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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2021

Cassazione n. 36624/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Bologna, con la sentenza del 04/02/2020 ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza del Gip del Tribunale di Modena in data 18/3/2019 di condanna di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della "[OSCURATO:PERSONA]", per i reati di cui agli artt. 10-ter (capo b) e 10-bis (capo d) del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione rispettivamente al mancato versamento di Iva e di ritenute alla fonte per gli anni di imposta 2011 e 2012; --che contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi; -- che con il primo motivo ha lamentato contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità stante la difformità dei valori riportati dalla Guardia di Finanza rispetto a quelli dell'Agenzia delle Entrate sia con riferimento all'omesso versamento di Iva che con riguardo all'omesso versamento delle ritenute; --che con un secondo motivo ha dedotto contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto della mancata rilevanza, anche in termini di elemento soggettivo del reato della crisi di liquidità ricollégabile alla gestione del precedente amministratore essendo l'imputato entrato in carica solo nel marzo 2012 a fronte di un quadro non più fronteggiabile; -- che con un terzo motivo ha lamentato l'illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio essendo la pena base per il reato sub b) rimasta inalterata nonostante la precisazione della sentenza impugnata circa la necessità di riforma del trattamento sanzionatorio; -- che il primo motivo è inammissibile : infatti, mentre con riguardo al reato di cui all'art. 10- ter cit., la sentenza dà atto del fatto che è stato lo stesso imputato a riconoscere il mancato versamento contestato (non comprendendosi neppure, in ogni caso, quale sarebbe l'interesse a dedurre una difformità di importo dato che nessun riflesso viene in ogni caso mosso sul punto del mancato superamento della soglia di punibilità di legge), con riferimento al reato di cui all'art.10-bis lo stesso motivo riconosce che, a fronte della differenza di valori, la sentenza di primo grado ha dato rilievo, in ossequio al principio del favor rei, all'importo più basso, difettando dunque ogni interesse concreto, del resto non specificato, alla doglianza de qua; -- che il secondo motivo è parimenti inammissibile muovendosi su un piano di valutazione fattuale e di mera rilettura del compendio probatorio considerato dai giudici di merito : la sentenza impugnata, facendo corretta applicazione dei principi più volte enunciati da questa Corte, ha correttamente evidenziato la mancata emergenza di dati indicativi della imprevedibilità della crisi di liquidità essendo stata la società posta in liquidazione solo nel settembre del 2016, così essendosi la attività della società prolungata di tre anni dopo la consumazione dei reati, in termini difficilmente compatibili con le condizioni di grave insolvenza addotte; -- che infine anche il terzo motivo è inammissibile atteso che nessuna contraddizione può cogliersi in motivazione, essendo effettivamente la pena irrogata in primo grado ridotta proprio per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche; -- che, alla inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2021 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Bologna, con la sentenza del 04/02/2020 ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza del Gip del Tribunale di Modena in data 18/3/2019 di condanna di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della "[OSCURATO:PERSONA]", per i reati di cui agli artt. 10-ter (capo b) e 10-bis (capo d) del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione rispettivamente al mancato versamento di Iva e di ritenute alla fonte per gli anni di imposta 2011 e 2012; --che contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi; -- che con il primo motivo ha lamentato contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità stante la difformità dei valori riportati dalla Guardia di Finanza rispetto a quelli dell'Agenzia delle Entrate sia con riferimento all'omesso versamento di Iva che con riguardo all'omesso versamento delle ritenute; --che con un secondo motivo ha dedotto contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto della mancata rilevanza, anche in termini di elemento soggettivo del reato della crisi di liquidità ricollégabile alla gestione del precedente amministratore essendo l'imputato entrato in carica solo nel marzo 2012 a fronte di un quadro non più fronteggiabile; -- che con un terzo motivo ha lamentato l'illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio essendo la pena base per il reato sub b) rimasta inalterata nonostante la precisazione della sentenza impugnata circa la necessità di riforma del trattamento sanzionatorio; -- che il primo motivo è inammissibile : infatti, mentre con riguardo al reato di cui all'art. 10- ter cit., la sentenza dà atto del fatto che è stato lo stesso imputato a riconoscere il mancato versamento contestato (non comprendendosi neppure, in ogni caso, quale sarebbe l'interesse a dedurre una difformità di importo dato che nessun riflesso viene in ogni caso mosso sul punto del mancato superamento della soglia di punibilità di legge), con riferimento al reato di cui all'art.10-bis lo stesso motivo riconosce che, a fronte della differenza di valori, la sentenza di primo grado ha dato rilievo, in ossequio al principio del favor rei, all'importo più basso, difettando dunque ogni interesse concreto, del resto non specificato, alla doglianza de qua; -- che il secondo motivo è parimenti inammissibile muovendosi su un piano di valutazione fattuale e di mera rilettura del compendio probatorio considerato dai giudici di merito : la sentenza impugnata, facendo corretta applicazione dei principi più volte enunciati da questa Corte, ha correttamente evidenziato la mancata emergenza di dati indicativi della imprevedibilità della crisi di liquidità essendo stata la società posta in liquidazione solo nel settembre del 2016, così essendosi la attività della società prolungata di tre anni dopo la consumazione dei reati, in termini difficilmente compatibili con le condizioni di grave insolvenza addotte; -- che infine anche il terzo motivo è inammissibile atteso che nessuna contraddizione può cogliersi in motivazione, essendo effettivamente la pena irrogata in primo grado ridotta proprio per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche; -- che, alla inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2021 Il C
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