CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13824/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/05/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 maggio 2023, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 3 marzo 2022 del Gup del Tribunale di Trapani - resa all'esito di giudizio abbreviato - con la quale l'imputato era stato condannato a 2 mesi e 20 giorni di arresto ed euro 1.344,00 di ammenda, essendo stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere affettuato attività di raccolta e commercio di materiale ferroso e altro materiale, costituito da rifiuti pericolosi e non pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione. La Corte di appello di Palermo ha rilevato l'errore nel calcolo della riduzione della pena per il rito ed ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in mesi 2 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denunciano la violazione dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, il travisamento del fatto e l'erronea ricostruzione dello stesso, risultante dagli atti processuali. Nel caso in esame, difetterebbero gli elementi costitutivi della fattispecie, che sarebbero stati erroneamente valutati come sussistenti dai giudici di merito. In particolare, non sarebbe stata riscontrata alcuna attività di compravendita, dal momento che gli accertatori non avrebbero rinvenuto una organizzazione in tal senso, né potenziali acquirenti o mezzi di trasporto idonei. Anche l'attività di raccolta non potrebbe dirsi provata, in ragione del quantitativo irrisorio dei materiali rinvenuti e dell'assenza di una organizzazione nella gestione; situazione che avrebbe dovuto far propendere per il riconoscimento del carattere occasionale della condotta. Infine, la qualificazione dei rifiuti come pericolosi sarebbe sprovvista di qualsiasi accertamento specifico. 2.2. Con una seconda censura, si denunciano la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. e la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Dagli atti di indagine, si desumerebbe il carattere occasionale della condotta contestata all'imputato; mentre la presenza di precedenti penali non sarebbe preclusiva del riconoscimento della causa di non punibilità. 2.3. La difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali insiste in quanto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 1.1. Il primo motivo - con il quale si denunciano la violazione dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, il travisamento del fatto e l'erronea ricostruzione dello stesso risultante dagli atti processuali - è inammissibile. Il ricorrente non offre elementi puntuali e di valenza immediatamente esplicativa idonei a incidere sulla logicità delle argomentazioni fatte proprie dalla Corte territoriale. L'attività di vendita e di raccolta è stata provata sulla base di molteplici elementi evidenziati dai giudici di merito quali il ritrovamento dell'imputato nell'atto di selezionare i materiali, attraverso l'utilizzo di un flessibile, per poi organizzarli suddividendoli per categorie; si è inoltre sottolineata la grande quantità e la diversa natura dei rifiuti, come motori elettrici di pompaggio acqua, latte in alluminio, parti di rubinetteria di sanitari e diversi altri materiali; tutti questi elementi escludono, dunque, che l'imputato svolgesse una semplice attività di deposito. Quanto invece alla qualificazione di parte dei rifiuti come pericolosi, deve rilevarsi che la Corte di appello che ha correttamente ritenuto non necessario lo svolgimento di ulteriori accertamenti, posto che tale pericolosità era già stata provata a seguito degli accertamenti eseguiti dall'ARPA che ha fatto emergere la presenza di rifiuti di tipo pericoloso. Trattasi di una valutazione di elementi fattuali esclusi dal sindacato di questa Suprema Corte, infatti resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche ed illogiche (ex plurimis, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747). 1.2. La seconda doglianza - riferita alla mancata applicazione dell'art. 131- bis, cod. pen. - è inammissibile. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in merito al diniego del riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., direttamente smentendo l'argomentazione difensiva secondo cui la condotta contestata al ricorrente rivestirebbe il carattere della occasionalità. Il carattere occasionale della condotta è stato infatti escluso dai giudici di merito per valide ragioni, come il quantitativo del materiale rinvenuto e la abitualità della condotta posta in essere dall'imputato, confermata sia dalla circostanza - dedotta dallo stesso ricorrente - che, in seguito ai fatti in contestazione, lo stesso veniva formalmente assunto quale dipendente della ditta individuale intestata alla madre, che risulta iscritta dell'albo dei gestori ambientali alla sottocategoria 4-bis, sia dal fatto che l'imputato risulta gravato da un precedente specifico e ciò, sebbene ex se non ostativo al riconoscimento dell'art. 131-bis, cod. pen., valutato alla stregua degli ulteriori elementi emersi nel corso della istruttoria ha condotto il collegio di appello a considerare correttamente in termini negativi la personalità del ricorrente. Comunque, il ricorrente non ha offerto elementi concretamente idonei a suffragare la richiesta non punibilità per particolare tenuità del fatto, risultando il ricorso carente di specificità e, come tale, inammissibile. E va ricordato che, in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (ex plurimis, Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112). 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del