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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 21836/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29215-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2160/2021 del TRIBUNALE di BARI.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ric.n. 29215/21 rg - SSUU [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alla Corte di dichiarare il ricorso inammissibile.

Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 [OSCURATO:PERSONA] propone regolamento preventivo di giurisdizione, ex art.41 cod.proc.civ., in relazione al giudizio civile da lui introdotto, avanti al Tribunale di Bari - [OSCURATO:PERSONA] (n. 2160/21 rg, a seguito e complemento di un atto di citazione precedentemente notificato, dal quale erano rimaste escluse talune nuove particelle catastali), nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dati fondamentali del regolamento possono così riassumersi: • nel giudizio civile in questione il ricorrente ha chiesto che il Tribunale: a. dichiari la nullità, ovvero l'intervenuta risoluzione, di due convenzioni urbanistiche (ed atti consequenziali) intercorse tra la Cooperativa convenuta ed il Comune di Barletta, con le quali la prima ha acquisito due suoli edificabili da destinare a programma di edilizia residenziale; b. accerti il suo diritto, quale socio cooperativista escluso dalla società nel 2016, alla liquidazione della quota ed alla restituzione di quanto da lui versato alla Cooperativa per il finanziamento del programma edificatorio; c. condanni la Cooperativa al pagamento dell'importo relativo, oltre accessori e spese; • la cooperativa convenuta, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito (e su tali eccezioni, al momento della proposizione del regolamento, risultava dal GI fissata udienza per la precisazione delle conclusioni) l'incompetenza del Tribunale adito per l'esistenza di clausola compromissoria statutaria, e comunque l'incompetenza della sezione specializzata per le controversie di impresa, attesa la pregressa fuoriuscita del Giannone dalla società; • chiede il ricorrente che queste Sezioni Unite ("stante le criticità emerse in fase di giudizio (...) ed al fine di ottenere una pronuncia definitiva sulla questione") affermino l'appartenenza della controversia in oggetto alla Ric.n. 29215/21 rg - SSUU [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] giurisdizione ordinaria adita, posto che essa verterebbe sulla lesione di diritti patrimoniali soggettivi scaturenti dalla dichiarazione meramente pregiudiziale ed incidentale della nullità (ovvero risoluzione) delle convenzioni urbanistiche menzionate.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata [OSCURATO:PERSONA]. § 1.2 Il Procuratore Generale ha chiesto che il regolamento sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse, atteso che esso è proposto dallo stesso attore che ha adito il giudice ordinario, che la società convenuta non ha contestato la giurisdizione di quest'ultimo (opponendo unicamente eccezioni di incompetenza), e che neppure il giudice adito ha mostrato di voler sollevare d'ufficio dubbi in proposito. § 2.1 Contrariamente a quest'ultimo avviso, non si ritiene che il regolamento sia inammissibile.

In effetti, si è affermato (Cass.SSUU n.3557/17, citata anche dal Procuratore Generale) che il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, per carenza di interesse ad agire, quando non sussista alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito, e nessuna delle parti ne contesti la corretta individuazione (nello stesso senso anche Cass.SSUU nn. 27990/13 e 17776/08).

Si è sul punto chiarito che la proposizione del regolamento preventivo non presuppone che la giurisdizione del giudice adito venga contestata dal convenuto, ma ciò a condizione che alla mancata contestazione "si associ la concreta sussistenza, sul piano giuridico, vale a dire sulla base del diritto positivo e degli orientamenti espressi al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero in virtù di una sollecitazione proveniente dallo stesso giudice del merito, di un dubbio di natura oggettiva circa il difetto di giurisdizione del giudice adito" (SU 3557/17 cit.).

Ric.n. 29215/21 rg - SSUU [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Questa conclusione - resa in un caso in cui l'inammissibilità del regolamento è dipesa dal fatto che la risoluzione del dubbio sulla qualificazione giuridica del rapporto, tra concessione ed appalto, avrebbe comunque comportato la giurisdizione dell'adito giudice ordinario sui compensi di servizio, ex art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010 - si pone a specificazione, in casi-limite, di una regola generale che, al contrario, rimarca l'ampiezza delle condizioni di accesso all'istituto.

E questo tanto sul piano della legittimazione, spettando l'iniziativa ex art.41 cod.proc.civ. a 'ciascuna parte' del processo (compreso dunque l'attore), quanto su quello dell'interesse concreto ed attuale ex art.100 cod.proc.civ. (dato dal conseguimento anticipato di una pronuncia stabilizzatrice della giurisdizione che eviti successivi capovolgimenti comportanti dispersione di risorse processuali e prolungamento irragionevole dei tempi di decisione) quanto, ancora, su quello dei limiti temporali di proponibilità (in ogni momento del giudizio di primo grado, purchè prima di una decisione sul merito).

Più volte si è infatti affermato il principio secondo cui "il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte, e quindi anche dall'attore nel giudizio di merito, essendo palese, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, la sussistenza di un interesse concreto ed immediato ad una risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in via definitiva ed immodificabile, onde evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole" (Cass.SSUU nn. 9169/06, 20504/06, 15237/11, 3557/17 cit., 32727/18 ed altre).

Sempre in sede di delimitazione dei confini di proponibilità, si è anche stabilito che in materia ex art.41 cod.proc.civ. - vertendosi di istituto regolatorio e non impugnatorio - non vige il principio (v.

Cass.SSUU Ric.n. 29215/21 rg - SSUU [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.21260/16; Cass.SSUU n.1309/17 ed altre) per cui l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui stesso prescelto, in quanto non soccombente su tale, autonomo, capo della decisione; ed inoltre che, in presenza di un dubbio ragionevole e giustificato, il regolamento può essere esperito dall'attore indipendentemente dalla natura dell'evento (sopravvenire di arresti giurisprudenziali rilevanti, persuasività di un argomento avversario, mero spontaneo ripensamento) che tale dubbio abbia originato (Cass.SSUU n. 5513/21 con ulteriori richiami). § 2.2 Orbene, nella concretezza del caso l'assenza di contestazioni sulla giurisdizione da parte della cooperativa convenuta (che aveva opposto soltanto eccezioni di competenza o compromesso), così come il mancato rilievo ufficioso della questione, non implicavano la sicura e definitiva insussistenza di possibili interferenze e sovrapposizioni incidenti sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo; dubbi infondati, come si dirà, ma non escludenti a priori l'interesse ad una pronuncia regolativa.

Depone in tal senso il fatto che il Giannone abbia in giudizio chiesto la dichiarazione di nullità o, in via gradata, di risoluzione di due convenzioni urbanistiche stipulate dalla cooperativa con l'amministrazione comunale di Barletta; e ciò sulla base della asserita violazione della disciplina pubblicistica concernente il metodo di determinazione del prezzo massimo di cessione e locazione delle erigende unità immobiliari, nonché la necessaria previsione del termine finale dei lavori (ex art. 35, co. 81.865/71 ed art. 18 d.P.R. 380/01).

Oggetto di domanda era anche la declaratoria di nullità o inefficacia "di tutti gli atti di assegnazione dei relativi terreni da parte del Comune di Barletta alla [OSCURATO:SOCIETA] permesso di costruire rilasciato a quest'ultima in data 1^ luglio 2010".Ric.n. 29215/21 rg - SSUU [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Solo all'esito della qualificazione-interpretazione della domanda attorea emergeva come la stessa avesse ad oggetto diretto e principale non già la corretta esecuzione di convenzioni urbanistiche intese quali 'accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo', e neppure quali 'atti o provvedimenti delle PP.AA. in materia urbanistica ed edilizia' (materie effettivamente attratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art.133, co. 1^, lett.a) n.2) o lett.f) cod.pmc.amm.), quanto l'attuazione di pretese sostanziali patrimoniali riconducibili al rapporto societario già in essere tra le parti, rapporto in ordine al quale l'accertamento della nullità o risoluzione delle convenzioni si poneva in via meramente incidentale e, se del caso, disapplicativa. §

3. Ciò posto, va stabilita la giurisdizione ordinaria.

Non vi è ragione di discostarsi, nel caso di specie, dal criterio determinativo fondamentale della giurisdizione costituito dal petitum sostanziale, identificabile non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.

Si tratta di criterio più volte ritenuto applicabile anche in relazione ai risvolti privatistici delle domande concernenti la materia dell'edilizia residenziale pubblica e l'intervento di cooperative edilizie concessionarie di aree e contributi pubblici.

Ambito nel quale il riparto di giurisdizione è fondato sulle comuni regole correlate alla posizione giuridica soggettiva dedotta (Cass.SSUU n. 12082/06; 12215/06; 13688/06 ed altre), con conseguente attribuzione al giudice ordinario delle domande basate sulle vicende di svolgimento del rapporto tra la società stipulante la convenzione edilizia e il socio e, tra queste, sulla contestazione della deliberazione di esclusione dalla società e sull'attuazione dei diritti inerenti a tale qualità o ex-qualità.Ric.n. 29215/21 rg - SSUU [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Si tratta infatti di domande che non involgono il vaglio sull'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, quanto la tutela di posizioni paritarie di diritto soggettivo originate da un rapporto di natura contrattuale, ovvero dal suo venir meno per effetto di eventi tutti interni ad esso (esclusione, decadenza, recesso) e non riconducibili alla PA concedente.

Queste Sezioni Unite hanno statuito (v. ord. 5593/20 con ulteriori richiami) che: "in tema di cooperative edilizie, anche fruenti del contributo erariale, il riparto della giurisdizione deve ritenersi fondato sulle comuni regole correlate alla posizione soggettiva prospettata nel giudizio, distinguendo la fase pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato, dalla fase privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo.

Ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto".

Ciò è quanto accade nel giudizio in oggetto, nel quale il Giannone ha chiesto - con domande formulate nei soli confronti della Cooperativa, non anche del Comune - che la società dalla quale è stato escluso sia condannata ad una duplice corresponsione, comunque sempre basata su un titolo di natura contrattuale e privatistica: - la prima per la liquidazione della quota sociale; - la seconda per la restituzione di quanto da lui mutuato alla cooperativa (e da questa trattenuto asseritamente sine titulo) per l'esecuzione di un programma edilizio convenzionato di cui chiede, come detto in via meramente incidentale e strumentale, la declaratoria di invalidità o risoluzione o inefficacia.

Il giudizio dovrà dunque proseguire avanti al giudice ordinario, al quale viene demandata anche la decisione sulle spes del presente giudizio.

P.Q.M.

Ric.n. 29215/21 rg - SSUU [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29215-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2160/2021 del TRIBUNALE di BARI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ric.n. 29215/21 rg - SSUU [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alla Corte di dichiarare il ricorso inammissibile. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 [OSCURATO:PERSONA] propone regolamento preventivo di giurisdizione, ex art.41 cod.proc.civ., in relazione al giudizio civile da lui introdotto, avanti al Tribunale di Bari - [OSCURATO:PERSONA] (n. 2160/21 rg, a seguito e complemento di un atto di citazione precedentemente notificato, dal quale erano rimaste escluse talune nuove particelle catastali), nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dati fondamentali del regolamento possono così riassumersi: • nel giudizio civile in questione il ricorrente ha chiesto che il Tribunale: a. dichiari la nullità, ovvero l'intervenuta risoluzione, di due convenzioni urbanistiche (ed atti consequenziali) intercorse tra la Cooperativa convenuta ed il Comune di Barletta, con le quali la prima ha acquisito due suoli edificabili da destinare a programma di edilizia residenziale; b. accerti il suo diritto, quale socio cooperativista escluso dalla società nel 2016, alla liquidazione della quota ed alla restituzione di quanto da lui versato alla Cooperativa per il finanziamento del programma edificatorio; c. condanni la Cooperativa al pagamento dell'importo relativo, oltre accessori e spese; • la cooperativa convenuta, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito (e su tali eccezioni, al momento della proposizione del regolamento, risultava dal GI fissata udienza per la precisazione delle conclusioni) l'incompetenza del Tribunale adito per l'esistenza di clausola compromissoria statutaria, e comunque l'incompetenza della sezione specializzata per le controversie di impresa, attesa la pregressa fuoriuscita del Giannone dalla società; • chiede il ricorrente che queste Sezioni Unite ("stante le criticità emerse in fase di giudizio (...) ed al fine di ottenere una pronuncia definitiva sulla questione") affermino l'appartenenza della controversia in oggetto alla Ric.n. 29215/21 rg - SSUU [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] giurisdizione ordinaria adita, posto che essa verterebbe sulla lesione di diritti patrimoniali soggettivi scaturenti dalla dichiarazione meramente pregiudiziale ed incidentale della nullità (ovvero risoluzione) delle convenzioni urbanistiche menzionate. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata [OSCURATO:PERSONA]. § 1.2 Il Procuratore Generale ha chiesto che il regolamento sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse, atteso che esso è proposto dallo stesso attore che ha adito il giudice ordinario, che la società convenuta non ha contestato la giurisdizione di quest'ultimo (opponendo unicamente eccezioni di incompetenza), e che neppure il giudice adito ha mostrato di voler sollevare d'ufficio dubbi in proposito. § 2.1 Contrariamente a quest'ultimo avviso, non si ritiene che il regolamento sia inammissibile. In effetti, si è affermato (Cass.SSUU n.3557/17, citata anche dal Procuratore Generale) che il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, per carenza di interesse ad agire, quando non sussista alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito, e nessuna delle parti ne contesti la corretta individuazione (nello stesso senso anche Cass.SSUU nn. 27990/13 e 17776/08). Si è sul punto chiarito che la proposizione del regolamento preventivo non presuppone che la giurisdizione del giudice adito venga contestata dal convenuto, ma ciò a condizione che alla mancata contestazione "si associ la concreta sussistenza, sul piano giuridico, vale a dire sulla base del diritto positivo e degli orientamenti espressi al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero in virtù di una sollecitazione proveniente dallo stesso giudice del merito, di un dubbio di natura oggettiva circa il difetto di giurisdizione del giudice adito" (SU 3557/17 cit.). Ric.n. 29215/21 rg - SSUU [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Questa conclusione - resa in un caso in cui l'inammissibilità del regolamento è dipesa dal fatto che la risoluzione del dubbio sulla qualificazione giuridica del rapporto, tra concessione ed appalto, avrebbe comunque comportato la giurisdizione dell'adito giudice ordinario sui compensi di servizio, ex art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010 - si pone a specificazione, in casi-limite, di una regola generale che, al contrario, rimarca l'ampiezza delle condizioni di accesso all'istituto. E questo tanto sul piano della legittimazione, spettando l'iniziativa ex art.41 cod.proc.civ. a 'ciascuna parte' del processo (compreso dunque l'attore), quanto su quello dell'interesse concreto ed attuale ex art.100 cod.proc.civ. (dato dal conseguimento anticipato di una pronuncia stabilizzatrice della giurisdizione che eviti successivi capovolgimenti comportanti dispersione di risorse processuali e prolungamento irragionevole dei tempi di decisione) quanto, ancora, su quello dei limiti temporali di proponibilità (in ogni momento del giudizio di primo grado, purchè prima di una decisione sul merito). Più volte si è infatti affermato il principio secondo cui "il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte, e quindi anche dall'attore nel giudizio di merito, essendo palese, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, la sussistenza di un interesse concreto ed immediato ad una risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in via definitiva ed immodificabile, onde evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole" (Cass.SSUU nn. 9169/06, 20504/06, 15237/11, 3557/17 cit., 32727/18 ed altre). Sempre in sede di delimitazione dei confini di proponibilità, si è anche stabilito che in materia ex art.41 cod.proc.civ. - vertendosi di istituto regolatorio e non impugnatorio - non vige il principio (v. Cass.SSUU Ric.n. 29215/21 rg - SSUU [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.21260/16; Cass.SSUU n.1309/17 ed altre) per cui l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui stesso prescelto, in quanto non soccombente su tale, autonomo, capo della decisione; ed inoltre che, in presenza di un dubbio ragionevole e giustificato, il regolamento può essere esperito dall'attore indipendentemente dalla natura dell'evento (sopravvenire di arresti giurisprudenziali rilevanti, persuasività di un argomento avversario, mero spontaneo ripensamento) che tale dubbio abbia originato (Cass.SSUU n. 5513/21 con ulteriori richiami). § 2.2 Orbene, nella concretezza del caso l'assenza di contestazioni sulla giurisdizione da parte della cooperativa convenuta (che aveva opposto soltanto eccezioni di competenza o compromesso), così come il mancato rilievo ufficioso della questione, non implicavano la sicura e definitiva insussistenza di possibili interferenze e sovrapposizioni incidenti sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo; dubbi infondati, come si dirà, ma non escludenti a priori l'interesse ad una pronuncia regolativa. Depone in tal senso il fatto che il Giannone abbia in giudizio chiesto la dichiarazione di nullità o, in via gradata, di risoluzione di due convenzioni urbanistiche stipulate dalla cooperativa con l'amministrazione comunale di Barletta; e ciò sulla base della asserita violazione della disciplina pubblicistica concernente il metodo di determinazione del prezzo massimo di cessione e locazione delle erigende unità immobiliari, nonché la necessaria previsione del termine finale dei lavori (ex art. 35, co. 81.865/71 ed art. 18 d.P.R. 380/01). Oggetto di domanda era anche la declaratoria di nullità o inefficacia "di tutti gli atti di assegnazione dei relativi terreni da parte del Comune di Barletta alla [OSCURATO:SOCIETA] permesso di costruire rilasciato a quest'ultima in data 1^ luglio 2010".Ric.n. 29215/21 rg - SSUU [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Solo all'esito della qualificazione-interpretazione della domanda attorea emergeva come la stessa avesse ad oggetto diretto e principale non già la corretta esecuzione di convenzioni urbanistiche intese quali 'accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo', e neppure quali 'atti o provvedimenti delle PP.AA. in materia urbanistica ed edilizia' (materie effettivamente attratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art.133, co. 1^, lett.a) n.2) o lett.f) cod.pmc.amm.), quanto l'attuazione di pretese sostanziali patrimoniali riconducibili al rapporto societario già in essere tra le parti, rapporto in ordine al quale l'accertamento della nullità o risoluzione delle convenzioni si poneva in via meramente incidentale e, se del caso, disapplicativa. § 3. Ciò posto, va stabilita la giurisdizione ordinaria. Non vi è ragione di discostarsi, nel caso di specie, dal criterio determinativo fondamentale della giurisdizione costituito dal petitum sostanziale, identificabile non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. Si tratta di criterio più volte ritenuto applicabile anche in relazione ai risvolti privatistici delle domande concernenti la materia dell'edilizia residenziale pubblica e l'intervento di cooperative edilizie concessionarie di aree e contributi pubblici. Ambito nel quale il riparto di giurisdizione è fondato sulle comuni regole correlate alla posizione giuridica soggettiva dedotta (Cass.SSUU n. 12082/06; 12215/06; 13688/06 ed altre), con conseguente attribuzione al giudice ordinario delle domande basate sulle vicende di svolgimento del rapporto tra la società stipulante la convenzione edilizia e il socio e, tra queste, sulla contestazione della deliberazione di esclusione dalla società e sull'attuazione dei diritti inerenti a tale qualità o ex-qualità.Ric.n. 29215/21 rg - SSUU [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Si tratta infatti di domande che non involgono il vaglio sull'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, quanto la tutela di posizioni paritarie di diritto soggettivo originate da un rapporto di natura contrattuale, ovvero dal suo venir meno per effetto di eventi tutti interni ad esso (esclusione, decadenza, recesso) e non riconducibili alla PA concedente. Queste Sezioni Unite hanno statuito (v. ord. 5593/20 con ulteriori richiami) che: "in tema di cooperative edilizie, anche fruenti del contributo erariale, il riparto della giurisdizione deve ritenersi fondato sulle comuni regole correlate alla posizione soggettiva prospettata nel giudizio, distinguendo la fase pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato, dalla fase privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo. Ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto". Ciò è quanto accade nel giudizio in oggetto, nel quale il Giannone ha chiesto - con domande formulate nei soli confronti della Cooperativa, non anche del Comune - che la società dalla quale è stato escluso sia condannata ad una duplice corresponsione, comunque sempre basata su un titolo di natura contrattuale e privatistica: - la prima per la liquidazione della quota sociale; - la seconda per la restituzione di quanto da lui mutuato alla cooperativa (e da questa trattenuto asseritamente sine titulo) per l'esecuzione di un programma edilizio convenzionato di cui chiede, come detto in via meramente incidentale e strumentale, la declaratoria di invalidità o risoluzione o inefficacia. Il giudizio dovrà dunque proseguire avanti al giudice ordinario, al quale viene demandata anche la decisione sulle spes del presente giudizio. P.Q.M. Ric.n. 29215/21 rg - SSUU [OSCURATO:PERSONA].
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