Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09488/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ifesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 269/2024 della Corte di Appello di Roma, pubblicata indata 5.02.2024, N.R.G. 1290/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.03.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16385/2024Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 9488/2026Data pubblicazione 14/04/20261.La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che avevarigettato le sue domande, volte ad ottenere in via principale l’accertamentodell’illegittimità del licenziamento intimatole da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], la condanna della suddetta società al pagamento dell’indennitàprevista dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima, dallicenziamento alla reintegra, oltre accessori e al versamento dei contributiprevidenziali ed assistenziali dovuti dal recesso alla reintegra; in via subordinatala condanna della suddetta società al pagamento dell’indennità prevista dall’art.3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima, oltre accessori.2.

La Corte territoriale ha evidenziato che nel ricorso di primo grado laColetta aveva chiesto dichiararsi l’illegittimità del licenziamento intimatole indata 21.4.2021 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, mentrenell’atto di appello aveva concluso chiedendo venisse dichiarata l’illegittimità dellicenziamento intimatole in data 3.4.2021 per insussistenza del giustificatomotivo oggettivo.3.

Il giudice di appello ha rilevato la mancata coincidenza tra la domandaproposta dalla Coletta nel giudizio di appello e quella azionata con il ricorso diprimo grado; ha pertanto ritenuto la novità della domanda proposta nel giudiziodi appello, in violazione dell’art. 437 cod. proc. civ.4.

Ha escluso che deponesse in senso contrario la prospettazione dellicenziamento intimato alla Coletta in data 3.4.2021 e della sua impugnazionestragiudiziale fin dal ricorso di primo grado, in quanto tale deduzione non si eratradotta nella formulazione di un petitum nei limiti decadenziali e preclusiviprevisti dagli artt. 414 e 437 cod. proc. civ.5.

Ha inoltre richiamato il principio secondo cui si ha introduzione di unadomanda nuova per modificazione della causa petendi qualora si introducanoelementi nuovi o qualora elementi già esposti nell’atto introduttivo venganodedotti con una differente portata, con l’introduzione di un nuovo tema diNumero registro generale 16385/2024Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 9488/2026Data pubblicazione 14/04/2026indagine che altera l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini dellacontroversia, con violazione della lealtà del contraddittorio e del principio deldoppio grado di giurisdizione.6.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo.7. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha resistito con controricorso, illustrato damemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia erronea o falsa applicazione dell’art.345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale erroneamente ritenuto nuova la domanda riguardante l’illegittimitàdel licenziamento intimato alla Coletta in data 3.4.2021.Deduce che tale licenziamento era stato contestato ed impugnato con pec afirma del legale della Coletta datata 13.4.2021, come evidenziato nel ricorso diprimo grado.Evidenzia che il licenziamento comminato alla Coletta in data 3.4.2021 erastato oggetto di impugnazione fin dal giudizio di primo grado; richiama gli attiintroduttivi del giudizio di primo grado e le relative conclusioni.Sostiene che ai fini della verifica della proposizione di una domanda nuova, ilraffronto va effettuato tra la domanda come formulata nelle conclusioni delricorso di primo grado e quella proposta nell’atto di appello.Precisa che nel giudizio di appello, quale revisio prioris instantiae, vi era statauna mera emendatio libelli, in quanto la domanda aveva riguardato la medesimavicenda sostanziale dedotta con l’atto introduttivo del giudizio e gli stessi fatticostitutivi; evidenzia che era stata modificata solo la qualificazione giuridica delfatto e non era stato modificato il petitum mediato.2.

