CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11487/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TARDI unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimate-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 901/2022,depositata il 09/08/2022.Numero registro generale 6060/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 11487/2026Data pubblicazione 28/04/2026La [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva innanzi al Tribunale di Ivrea la [OSCURATO:SOCIETA]., laGiga [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver incaricatola [OSCURATO:SOCIETA] del reperimento di garanzie fideiussorie (per un valore di euro1.787.671,98) necessarie all’esecuzione di un appalto di servizi conTrenitalia. L'attrice lamentava di non aver mai ottenuto il rilascio dellepolizze, nonostante il previo versamento di euro 242.700,00 a titolo dipremi e provvigioni; chiedeva, pertanto, la risoluzione dei rapportinegoziali e il risarcimento dei danni.A fondamento della domanda, rappresentava che la [OSCURATO:SOCIETA]. avevafalsamente confermato l’emissione dei titoli da parte di [OSCURATO:PERSONA].p.a., precisando che l'iter era gestito dal broker [OSCURATO:PERSONA](quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) che avevagarantito il rilascio delle garanzie a stretto giro dal pagamento.Quest'ultimo, a sua volta, aveva ricondotto la disponibilità delle polizze aun provider esterno, [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, a seguito di unriscontro diretto presso l'istituto bancario, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva accertatol’inesistenza di alcuna garanzia emessa in suo favore.Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. la quale, nel respingere ogni addebito,chiedeva di essere tenuta indenne da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e chiamava ingiudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. affinché lamanlevasse in caso di soccombenza, deducendo che la [OSCURATO:PERSONA].r.l. – soggetto iscritto all’IVASS – era stata individuata per il tramite diquest’ultima. Si costituivano la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e GiovanniLongobardo, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Longobardo,la loro diligenza e buona fede nell’esecuzione del contratto e chiedendoche fosse accertata la responsabilità dello Ianniello.Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 902/2020, accertava laresponsabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. per non aver provveduto a metterel’attrice in relazione con un soggetto finanziatore che emettesse leNumero registro generale 6060/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 11487/2026Data pubblicazione 28/04/2026garanzie desiderate, trasmettendo bozze di polizze [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. poidalla stessa disconosciute e simulando l’avveramento dei presupposti peril sorgere del diritto a una provvigione per un’attività di mediazione maiespletata. Il primo giudice riteneva irrilevante che la convenuta si fosserivolta alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., o che lo Ianniello avesse trasmesso polizzefalse, e la condannava alla restituzione della somma di euro 242.700,80.Accoglieva, altresì, la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per avere quest’ultima inviato le polizze false e garantitol’emissione delle fideiussioni entro pochi giorni dal pagamento; perl'effetto, la condannava a corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA]. euro 121.350,40ai sensi dell’art. 2055 c.c. (pari alla metà di quanto dovuto alla Bonis.p.a.), escludeva la legittimazione del Longobardo e non accoglieva leistanze di estensione del contraddittorio verso lo Ianniello e la Italfinances.r.l.La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 901/2022, ha accolto ilgravame della [OSCURATO:SOCIETA]. e, in riforma della decisione impugnata, hadichiarato la responsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA] — ritenutolegittimato poiché la domanda era riferita alla condotta serbata qualepersona fisica, a prescindere dalla qualifica rivestita (cfr. Cass. n.10448/2022) — e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannandoli al pagamentoin favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 242.700,80. La Corte ha osservato che laPolaris s.r.l. non aveva conseguito alcun ingiusto profitto, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Longobardo erano responsabili a titoloextracontrattuale per la trasmissione di polizze false, ravvisando in talecomportamento una manovra surrettizia legata ai contegni truffaldini delLongobardo.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di dettasentenza affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la Polariss.r.l.Numero registro generale 6060/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 11487/2026Data pubblicazione 28/04/2026Nessuna attività difensiva è stata svolta dalle intimate [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.Parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 1123 (rectius: 1223), 2043, 2056, 2476 e 2697c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per essere statoconsiderato responsabile a titolo extracontrattuale e in proprio, comepersona fisica, di aver consegnato alla mediatrice creditizia fideiussionifalse (asseritamente ricevute da un terzo provider). Tale statuizione sifonderebbe impropriamente sulla circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. avessesporto denuncia per truffa nei suoi confronti — desumendoneaprioristicamente una sua condotta penalmente rilevante, sebbene ilTribunale penale non si fosse ancora pronunciato — nonché su unprecedente di legittimità ritenuto del tutto inconferente che, infatti,titolo (omissione che preclude la valutazione del disinvestimento), laddovenel caso di specie la Corte avrebbe omesso di considerare, o persinotravisato, il contenuto della nota del 22 agosto 2017 (all. 1 al ricorso),inviata dal ricorrente nella sua esclusiva qualità di amministratore unico elegale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], spendendo dunque il nomedella società amministrata.Nella sostanza, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbiaignorato il principio di immedesimazione organica e che lo abbiasanzionato senza considerare che la responsabilità degli amministratorisociali verso i terzi è subordinata ai rigorosi presupposti dell'art. 2476 c.c.,nella specie non ricorrenti. In particolare, evidenzia come nel percorsomotivazionale della sentenza impugnata difettino totalmente: i)Numero registro generale 6060/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 11487/2026Data pubblicazione 28/04/2026l'allegazione e la prova degli elementi costitutivi della responsabilitàrisarcitoria personale, non essendo stata dimostrata una condotta dolosa— che risulti a lui solo imputabile; ii) la prova di un danno direttamenteincidente sul patrimonio della terza [OSCURATO:SOCIETA]. che non fosse, viceversa,un danno riflesso derivante dal corretto svolgimento dell’attività sociale daparte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; iii) la dimostrazione del nesso causale,ai fini della prova dell’an debeatur, per cui il pregiudizio potesseconsiderarsi, secondo i parametri degli artt. 1223 e 2056 c.c.,conseguenza diretta e immediata della condotta ascrittagli.Al riguardo, parte ricorrente osserva come il Giudice di prime cure sifosse, invece, correttamente posto il problema — del tutto eluso in appello— di ricercare l'effettiva riferibilità della condotta illecita, accogliendol'eccezione di difetto di sua legittimazione passiva. Il ricorrente sottolineache il Tribunale aveva puntualmente rilevato che, sia dalla prospettazioneagire compiuto esclusivamente in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA].r.l.: le comunicazioni elettroniche provenivano dall'indirizzo mailsocietario, la sottoscrizione era apposta quale rappresentante dell'ente e ipagamenti (premi e provvigioni) erano stati eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]tramite bonifici a favore della società, la quale aveva regolarmenteemesso le relative fatture.Il motivo è inammissibile.Come correttamente rilevato dalla controricorrente, la censura, purformalmente prospettata come violazione di legge, si risolve nellasollecitazione di una nuova e non consentita rivalutazione della quaestiofacti. Il giudice di primo grado aveva esclusivamente ritenuto che ladomanda risarcitoria non fosse stata proposta anche nei confronti delLongobardo in proprio; conseguentemente, la Corte territoriale erachiamata a scrutinare unicamente se, alla luce degli atti introduttivi, unaNumero registro generale 6060/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 11487/2026Data pubblicazione 28/04/2026domanda di responsabilità aquiliana fosse stata effettivamente formulataanche nei confronti di quest’ultimo, e non già a pronunciarsi sullaconfigurabilità in astratto della responsabilità ex art. 2476 c.c.Orbene, il motivo di ricorso, lungi dal confrontarsi con tale ratiodecidendi, si incentra su una ricostruzione alternativa del materialefattuale, pretendendo di rimettere in discussione non già l’accertamentocirca l’esistenza e l’estensione della domanda, ma la valutazione dellecondotte poste a fondamento della responsabilità, così eccedendo l’ambitodel sindacato di legittimità. Non a caso, a partire da pag. 12 del ricorso, ilricorrente sviluppa una lunga argomentazione volta a contestare il giudiziodi fatto operato dal giudice di appello in ordine alla riferibilità dellecondotte illecite a sé come persona fisica, senza tuttavia indicare se e inquali termini tali profili fossero stati devoluti al giudice di secondo grado.In particolare, omette del tutto di precisare il contenuto e i limiti delladomanda che la Corte territoriale ha ritenuto proposta anche nei suoiconfronti, limitandosi a contrapporre una propria lettura degli atti. Taleomissione è tanto più significativa ove si consideri che il giudice a quo,nell’ultima proposizione di pag. 15 della motivazione – espressamenteriportata nel ricorso – ha affermato che la domanda aquiliana era stata«riferita alla condotta serbata da Longobardo quale persona fisica,prescindendo dalla qualifica in virtù della quale il medesimo aveva agito».A fronte di tale affermazione, il ricorrente non censura l’iterlogico-giuridico con cui il giudice di merito è pervenuto a tale conclusione,ma torna a discutere del merito fattuale della vicenda, invocando elementiistruttori e circostanze di fatto.Sotto altro concorrente profilo, il motivo risulta inammissibile perviolazione dell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., atteso che laprospettata censura non è sorretta da una puntuale indicazione elocalizzazione degli atti e delle deduzioni processuali dai quali sarebbepossibile desumere i termini effettivi della domanda e l’asserita erroneitàNumero registro generale 6060/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 11487/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell’accertamento compiuto dalla Corte territoriale. Come statuito daquesta Corte, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, aisensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisitodi specificità dei motivi, da interpretare, anche alla luce dei principicontenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021,in modo non eccessivamente formalistico, impone, comunque, che nelricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenzanegli atti del giudizio di merito (così Cass., S.U., 30/03/2022, n. 8950).2. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta l'omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., rappresentato dallerisultanze istruttorie che avevano indotto il Tribunale a ritenerlo meroesecutore materiale dell'attività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., omettendo diconsiderare elementi fattuali idonei a escludere qualsivoglia suaresponsabilità personale. In particolare, deduce che la Corte d'appellosarebbe incorsa in un vizio motivazionale per non aver esaminato ladocumentazione prodotta dalla quale emergeva che ogni fase dellatrattativa, dalla richiesta delle polizze alla consegna dei titoli, era avvenutasotto l'egida e con la costante spendita del nome della società mandante eche l'intero flusso finanziario relativo ai premi e alle commissioni eratransitato esclusivamente sui conti correnti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,senza che alcuna somma fosse mai entrata nella sua disponibilità.Il motivo è inammissibile.La censura, infatti, riproduce nella sostanza le medesime doglianze giàarticolate con il primo motivo, limitandosi a una diversa qualificazioneformale della critica, ma continuando a sollecitare una rivalutazione delcompendio fattuale e delle risultanze istruttorie. Sotto l’apparentededuzione dell’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente nonindividua un fatto storico, principale o secondario, che sia statoNumero registro generale 6060/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 11487/2026Data pubblicazione 28/04/2026completamente pretermesso dal giudice di appello, ma si duole del modoin cui quest’ultimo ha apprezzato e valorizzato la documentazioneprodotta, contrapponendo alla ricostruzione accolta una propria letturaalternativa delle emergenze probatorie.In particolare, gli elementi richiamati – relativi alla spendita del nomedella società, allo svolgimento dell’attività nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. e alla destinazione dei flussi finanziari – risultano esserestati esaminati dalla Corte territoriale, la quale ha nondimeno ritenuto chela domanda risarcitoria fosse riferita anche alla condotta personale delricorrente.3. L’inammissibilità dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso.4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della societàcontroricorrente che liquida in euro 8.000,00 per compensi ed euro 200,00per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026 dallaTerza sezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteRaffaele FrascaNumero registro generale 6060/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 11487/2026Data pubblicazione 28/04/2026