CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25901/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso sono nneramente riproduttivi di identiche censure formulate in sede di appello e confutate dalla Corte territoriale che ha, con corretti riferimenti in fatto e pertinenti osservazioni in diritto, rilevato come quella di Olivetti costituisse condotta violenta e minacciosa rivolta dapprima al controllore - che riportava lesioni - al fine di ostacolare l'esercizio delle sue funzioni e, non pago, nei confronti dei carabinieri intervenuti in ausilio, escludendo che le frasi profferite costituissero mere offese tali da consentire la riqualificazione dei fatti nel reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.; rilevato che in ordine al motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva la Corte di appello ha posto l'accento sui precedenti penali anche gravi tali da palesare l'accresciuta pericolosità sociale; che anche c:on riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la decisione fornisce adeguata motivazione nella parte in cui ha ritenuto non meritevole il ricorrente alla luce della condotta protrattasi per lungo tempo nei confronti di una pluralità di pubblici ufficiali oltre che per la personalità dell'Olivetti per come evincibile dalla condotta precedente e successiva alla commissione del reato. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i