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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 05562/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito sulla configurabilità nella condotta tenuta dall'imputato del reato di cui all'art. 337 cod. pen., condotta affatto risoltasi in una forma di disprezzo ma adeguatamente assistita da dolo e consistita in una minaccia verbale, precisamente descritta nel capo di imputazione, rafforzata brandendo il casco all'indirizzo degli agenti che stavano svolgendo accertamenti dopo una colluttazione che aveva coinvolto un congiunto dell'imputato e idonea ad ostacolare le attività in corso; Considerato, altresì, che il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando i precedenti penali dell'imputato, si sottrae a rilievi in sede di legittimità, che potrebbero rilevare solo o come vizi di motivazione o come vizio di legge per effetto della erronea applicazione della legge penale, dal momento che il giudice del merito ha fatto riferimento, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale che gli è riconosciuto, ad elementi significativi della personalità e ritenendo recessivi ulteriori elementi allegati dalla difesa e, quanto alla recidiva, ha esaminato la maggiore e attuale pericolosità dell'imputato valorizzando, quale fattore criminogeno, i reiterati precedenti e il mancato effetto dissuasivo delle condanne; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito sulla configurabilità nella condotta tenuta dall'imputato del reato di cui all'art. 337 cod. pen., condotta affatto risoltasi in una forma di disprezzo ma adeguatamente assistita da dolo e consistita in una minaccia verbale, precisamente descritta nel capo di imputazione, rafforzata brandendo il casco all'indirizzo degli agenti che stavano svolgendo accertamenti dopo una colluttazione che aveva coinvolto un congiunto dell'imputato e idonea ad ostacolare le attività in corso; Considerato, altresì, che il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando i precedenti penali dell'imputato, si sottrae a rilievi in sede di legittimità, che potrebbero rilevare solo o come vizi di motivazione o come vizio di legge per effetto della erronea applicazione della legge penale, dal momento che il giudice del merito ha fatto riferimento, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale che gli è riconosciuto, ad elementi significativi della personalità e ritenendo recessivi ulteriori elementi allegati dalla difesa e, quanto alla recidiva, ha esaminato la maggiore e attuale pericolosità dell'imputato valorizzando, quale fattore criminogeno, i reiterati precedenti e il mancato effetto dissuasivo delle condanne; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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