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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11158/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9855/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE TORINO , nel proc.to n. 18912/2022,notificato i l 10/11/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Torino, con decreto del 7/11/2022, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino, di riesame del (nuovo) trattenimento presso il CPR Brunelleschi di Torino, disposto il 4/10/2022 dal Questore di Torino ex art.6, comma 3, d.lgs. 142/2015, convalidato dal Tribunale di Torino il 6/10/2022.

Il Tribunale, premesso che il riesame veniva richiesto per violazione dell’art.28-bis, comma 2, d.lgs. 25/2008, sostenendosi che, a fronte di domanda d protezione internazionale, formalizzata avanti alla Questura il 4/10/2022, l’audizione era stata fissata il 20/10/22, oltre il termine di 7 giorni previsto dalla procedura accelerata, nella specie la procedura accelerata era stata rispettata, risultando sussistente l’ipotesi di cui all’art.27, comma 3, lett.b), «essendo pervenute, nel mese di settembre , 47 richieste di protezione internazionale (e poi nuovamente numerose altre fino al 24 ottobre), in conseguenza di un consistente sbarco sulle coste italiane di cittadini tunisini», come peraltro confermato dai numerosi procedimenti di convalida pervenuti in detto periodo a Tribunale; ad avviso del Tribunale, «la disciplina attualmente vigente, come modificata dal D.l. 130/20, sebbene non preveda più il raddoppiamento dei termini per la valutazione delle domande presentate dai soggetti trattenuti, continua a prevedere all’art. 28 bis c. 5 D.L.vo 25/08 che i termini di cui ai commi 1 e 2 possano essere superati nei casi in cui sia “necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis.

Nei casi di cui al comma 1, lett. b) [richiedente sottoposto a procedimento penale n.d.r.], e al comma 2, lettera a) [richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento n.d.r.], i termini di cui all’art. 27 c. 3 e 3 bis sono ridotti ad un terzo”»; di conseguenza, avuto riguardo ai commi 3 e 3 bis dell’art. 27, nella specie, «la presentazione simultanea di un numero considerevole di domande è ancora oggi considerato un motivo legittimo per il superamento del termine di 9 giorni (7 per la fissazione dell’audizione e 2 per la decisione) » e e, in tale caso, il termine massimo previsto per la conclusione della procedura diventa quello di tre mesi (nove mesi di cui all’art. 27 c. 3 ridotti ad un terzo come previsto dall’art. 28 c. 5 D. L.vo 25/08); nel caso in esame, non essendo ancora decorso l’iniziale termine di 60 giorni di cui all’art. 6 c. 5 ultima parte D.L.vo 142/15, avendo [OSCURATO:PERSONA] presentato domanda di protezione internazionale mentre si trovava già trattenuto ed era irrilevante la doglianza circa la mancata comunicazione delle ragioni del ritardo ex art. 27 co. 3 d.lgs. 25/2008 , «essendo prevista non in via generale, ma solo nel caso in cui sopravvenga la necessità di acquisire elementi nuovi per la valutazione della domanda».

Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 10/11/2022, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 9/5/2023, affidato a un motivo, nei confronti di Questura Torino e Ministero dell’Interno (che non svolgono difese).

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt.6, comma 6, d.lgs. 142/2015, 27, 28-bis d.lgs. 25/2008, in relazione alla violazione dei termini della procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale con cessazione della misura di trattenimento presso il CPR . 2.La censura è infondata.

2.1. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce il superamento dei termini della procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alla tardività dell’audizione personale del ricorrente e all’omessa informazione del ritardo al medesimo.

Infatti, «il modulo C3 di registrazione della domanda veniva sottoscritto il 7 ottobre 2022, ma – nonostante l’onere di trasmissione degli atti alla Commissione territoriale “senza ritardo” e di celebrazione dell’intervista entro il termine di 7 giorni – il 14 ottobre 2022 l’audizione personale del sig. [OSCURATO:PERSONA] non risultava nemmeno comunicata, in assenza di alcuna giustificazione e di alcuna comunicazione al ricorrente».

A tali circostanze, «in coerenza con la fondamentale sentenza n. 2458/21 di questa Suprema Corte», sarebbe dovuta seguire la cessazione del trattenimento.

