CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 gennaio 2001
Cassazione n. 37547/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/2001 avverso la sentenza del 21/04/2022 del TRIBUNALE di CROTONEcLate-ers79150-atie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Crotone con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. 2. Il ricorrente censura l'omessa riqualificazione nel delitto di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. cit.. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti; si deve ribadire che erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto alla contestata aggravante (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica deg fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.