Il ricorso è infondato.La sentenza impugnata riporta testualmente le conclusioni del ricorso diprimo grado e del ricorso in appello della Coletta e le raffronta, evidenziando chenel ricorso di primo grado la Coletta aveva chiesto dichiararsi l’illegittimità dellicenziamento intimatole in data 21.4.2021 per insussistenza del giustificatoNumero registro generale 16385/2024Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 9488/2026Data pubblicazione 14/04/2026motivo oggettivo, mentre nell’atto di appello aveva concluso chiedendo chevenisse dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimatole in data 3.4.2021 perinsussistenza del giustificato motivo oggettivo.Nella parte in cui prospetta la modifica della sola qualificazione giuridica delfatto nel giudizio di appello, la censura è inammissibile, in quanto non siconfronta con il decisum.La Corte territoriale ha rilevato la diversità del petitum e del nuovo tema diindagine introdotto nel giudizio di appello riguardo alla legittimità dellicenziamento intimato alla Coletta in data 3.4.2021, tema che non era indiscussione nel giudizio di primo grado, ancorché ne fosse stata prospettatal’impugnazione stragiudiziale.Nella restante parte la censura è infondata.Questa Corte ha infatti chiarito che il mutamento del petitum immediato noncostituisce mera emendatio libelli.Si è infatti rammentato che il potere-dovere del giudice di inquadrarenell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto dellacontestazione incontra solo il limite del rispetto del “petitum” e della “causapetendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto neltema controverso, sicché il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre soltantoquando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum”o “causa petendi”) emetta un provvedimento richiesto (“petitum immediato”),oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso(“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delleeccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 8048/2019, in linea con ilconsolidato orientamento di legittimità sul punto).Si è inoltre evidenziato che il divieto dello “jus novorum” non concernesoltanto le allegazioni in fatto e le indicazioni degli elementi di prova, ma anche(e soprattutto) la specificazione delle “causae petendi” fatte valere in giudizio asostegno delle azioni e delle eccezioni pur se la nuova prospettazione sia fondatasulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazionedi una tematica già acquisita al giudizio (Cass. n. 16928/2010; Cass. n.8342/2010 la quale appunto precisa che si configura domanda nuova – comeNumero registro generale 16385/2024Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 9488/2026Data pubblicazione 14/04/2026tale, inammissibile in appello – quando gli elementi dedotti in secondo gradocomportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando unapretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primogrado, e ciò anche se tali fatti erano già stati esposti nell’atto introduttivo delgiudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, e soltantonel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differenteportata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo introduzionedi un nuovo tema di indagine e di decisione).Va d’altronde rammentato che si ha domanda nuova per la modificazione della“causa petendi” anche quando sia diverso il titolo giuridico della pretesa, essendoimpostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche diverse da quelleprospettate in primo grado (Cass. n. 27890/2008).3.