Assume dunque il ricorrente che la durata del trattenimento del richiedente la protezione internazionale non pù eccedere i termini della c.d. procedura accelerata ex art. 28-bis, commi 1 e 3 d.lgs. 25/2008 previsti per la decisione sulla domanda di protezione e cioé sette giorni per l’audizione e due giorni per l’adozione del provvedimento e che, nel caso di specie, i termini previsti nella procedura accelerata debbano intendersi quali perentori atteso che, come precisato dall’art. 6, comma 6, d.lgs. 142/2015, il trattenimento e la proroga di esso non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda.

Si discute di una domanda di protezione internazionale presentata, il 7/10/2022, allorchéil richiedente era già trattenuto.

La decisione della Commissione territoriale ̀ intervenuta il 25/10/2022, con rigetto della domanda (come emerge dal decreto impugnato), con audizione disposta il 20/10/2022.

Non si denuncia un ritardo della Questura nella trasmissione degli atti alla CT, avvenuto il 7/1, contestualmente alla presentazione della domanda, ma il ritardo nella convocazione e nella decisione da parte della CT. 2.2..Devono essere qui richiamati i principi di diritto affermati in Cass. 17596, 17834, 20656 del 2022, 9042, 36522 del 2023, 14, 15 e 17 del 2024.

In particolare, si è ribadito che, come già affermato da questa Corte, i predetti termini della procedura accelerata di cui all’art.28- bis d.lgs.25/2008, richiamati dall’art.6 d.lgs. 142/2015, devono ritenersi, in difetto di esplicita previsione normativa, non perentori (Cass. 2458/2021).

In tale precedente de 2021 (in cui operava il testo della normativa vigente al 2018, anteNovella 2020, sia dell’art.6 d.ls. 142/2015 sia dell’art.28 bis d.lgs. 25/2008, composto di soli tre commi), si ̀ chiarito che i termini di «14 giorni + 4», operanti nella specie (si trattava di domanda presentata dallo straniero «dopo essere stato fermato»), «in difetto di esplicita previsione normativa, non hanno natura perentoria» e che « il loro superamento non pù risolversi in un vizio della domanda di riconoscimento della protezione internazionale o del relativo procedimento, posto che essi sono evidentemente posti a garanzia della celerit̀ dell'esame della domanda stessa, e quindi in ultima analisi a vantaggio del richiedente» e quindi non pù essere causa di nullit à del relativo procedimento, ma «il trattenimento del richiedente la protezione internazionale, se disposto ai sensi del combinato - disposto dell'art. 6, sesto comma, del D. Lgs. n. 142 del 2015 e dell'art. 28- bis del D. Lgs. n. 25 del 2008, ovverosia in presenza di una delle ipotesi di cui al secondo comma del richiamato art. 28-bis, non pù comunque eccedere la durata massima prevista per l'esame della domanda di protezione da quegli introdotta», ad eccezione dell’ipotesi dell’esistenza di ulteriori ragioni di trattenimento ai sensi dell’art.14 T.U.I. (art.6 comma 6 d.lgs. 142/2015), del caso dettato dall’art.28-bis, terzo comma, d.lgs. 25/2008, allora vigente (in cui il superamento dei termini di cui all'art. 28-bis, primo e secondo comma, del D. Lgs. n. 25 del 2008 sia «necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis» e delle fattispecie di cui all'art. 27, commi 3 e 3 bis, ovverosia «qualora si renda necessario, per l'esame della domanda di protezione, acquisire nuovi elementi, o valutare questioni complesse in fatto o in diritto, ovvero in presenza di numerose domande presentate simultaneamente o ancora quando il ritardo ̀ imputabile all'inosservanza, da parte del richiedente, degli obblighi di cooperazione che egli ̀ tenuto a rispettare (comma 3); o ancora "in casi eccezionali debitamente motivati" (comma 3 bis)».

Quindi nel precedente sopra illustrato si ̀ comunque riconosciuto che i termini massimi di cui all’art.28-bis incontrano delle deroghe, inclusa l’ipotesi della necessità di un esame adeguato e completo della domanda.

Come poi chiarito nel precedente Cass. n. 17834/2022, il problema interpretativo pì spinoso deriva dalla compresenza, nella materia in esame, di due norme apparentemente contrastanti, che disciplinano la durata del nuovo trattenimento disposto nei confronti del richiedente asilo, già trattenuto in un CPR, in attesa dell'esecuzione dell'espulsione: il comma 5, ult. periodo, dell'art.6 d.lgs. 142/2015, secondo cui la convalida del trattenimento viene disposta dal Tribunale «per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda», e il comma 6, primo periodo, dello stesso articolo, a mente del quale «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25...».

Ma per una corretta esegesi delle norme in esame, non risulta utile valorizzare soltanto quest'ultima disposizione, trascurando del tutto la prima.

In realtà, la durata del trattenimento non pù essere che quella stabilita dal decreto di convalida del trattenimento, ai sensi del comma 5, dell’art.6 d.lgs. 142/2015: si prevede infatti, al quinto comma dell’art. 6 in esame, che se il trattenimento ̀ gi à in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall’art.14, comma 5, d.lgs. 286/1998, «si sospendono», il Questore trasmette gli atti al Tribunale competente «per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda».

Il comma 6 prevede, invece, un ulteriore limite di durata, che si somma al primo, ma non prevale su di esso.

Detto altrimenti, il comma 6 stabilisce soltanto che comunque il trattenimento non pù protrarsi oltre il tempo strettamente necessario a definire il procedimento amministrativo di esame accelerato della domanda, ai sensi dell’art.28-bis, una volta definito il quale, pertanto, il trattenimento (rectius, il nuovo titolo di trattenimento ex art.6, comma 3, d.lgs. 142/2015) decade.

Invero, la correttezza di tale interpretazione ̀ resa evidente dal modo in cui si esprime il comma 6, del sopra menzionato art. 6, norma a tenore della «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda» (cos̀, sempre Cass. n. 17834/2022, cit. supra) e dalla quale si ricava chiaramente l'intenzione del legislatore di legare la sorte del trattenimento a quella della procedura accelerata, piuttosto che di estendere i termini di quest'ultima al primo.

Ed invero, se avesse voluto estendere quei termini al trattenimento, il legislatore avrebbe dovuto esprimersi in maniera diversa (per es.: «La violazione dei termini di durata della procedura comporta la decadenza del trattenimento», o espressione analoga) .

Nel caso allora in esame in Cass. n.17834, si restava all'interno del termine stabilito nella precedente convalida e risultava altres̀ che la Commissione avesse anche deciso, nei termini del diniego, sulla relativa domanda di protezione internazionale, provvedimento amministrativo poi prontamente impugnato dal ricorrente ai sensi dell’art. 35bis del d.lg.s n. 25 del 2008, non risultando che il Tribunale si fosse pronunciato, al momento dell’ulteriore richiesta di proroga del trattenimento, su eventuale richiesta di sospensione del rigetto della domanda di protezione, avanzata ai sensi del quarto comma del predetto art. 35-bis.

Sul punto ̀ necessario ulteriormente ricordare che l’art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 142/2015, statuisce che «Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissioneterritoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto».

Ed il successivo comma 8 stabilisce che «Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finche' permangono le condizioni di cui al comma 7.

In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non puo' superare complessivamente dodici mesi».

In sostanza, il richiedente protezione rimane trattenuto fino all’adozione del provvedimento di sospensiva dell’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della Commissione territoriale (che, nel caso di domanda di asilo presentata da soggetto già trattenuto, non ̀ sospesa automaticamente ma necessita di un provvedimento del Tribunale sulla base di gravi e circostanziate ragioni, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.35 bis d.lgs. 25/2008) e successivamente «per tutto il tempo in cui ̀ autorizzato a rimanere nel territorio in conseguenza del ricorso» proposto, vale a dire se ha visto accogliere l’istanza di sospensiva del provvedimento della Commissione territoriale o se ricorrano altri titoli.

2.3. Orbene, con il presente ricorso ̀ stato censurato il superamento dei termini della procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale, in relazione al segmento temporale specificamente dedicato dalla Commissione territoriale alla trattazione e decisione della domanda.

Nel ricorso, si invoca il precedente n. 2458/2021, al fine di dimostrare che, secondo i termini della procedura accelerata, la durata (e la cessazione) del trattenimento non potrebbe comunque eccedere la durata massima prevista per l’esame della domanda di protezione.

Cì posto, l’infondatezza delle censure dal ricorrente discende, per un verso, dalla natura comunque non perentoria dei termini di cui all’art. 28-bis,commi 1 e 2, d.lgs. n. 25/2008 affermata proprio nel precedente citato in ricorso (Cass. 2458/2021).

Per altro verso, occorre considerare che la durata massima del trattenimento, disposto nei termini sopra indicati, deve intendersi, come già sopra chiarito, stabilita dal comma 5 dell’art. 6 del d.lgs. n. 142/2015 (quella ciò dei sessanta giorni indicati nella richiesta di convalida del trattenimento per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda).

Con la pronuncia n. 17834/2022, si è chiarito «che è necessario, nell’interpretazione di un sistema normativo peraltro stratificato nel tempo e non sempre coordinato, individuare e utilizzare come linea guida interpretativa la ratio degli istituti che s’intendono regolare.

Il trattenimento, da contenere entro il tempo necessario per l’esame della domanda, con la clausola di garanzia della durata massima di 60 giorni fino alla prima decisione sulla domanda.

La procedura accelerata davanti la Commissione territoriale, da conformare all’esame adeguato della domanda, senza escludere la sindacabilit̀ giurisdizionale del superamento dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 28 bis d.lgs n. 25 del 2008, ove ne venga denunciato l’inutile scorrere o l’inerzia colpevole cos̀ da attivare una valutazione in concreto della necessit̀ di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell’adeguatezza dell’esame da svolgere.

Il tempo di trasmissione dei documenti dalla Questura (dopo la registrazione della domanda di protezione della domanda) in funzione di rendere disponibile, in un tempo ragionevolmente rapido (senza ritardo, stabilisce la norma), la documentazione necessaria alla Commissione per procedere ad una decisione nei tempi contingentati della procedura accelerata» (cfr. in motivazione, Cass. 15/2024).

Coerentemente con i principi sopra esposti la Corte di Cassazione ha stabilito che, ove il richiedente protezione già presente in un CPR, in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, la durata massima del trattenimento cos̀ disposto deve intendersi stabilita dal comma 5 della predetta norma, mentre il disposto del comma 6, che prevede che «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda», con rinvio all’art.28-bis, deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento.

Ne consegue che il mancato richiamo, nella disciplina vigente post Novella 2020, nel testo dell’art.6 d.lgs. 142/2015, comma 6, all’art.28-bis comma 5 (novellato), laddove si prevede il possibile superamento dei termini massimi della procedura accelerata «ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda», non ̀ decisivo, essendo tale ultima disposizione una norma di generale portata che, come sopra rilevato, esprime uno dei principi di fondo che governano l’esame delle domande di protezione internazionale.

2.4. I principi sopra illustrati portano a ritenere che, per un verso, il lasso di tempo che intercorre tra la trasmissione degli atti relativi alla domanda di protezione alla Commissione territoriale e l’esame e decisione sulla domanda di protezione internazionale ̀ sindacabile in concreto ma assumendo come parametro il principio generale, qui recepito, secondo il quale non si pù estendere il trattenimento oltre il tempo necessario all’esame della domanda.

Si tratta di una scansione temporale senz’altro sindacabile dal giudice del merito il quale deve rilevarne la funzionalitàrispetto allo scopo e la mancanza di inerzia colpevole ma che va esaminata e valutata non all’interno della durata della procedura accelerata, trattandosi di un segmento temporale che precede l’inizio della procedura.

Nella specie, la decisione sulla domanda è intervenuta a distanza di 18 giorni dalla presentazione (7/10/2022-25/10/2022) ma il Tribunale ha rilevato che l’intervallo temporale era dipeso da un consistente e contestuale afflusso di richieste di protezione internazionale.

Deve, in conclusione, ritenersi che la durata dell’esame della domanda di protezione del trattenuto e degli atti necessari pù essere oggetto di sindacato giurisdizionale ma il parametro normativo non ̀ quello, caratterizzato dalla non perentoriet à dei termini, relativo alla durata massima della procedura accelerata ma quello, pì flessibile ma non per questo rimesso alla discrezionalit à incontrollata ed incontrollabile dell’autorità amministrativa, della funzionalità all’esame adeguato della domanda, all’interno del perimetro massimo consentito per il trattenimento ex art. 6 c. 6,7,8, d.lgs n. 142 del 2015.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. va respinto il ricorso.

