CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2021
Cassazione n. 33443/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata estorsione aggravata già pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza 25 gennaio 2021 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CHIOCCARELLI Raffaele. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis. 1 cod pen, risulta manifestamente infondal:o posto che risulta di fatto non contestata l'evocazione - in qualità di interessato - di un esponente della criminalità organizzata locale determinando tale circostanza pacificamente la prospettazione dell'operatività di un'associazione di stampo camorristico. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione che - almeno in fatto - valorizza la gravità della condotta e la reiterazione delle richieste estorsive. Va al proposito ricordato che il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem", ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378) 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle amm