Il ricorso va pertanto rigettato.4.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo.5.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.500,00per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misuradel 15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Numero registro generale 16385/2024Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 9488/2026Data pubblicazione 14/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2026.Il PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 269/2024 della Corte di Appello di Roma, pubblicata indata 5.02.2024, N.R.G. 1290/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.03.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16385/2024Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 9488/2026Data pubblicazione 14/04/20261.La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che avevarigettato le sue domande, volte ad ottenere in via principale l’accertamentodell’illegittimità del licenziamento intimatole da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], la condanna della suddetta società al pagamento dell’indennitàprevista dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima, dallicenziamento alla reintegra, oltre accessori e al versamento dei contributiprevidenziali ed assistenziali dovuti dal recesso alla reintegra; in via subordinatala condanna della suddetta società al pagamento dell’indennità prevista dall’art.3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima, oltre accessori.2. La Corte territoriale ha evidenziato che nel ricorso di primo grado laColetta aveva chiesto dichiararsi l’illegittimità del licenziamento intimatole indata 21.4.2021 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, mentrenell’atto di appello aveva concluso chiedendo venisse dichiarata l’illegittimità dellicenziamento intimatole in data 3.4.2021 per insussistenza del giustificatomotivo oggettivo.3. Il giudice di appello ha rilevato la mancata coincidenza tra la domandaproposta dalla Coletta nel giudizio di appello e quella azionata con il ricorso diprimo grado; ha pertanto ritenuto la novità della domanda proposta nel giudiziodi appello, in violazione dell’art. 437 cod. proc. civ.4. Ha escluso che deponesse in senso contrario la prospettazione dellicenziamento intimato alla Coletta in data 3.4.2021 e della sua impugnazionestragiudiziale fin dal ricorso di primo grado, in quanto tale deduzione non si eratradotta nella formulazione di un petitum nei limiti decadenziali e preclusiviprevisti dagli artt. 414 e 437 cod. proc. civ.5. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui si ha introduzione di unadomanda nuova per modificazione della causa petendi qualora si introducanoelementi nuovi o qualora elementi già esposti nell’atto introduttivo venganodedotti con una differente portata, con l’introduzione di un nuovo tema diNumero registro generale 16385/2024Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 9488/2026Data pubblicazione 14/04/2026indagine che altera l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini dellacontroversia, con violazione della lealtà del contraddittorio e del principio deldoppio grado di giurisdizione.6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo.7. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha resistito con controricorso, illustrato damemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia erronea o falsa applicazione dell’art.345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale erroneamente ritenuto nuova la domanda riguardante l’illegittimitàdel licenziamento intimato alla Coletta in data 3.4.2021.Deduce che tale licenziamento era stato contestato ed impugnato con pec afirma del legale della Coletta datata 13.4.2021, come evidenziato nel ricorso diprimo grado.Evidenzia che il licenziamento comminato alla Coletta in data 3.4.2021 erastato oggetto di impugnazione fin dal giudizio di primo grado; richiama gli attiintroduttivi del giudizio di primo grado e le relative conclusioni.Sostiene che ai fini della verifica della proposizione di una domanda nuova, ilraffronto va effettuato tra la domanda come formulata nelle conclusioni delricorso di primo grado e quella proposta nell’atto di appello.Precisa che nel giudizio di appello, quale revisio prioris instantiae, vi era statauna mera emendatio libelli, in quanto la domanda aveva riguardato la medesimavicenda sostanziale dedotta con l’atto introduttivo del giudizio e gli stessi fatticostitutivi; evidenzia che era stata modificata solo la qualificazione giuridica delfatto e non era stato modificato il petitum mediato.2. Il ricorso è infondato.La sentenza impugnata riporta testualmente le conclusioni del ricorso diprimo grado e del ricorso in appello della Coletta e le raffronta, evidenziando chenel ricorso di primo grado la Coletta aveva chiesto dichiararsi l’illegittimità dellicenziamento intimatole in data 21.4.2021 per insussistenza del giustificatoNumero registro generale 16385/2024Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 9488/2026Data pubblicazione 14/04/2026motivo oggettivo, mentre nell’atto di appello aveva concluso chiedendo chevenisse dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimatole in data 3.4.2021 perinsussistenza del giustificato motivo oggettivo.Nella parte in cui prospetta la modifica della sola qualificazione giuridica delfatto nel giudizio di appello, la censura è inammissibile, in quanto non siconfronta con il decisum.La Corte territoriale ha rilevato la diversità del petitum e del nuovo tema diindagine introdotto nel giudizio di appello riguardo alla legittimità dellicenziamento intimato alla Coletta in data 3.4.2021, tema che non era indiscussione nel giudizio di primo grado, ancorché ne fosse stata prospettatal’impugnazione stragiudiziale.Nella restante parte la censura è infondata.Questa Corte ha infatti chiarito che il mutamento del petitum immediato noncostituisce mera emendatio libelli.Si è infatti rammentato che il potere-dovere del giudice di inquadrarenell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto dellacontestazione incontra solo il limite del rispetto del “petitum” e della “causapetendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto neltema controverso, sicché il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre soltantoquando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum”o “causa petendi”) emetta un provvedimento richiesto (“petitum immediato”),oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso(“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delleeccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 8048/2019, in linea con ilconsolidato orientamento di legittimità sul punto).Si è inoltre evidenziato che il divieto dello “jus novorum” non concernesoltanto le allegazioni in fatto e le indicazioni degli elementi di prova, ma anche(e soprattutto) la specificazione delle “causae petendi” fatte valere in giudizio asostegno delle azioni e delle eccezioni pur se la nuova prospettazione sia fondatasulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazionedi una tematica già acquisita al giudizio (Cass. n. 16928/2010; Cass. n.8342/2010 la quale appunto precisa che si configura domanda nuova – comeNumero registro generale 16385/2024Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 9488/2026Data pubblicazione 14/04/2026tale, inammissibile in appello – quando gli elementi dedotti in secondo gradocomportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando unapretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primogrado, e ciò anche se tali fatti erano già stati esposti nell’atto introduttivo delgiudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, e soltantonel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differenteportata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo introduzionedi un nuovo tema di indagine e di decisione).Va d’altronde rammentato che si ha domanda nuova per la modificazione della“causa petendi” anche quando sia diverso il titolo giuridico della pretesa, essendoimpostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche diverse da quelleprospettate in primo grado (Cass. n. 27890/2008).3. Il ricorso va pertanto rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo.5. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.500,00per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misuradel 15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Numero registro generale 16385/2024Numero sezionale 1112/2026Numero di raccolta generale 9488/2026Data pubblicazione 14/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2026.Il PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09488/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris