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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 12878/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, è aspecifico in quanto reiterativo di doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno desunto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen. dalla natura del bene ricettato (pen drive contenente fotografie della persona offesa) e dall'omessa spiegazione alternativa in ordine alla lecita provenienza di quanto rinvenuto nella disponibilità del ricorrente (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), così conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova del dolo del reato di ricettazione (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., è manifestamente infondato.

I giudici di appello hanno fatto buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti e le modalità di detenzione consentono di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, in data 7 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] le e Esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, è aspecifico in quanto reiterativo di doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno desunto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen. dalla natura del bene ricettato (pen drive contenente fotografie della persona offesa) e dall'omessa spiegazione alternativa in ordine alla lecita provenienza di quanto rinvenuto nella disponibilità del ricorrente (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), così conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova del dolo del reato di ricettazione (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno fatto buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti e le modalità di detenzione consentono di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, in data 7 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] le e Esten
Sentenza Cassazione n. 12878/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris