza n. 316/2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva le domande dei lavoratori,dichiarando il loro diritto a una retribuzione parametrata su 38 ore settimanali e condannando lasocietà al pagamento delle differenze retributive maturate.7. Avverso tale decisione proponeva appello la società, deducendo l’erroneità della pronuncianella parte in cui aveva ritenuto che, in applicazione del principio di parità di trattamento tralavoratori full-time e part-time, la base di riparametrazione dovesse essere costituita dalle 38 oreeffettive anziché dalle 38 ore e 30 minuti previste dal CCNL per il calcolo di tutti gli istituticontrattuali.8. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 35/2021, pubblicata il 24 agosto 2021, rigettavail gravame e condannava la società alle spese, affermando che la riparametrazione degli istituticontrattuali per i lavoratori part-time dovesse avvenire sulla base delle 38 ore settimanali effettivepreviste per i lavoratori a tempo pieno, reputando che il diverso criterio fondato sulle 38,30 oredeterminasse una discriminazione vietata dall’art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2015.Numero registro generale 5452/2022Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 19066/20269. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propone ricorso per cassazione,Data pubblicazione 11/06/2026affidato a un motivo di censura.10. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGianluca Badà sono rimasti intimati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’unico motivo di ricorso la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7del d.lgs. n. 81 del 2015, nonché dell’art. H4 del CCNL del [OSCURATO:PERSONA] – parte specifica handlers– dell’11 dicembre 2015, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che, ai fini dellariparametrazione della retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, debba farsi riferimento alle 38ore settimanali effettive, anziché alle 38 ore e 30 minuti previste dal contratto collettivo per ladeterminazione degli istituti retributivi e normativi. La ricorrente premette che, secondo quantoemerge dal contenuto dell’art. H4 del CCNL applicabile, l’orario di lavoro settimanale è stato fissatoin 38 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori, quale risultato di una articolazione che distingue tra oredestinate all’attività produttiva e ore aventi funzione meramente convenzionale ai fini dellaparametrazione degli istituti contrattuali.3. In particolare, la disciplina collettiva prevede che, a fronte di un orario complessivo pari a38,30 ore settimanali, una quota pari a 38 ore sia destinata allo svolgimento effettivo dellaprestazione lavorativa, mentre la residua frazione di 30 minuti settimanali (derivante dallaripartizione delle ore incrementali annue non utilizzabili produttivamente) sia rilevanteesclusivamente ai fini del calcolo degli istituti retributivi e normativi.4. Tale assetto, espressamente esteso anche ai lavoratori a tempo parziale mediante ilmeccanismo del riproporzionamento, comporta ad avviso della ricorrente che la distinzione tra oreeffettive e ore convenzionali operi in modo uniforme per tutte le tipologie di rapporto, incidendo siasulla determinazione dell’orario di lavoro sia sulla quantificazione degli istituti economici.5. [OSCURATO:PERSONA] reputa che il ricorso ponga questioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico inordine alla interpretazione dell’art. 7 d.lgs. n. 81 del 2015 in ipotesi di modifica della disciplinadell’orario di lavoro operata dal ccnl applicato al rapporto part time, rispetto al quale questa Cortenon si è ancora pronunciata; pertanto, si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovo ruolo affinchévenga disposta la trattazione in pubblica udienza, quale «luogo» privilegiato nel quale devono essereassunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra questeNumero registro generale 5452/2022Numero sezionale 2823/2026Numero di raccolta generale 19066/2026e il P.M., le decisioni sulle questioni di diritto. di particolare rilevanza (cfr., da ultimo, Cass. n. 13679Data pubblicazione 11/06/2026del 2025; conf. Cass n. 32418 del 2025). P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso il 9/06/2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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