Non v’̀ luogo a provvedere sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte res

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9855/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE TORINO , nel proc.to n. 18912/2022,notificato i l 10/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Torino, con decreto del 7/11/2022, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino, di riesame del (nuovo) trattenimento presso il CPR Brunelleschi di Torino, disposto il 4/10/2022 dal Questore di Torino ex art.6, comma 3, d.lgs. 142/2015, convalidato dal Tribunale di Torino il 6/10/2022. Il Tribunale, premesso che il riesame veniva richiesto per violazione dell’art.28-bis, comma 2, d.lgs. 25/2008, sostenendosi che, a fronte di domanda d protezione internazionale, formalizzata avanti alla Questura il 4/10/2022, l’audizione era stata fissata il 20/10/22, oltre il termine di 7 giorni previsto dalla procedura accelerata, nella specie la procedura accelerata era stata rispettata, risultando sussistente l’ipotesi di cui all’art.27, comma 3, lett.b), «essendo pervenute, nel mese di settembre , 47 richieste di protezione internazionale (e poi nuovamente numerose altre fino al 24 ottobre), in conseguenza di un consistente sbarco sulle coste italiane di cittadini tunisini», come peraltro confermato dai numerosi procedimenti di convalida pervenuti in detto periodo a Tribunale; ad avviso del Tribunale, «la disciplina attualmente vigente, come modificata dal D.l. 130/20, sebbene non preveda più il raddoppiamento dei termini per la valutazione delle domande presentate dai soggetti trattenuti, continua a prevedere all’art. 28 bis c. 5 D.L.vo 25/08 che i termini di cui ai commi 1 e 2 possano essere superati nei casi in cui sia “necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lett. b) [richiedente sottoposto a procedimento penale n.d.r.], e al comma 2, lettera a) [richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento n.d.r.], i termini di cui all’art. 27 c. 3 e 3 bis sono ridotti ad un terzo”»; di conseguenza, avuto riguardo ai commi 3 e 3 bis dell’art. 27, nella specie, «la presentazione simultanea di un numero considerevole di domande è ancora oggi considerato un motivo legittimo per il superamento del termine di 9 giorni (7 per la fissazione dell’audizione e 2 per la decisione) » e e, in tale caso, il termine massimo previsto per la conclusione della procedura diventa quello di tre mesi (nove mesi di cui all’art. 27 c. 3 ridotti ad un terzo come previsto dall’art. 28 c. 5 D. L.vo 25/08); nel caso in esame, non essendo ancora decorso l’iniziale termine di 60 giorni di cui all’art. 6 c. 5 ultima parte D.L.vo 142/15, avendo [OSCURATO:PERSONA] presentato domanda di protezione internazionale mentre si trovava già trattenuto ed era irrilevante la doglianza circa la mancata comunicazione delle ragioni del ritardo ex art. 27 co. 3 d.lgs. 25/2008 , «essendo prevista non in via generale, ma solo nel caso in cui sopravvenga la necessità di acquisire elementi nuovi per la valutazione della domanda». Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 10/11/2022, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 9/5/2023, affidato a un motivo, nei confronti di Questura Torino e Ministero dell’Interno (che non svolgono difese). Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt.6, comma 6, d.lgs. 142/2015, 27, 28-bis d.lgs. 25/2008, in relazione alla violazione dei termini della procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale con cessazione della misura di trattenimento presso il CPR . 2.La censura è infondata. 2.1. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce il superamento dei termini della procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alla tardività dell’audizione personale del ricorrente e all’omessa informazione del ritardo al medesimo. Infatti, «il modulo C3 di registrazione della domanda veniva sottoscritto il 7 ottobre 2022, ma – nonostante l’onere di trasmissione degli atti alla Commissione territoriale “senza ritardo” e di celebrazione dell’intervista entro il termine di 7 giorni – il 14 ottobre 2022 l’audizione personale del sig. [OSCURATO:PERSONA] non risultava nemmeno comunicata, in assenza di alcuna giustificazione e di alcuna comunicazione al ricorrente». A tali circostanze, «in coerenza con la fondamentale sentenza n. 2458/21 di questa Suprema Corte», sarebbe dovuta seguire la cessazione del trattenimento. Assume dunque il ricorrente che la durata del trattenimento del richiedente la protezione internazionale non pù eccedere i termini della c.d. procedura accelerata ex art. 28-bis, commi 1 e 3 d.lgs. 25/2008 previsti per la decisione sulla domanda di protezione e cioé sette giorni per l’audizione e due giorni per l’adozione del provvedimento e che, nel caso di specie, i termini previsti nella procedura accelerata debbano intendersi quali perentori atteso che, come precisato dall’art. 6, comma 6, d.lgs. 142/2015, il trattenimento e la proroga di esso non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda. Si discute di una domanda di protezione internazionale presentata, il 7/10/2022, allorchéil richiedente era già trattenuto. La decisione della Commissione territoriale ̀ intervenuta il 25/10/2022, con rigetto della domanda (come emerge dal decreto impugnato), con audizione disposta il 20/10/2022. Non si denuncia un ritardo della Questura nella trasmissione degli atti alla CT, avvenuto il 7/1, contestualmente alla presentazione della domanda, ma il ritardo nella convocazione e nella decisione da parte della CT. 2.2..Devono essere qui richiamati i principi di diritto affermati in Cass. 17596, 17834, 20656 del 2022, 9042, 36522 del 2023, 14, 15 e 17 del 2024. In particolare, si è ribadito che, come già affermato da questa Corte, i predetti termini della procedura accelerata di cui all’art.28- bis d.lgs.25/2008, richiamati dall’art.6 d.lgs. 142/2015, devono ritenersi, in difetto di esplicita previsione normativa, non perentori (Cass. 2458/2021). In tale precedente de 2021 (in cui operava il testo della normativa vigente al 2018, anteNovella 2020, sia dell’art.6 d.ls. 142/2015 sia dell’art.28 bis d.lgs. 25/2008, composto di soli tre commi), si ̀ chiarito che i termini di «14 giorni + 4», operanti nella specie (si trattava di domanda presentata dallo straniero «dopo essere stato fermato»), «in difetto di esplicita previsione normativa, non hanno natura perentoria» e che « il loro superamento non pù risolversi in un vizio della domanda di riconoscimento della protezione internazionale o del relativo procedimento, posto che essi sono evidentemente posti a garanzia della celerit̀ dell'esame della domanda stessa, e quindi in ultima analisi a vantaggio del richiedente» e quindi non pù essere causa di nullit à del relativo procedimento, ma «il trattenimento del richiedente la protezione internazionale, se disposto ai sensi del combinato - disposto dell'art. 6, sesto comma, del D. Lgs. n. 142 del 2015 e dell'art. 28- bis del D. Lgs. n. 25 del 2008, ovverosia in presenza di una delle ipotesi di cui al secondo comma del richiamato art. 28-bis, non pù comunque eccedere la durata massima prevista per l'esame della domanda di protezione da quegli introdotta», ad eccezione dell’ipotesi dell’esistenza di ulteriori ragioni di trattenimento ai sensi dell’art.14 T.U.I. (art.6 comma 6 d.lgs. 142/2015), del caso dettato dall’art.28-bis, terzo comma, d.lgs. 25/2008, allora vigente (in cui il superamento dei termini di cui all'art. 28-bis, primo e secondo comma, del D. Lgs. n. 25 del 2008 sia «necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis» e delle fattispecie di cui all'art. 27, commi 3 e 3 bis, ovverosia «qualora si renda necessario, per l'esame della domanda di protezione, acquisire nuovi elementi, o valutare questioni complesse in fatto o in diritto, ovvero in presenza di numerose domande presentate simultaneamente o ancora quando il ritardo ̀ imputabile all'inosservanza, da parte del richiedente, degli obblighi di cooperazione che egli ̀ tenuto a rispettare (comma 3); o ancora "in casi eccezionali debitamente motivati" (comma 3 bis)». Quindi nel precedente sopra illustrato si ̀ comunque riconosciuto che i termini massimi di cui all’art.28-bis incontrano delle deroghe, inclusa l’ipotesi della necessità di un esame adeguato e completo della domanda. Come poi chiarito nel precedente Cass. n. 17834/2022, il problema interpretativo pì spinoso deriva dalla compresenza, nella materia in esame, di due norme apparentemente contrastanti, che disciplinano la durata del nuovo trattenimento disposto nei confronti del richiedente asilo, già trattenuto in un CPR, in attesa dell'esecuzione dell'espulsione: il comma 5, ult. periodo, dell'art.6 d.lgs. 142/2015, secondo cui la convalida del trattenimento viene disposta dal Tribunale «per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda», e il comma 6, primo periodo, dello stesso articolo, a mente del quale «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25...». Ma per una corretta esegesi delle norme in esame, non risulta utile valorizzare soltanto quest'ultima disposizione, trascurando del tutto la prima. In realtà, la durata del trattenimento non pù essere che quella stabilita dal decreto di convalida del trattenimento, ai sensi del comma 5, dell’art.6 d.lgs. 142/2015: si prevede infatti, al quinto comma dell’art. 6 in esame, che se il trattenimento ̀ gi à in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall’art.14, comma 5, d.lgs. 286/1998, «si sospendono», il Questore trasmette gli atti al Tribunale competente «per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda». Il comma 6 prevede, invece, un ulteriore limite di durata, che si somma al primo, ma non prevale su di esso. Detto altrimenti, il comma 6 stabilisce soltanto che comunque il trattenimento non pù protrarsi oltre il tempo strettamente necessario a definire il procedimento amministrativo di esame accelerato della domanda, ai sensi dell’art.28-bis, una volta definito il quale, pertanto, il trattenimento (rectius, il nuovo titolo di trattenimento ex art.6, comma 3, d.lgs. 142/2015) decade. Invero, la correttezza di tale interpretazione ̀ resa evidente dal modo in cui si esprime il comma 6, del sopra menzionato art. 6, norma a tenore della «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda» (cos̀, sempre Cass. n. 17834/2022, cit. supra) e dalla quale si ricava chiaramente l'intenzione del legislatore di legare la sorte del trattenimento a quella della procedura accelerata, piuttosto che di estendere i termini di quest'ultima al primo. Ed invero, se avesse voluto estendere quei termini al trattenimento, il legislatore avrebbe dovuto esprimersi in maniera diversa (per es.: «La violazione dei termini di durata della procedura comporta la decadenza del trattenimento», o espressione analoga) . Nel caso allora in esame in Cass. n.17834, si restava all'interno del termine stabilito nella precedente convalida e risultava altres̀ che la Commissione avesse anche deciso, nei termini del diniego, sulla relativa domanda di protezione internazionale, provvedimento amministrativo poi prontamente impugnato dal ricorrente ai sensi dell’art. 35bis del d.lg.s n. 25 del 2008, non risultando che il Tribunale si fosse pronunciato, al momento dell’ulteriore richiesta di proroga del trattenimento, su eventuale richiesta di sospensione del rigetto della domanda di protezione, avanzata ai sensi del quarto comma del predetto art. 35-bis. Sul punto ̀ necessario ulteriormente ricordare che l’art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 142/2015, statuisce che «Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissioneterritoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto». Ed il successivo comma 8 stabilisce che «Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finche' permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non puo' superare complessivamente dodici mesi». In sostanza, il richiedente protezione rimane trattenuto fino all’adozione del provvedimento di sospensiva dell’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della Commissione territoriale (che, nel caso di domanda di asilo presentata da soggetto già trattenuto, non ̀ sospesa automaticamente ma necessita di un provvedimento del Tribunale sulla base di gravi e circostanziate ragioni, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.35 bis d.lgs. 25/2008) e successivamente «per tutto il tempo in cui ̀ autorizzato a rimanere nel territorio in conseguenza del ricorso» proposto, vale a dire se ha visto accogliere l’istanza di sospensiva del provvedimento della Commissione territoriale o se ricorrano altri titoli. 2.3. Orbene, con il presente ricorso ̀ stato censurato il superamento dei termini della procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale, in relazione al segmento temporale specificamente dedicato dalla Commissione territoriale alla trattazione e decisione della domanda. Nel ricorso, si invoca il precedente n. 2458/2021, al fine di dimostrare che, secondo i termini della procedura accelerata, la durata (e la cessazione) del trattenimento non potrebbe comunque eccedere la durata massima prevista per l’esame della domanda di protezione. Cì posto, l’infondatezza delle censure dal ricorrente discende, per un verso, dalla natura comunque non perentoria dei termini di cui all’art. 28-bis,commi 1 e 2, d.lgs. n. 25/2008 affermata proprio nel precedente citato in ricorso (Cass. 2458/2021). Per altro verso, occorre considerare che la durata massima del trattenimento, disposto nei termini sopra indicati, deve intendersi, come già sopra chiarito, stabilita dal comma 5 dell’art. 6 del d.lgs. n. 142/2015 (quella ciò dei sessanta giorni indicati nella richiesta di convalida del trattenimento per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda). Con la pronuncia n. 17834/2022, si è chiarito «che è necessario, nell’interpretazione di un sistema normativo peraltro stratificato nel tempo e non sempre coordinato, individuare e utilizzare come linea guida interpretativa la ratio degli istituti che s’intendono regolare. Il trattenimento, da contenere entro il tempo necessario per l’esame della domanda, con la clausola di garanzia della durata massima di 60 giorni fino alla prima decisione sulla domanda. La procedura accelerata davanti la Commissione territoriale, da conformare all’esame adeguato della domanda, senza escludere la sindacabilit̀ giurisdizionale del superamento dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 28 bis d.lgs n. 25 del 2008, ove ne venga denunciato l’inutile scorrere o l’inerzia colpevole cos̀ da attivare una valutazione in concreto della necessit̀ di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell’adeguatezza dell’esame da svolgere. Il tempo di trasmissione dei documenti dalla Questura (dopo la registrazione della domanda di protezione della domanda) in funzione di rendere disponibile, in un tempo ragionevolmente rapido (senza ritardo, stabilisce la norma), la documentazione necessaria alla Commissione per procedere ad una decisione nei tempi contingentati della procedura accelerata» (cfr. in motivazione, Cass. 15/2024). Coerentemente con i principi sopra esposti la Corte di Cassazione ha stabilito che, ove il richiedente protezione già presente in un CPR, in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, la durata massima del trattenimento cos̀ disposto deve intendersi stabilita dal comma 5 della predetta norma, mentre il disposto del comma 6, che prevede che «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda», con rinvio all’art.28-bis, deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento. Ne consegue che il mancato richiamo, nella disciplina vigente post Novella 2020, nel testo dell’art.6 d.lgs. 142/2015, comma 6, all’art.28-bis comma 5 (novellato), laddove si prevede il possibile superamento dei termini massimi della procedura accelerata «ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda», non ̀ decisivo, essendo tale ultima disposizione una norma di generale portata che, come sopra rilevato, esprime uno dei principi di fondo che governano l’esame delle domande di protezione internazionale. 2.4. I principi sopra illustrati portano a ritenere che, per un verso, il lasso di tempo che intercorre tra la trasmissione degli atti relativi alla domanda di protezione alla Commissione territoriale e l’esame e decisione sulla domanda di protezione internazionale ̀ sindacabile in concreto ma assumendo come parametro il principio generale, qui recepito, secondo il quale non si pù estendere il trattenimento oltre il tempo necessario all’esame della domanda. Si tratta di una scansione temporale senz’altro sindacabile dal giudice del merito il quale deve rilevarne la funzionalitàrispetto allo scopo e la mancanza di inerzia colpevole ma che va esaminata e valutata non all’interno della durata della procedura accelerata, trattandosi di un segmento temporale che precede l’inizio della procedura. Nella specie, la decisione sulla domanda è intervenuta a distanza di 18 giorni dalla presentazione (7/10/2022-25/10/2022) ma il Tribunale ha rilevato che l’intervallo temporale era dipeso da un consistente e contestuale afflusso di richieste di protezione internazionale. Deve, in conclusione, ritenersi che la durata dell’esame della domanda di protezione del trattenuto e degli atti necessari pù essere oggetto di sindacato giurisdizionale ma il parametro normativo non ̀ quello, caratterizzato dalla non perentoriet à dei termini, relativo alla durata massima della procedura accelerata ma quello, pì flessibile ma non per questo rimesso alla discrezionalit à incontrollata ed incontrollabile dell’autorità amministrativa, della funzionalità all’esame adeguato della domanda, all’interno del perimetro massimo consentito per il trattenimento ex art. 6 c. 6,7,8, d.lgs n. 142 del 2015. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. va respinto il ricorso. Non v’̀ luogo a provvedere sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte res
Decreto Cassazione n. 11158/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris