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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08027/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 20/9/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, rideterminava, riducendola, la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamentano la carenza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per essere non consentito l'unico motivo cui sono affidati.

Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza I emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01).

Ed invero, quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità dell'imputato è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato.

Sul punto, è costante l'orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo ì motivi non oggetto di rinuncia.

Il concordato in appello, dunque, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sezione 5, n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194 - 01).

Poiché la rinuncia è irretrattabile (Sezione 2, n. 43893 del 4/11/2021, Zapparini, Rv. 282312 - 01), si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sezione 6, n. 44625 del 3/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277381 - 01, in motivazione).

Dunque, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all'an della responsabilità e l'accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità.

2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 20/9/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, rideterminava, riducendola, la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamentano la carenza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per essere non consentito l'unico motivo cui sono affidati. Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza I emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). Ed invero, quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità dell'imputato è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato. Sul punto, è costante l'orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo ì motivi non oggetto di rinuncia. Il concordato in appello, dunque, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sezione 5, n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194 - 01). Poiché la rinuncia è irretrattabile (Sezione 2, n. 43893 del 4/11/2021, Zapparini, Rv. 282312 - 01), si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sezione 6, n. 44625 del 3/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277381 - 01, in motivazione). Dunque, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all'an della responsabilità e l'accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità. 2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il gi
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