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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 12678/2026

Testo disponibile della fonte

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e d'appello di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso, nonché la memoria della difesa del10/02/2026;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persone del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleSimonetta Ceccarelli.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20/05/2025, per quanto qui diinteresse, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rideterminando la pena inflitta per il capo c) dellarubrica (art. 110, 642 cod. pen.)a seguito della dichiarazione di estinzione per decorso deltermine di prescrizione dei reati di cui ai capi a) e b), con conferma delle statuizioni civili.2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo delproprio difensore [OSCURATO:PERSONA] proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limitistrettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.Violazione di norme processuali e nullità della sentenza impugnata per omessainstaurazione del contradditorio scritto ai sensi dell’art. 598-bis cod. proc. pen., attesa lamancata considerazione della memoria della difesa del 09/05/2025 depositata a seguitodelle conclusioni rassegnate dalla Procura generale in data 05/05/2025, con le quali sichiedeva che venisse dichiarata la intervenuta prescrizione dei reati ascritti.La difesa avevaspecificamente allegato circostanze utili alla determinazione e retrodatazione del termine dicommissione del fatto ascritto al capo c) della rubrica, con conseguente intervenutaprescrizione anche di tale reato prima della decisione della Corte di appello.

La Corte diappello non citava e prendeva in considerazione la memoria della difesa, né si confrontavacon le argomentazioni rassegnate, così determinandosi una nullità ai sensi dell’art. 178,comma 1, lett. c), cod. proc. pen.2.2.Vizio della motivazione perché omessa quanto alla memoria difensiva depositata indata 09/05/2025; attesa la presentazione di rilevanti argomentazioni difensive, l’omessaconsiderazione della memoria aveva all’evidenza determinato una erroneità del percorsologico argomentativo della decisione, con particolare riferimento al tema del commissi delictidi cui al capo c) da individuare in considerazione della mail inviata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] indata [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.3.Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 157, 161 e 642cod. pen. in relazione alla omessa dichiarazione di prescrizione quanto al reato di cui al capoc) della rubrica, con travisamento per omissione in ordine al tempus commissi delicti delreato di frode assicurativa; il termine indicato dalla Procura di [OSCURATO:PERSONA] è palesementeerrato; la consumazione andava perimetrata tra luglio 2015 e febbraio 2016, proprio inconsiderazione della giurisprudenza di legittimità che individua la consumazione del reatonel momento in cui si realizza la fraudolenta distruzione o occultamento della cosaassicurata.2.4.Violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agli art. 603,comma 2,3,4, e art. 598-bis, comma 4, cod. proc. pen., attesa la mancata acquisizione daparte della Corte di appello della produzione documentale allegata alla memoria riguardantela mail inviata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al liquidatore [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], conspecifica indicazione del numero di sinistro; la documentazione in questione (che chiarivaportata della comunicazione e individuava il sinistro assicurativo come dato acquisito) era daritenere elemento necessario al fine del decidere e la Corte di appello avrebbe dovutoprocederealla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale o quanto meno motivare nelrigettare tale richiesta.3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiaratoinammissibile, specificando che la memoria citata nel primo motivo di ricorso risultavatrasmessa in data 09/05/2025 in relazione alla udienza del 22/05/2025 e dunque oltre iltermine di quindici giorni previsto dall’art. 598-bis cod. proc. pen., sicché appariva legittimal’omessa considerazione della stessa da parte della Corte di appello.4.La difesa ha depositato memoria di replica osservando che nel caso di specie sidoveva ritenere applicabile il rito covid e, dunque, era rilevare la violazione dell’art. 23-bis d.l.n. 137 del 2020, considerato che l’appello era stato proposto in epoca ottobre 2021 edunque ai sensi dell’art. 94, comma 2, del d.lgs. 150 del 2020 la memoria doveva essereritenuta tempestiva.

Con una seconda osservazione difensiva si è richiamata la ammissibilitàdel secondo motivo di ricorso in relazione alla richiamata violazione degli artt. 157, 161 e642 cod. pen. quanto al momento consumativo della condotta ascritta in relazioneall’intervenuto decorso del termine di prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.2.I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi traloro, e tutti concentrati sulla asserita carenza motivazionale della sentenza, con conseguenteviolazione di legge e di norme processuali, quanto alla memoria del 09/05/2025, che avevaintrodotto in sede di appello documentazione e argomentazioni asseritamente risolutive pergiungere alla dichiarazione di estinzione del reato ascritto al capo c) della rubrica.3.Quanto alla lamentata violazione di norme processuali e alla asserita, conseguente,nullità della sentenza ai sensi dell’art. 178, lett. c) cod. proc. pen., si deve osservare come, inmodo contraddittorio e in parte aspecifico, la parte ricorrente abbia inizialmente dedotto unaviolazione dell’art. 598-bis cod. proc. pen., per poi modificare l’oggetto della propria censura(appunto violazione di norme processuali) con riferimento alla diversa disciplinasinteticamente identificabile nel c.d. rito covid.

Sul punto si deve ribadire il principio giàaffermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale, in termini generalied applicabili al caso di specie, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l'omessavalutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo pec ex art. 23-bis d.l. 28ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176,integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di interventodell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esseabbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame,perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n.30232del 16/05/2023, Naccarato, Rv. 284202-01; Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv.284004-01).

Tale principio si pone in linea di continuità con l’orientamento costante di questaCorte secondo il quale l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina nullità,quanto l’omessa valutazione, a prescindere dalle allegazioni delle parti, non abbia incisosulla congruità logica e sulla correttezza giuridica del provvedimento che definisce la fase o ilgrado in cui sono state espresse le ragioni difensive (ex multis Sez. 1, n. 26536 del24/06/2020, Cilio, Rv. 279578-01).4.Nel caso di specie non ricorre, dunque, il vulnus lamentato dalla parte ricorrente,accertamento e commissione del delitto ascritto al capo c) della rubrica (pag. 6 e seg. e,quanto alla decisione di primo grado, pag. 2 e 3), con una pluralità di argomentazioni volteanche a specificare la data del commesso reato con la quale il ricorrente non si confrontaaffatto (in presenza di una doppia decisione conforme), limitandosi a proporre una propriaversione alternativa, anche in questa sede, quanto alla specifica caratterizzazione dellacondotta ascritta quanto al tempus commissi delicti.Infine, si deve considerare che alcuna nullità può essere ricollegata alla mancataannotazione delle conclusioni nel corpo della sentenza, non contemplando l'archetipo di cuiall'art. 546 cod. proc. pen., che pure prevede alla lett. d) l'indicazione delle conclusioni nellaintestazione del provvedimento decisorio, alcuna ipotesi patologica conseguente a taleomissione, anche attesa la natura delle osservazioni richiamate nella nota difensiva oggettodei motivi di ricorso, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore censura sul puntoquanto alla eventuale e decisiva omissione anche di ulteriori attività ai sensii dell'art. 603cod. proc. pen.5.Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali ed ella somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso, nonché la memoria della difesa del10/02/2026;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persone del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleSimonetta Ceccarelli.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20/05/2025, per quanto qui diinteresse, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rideterminando la pena inflitta per il capo c) dellarubrica (art. 110, 642 cod. pen.)a seguito della dichiarazione di estinzione per decorso deltermine di prescrizione dei reati di cui ai capi a) e b), con conferma delle statuizioni civili.2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo delproprio difensore [OSCURATO:PERSONA] proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limitistrettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.Violazione di norme processuali e nullità della sentenza impugnata per omessainstaurazione del contradditorio scritto ai sensi dell’art. 598-bis cod. proc. pen., attesa lamancata considerazione della memoria della difesa del 09/05/2025 depositata a seguitodelle conclusioni rassegnate dalla Procura generale in data 05/05/2025, con le quali sichiedeva che venisse dichiarata la intervenuta prescrizione dei reati ascritti.La difesa avevaspecificamente allegato circostanze utili alla determinazione e retrodatazione del termine dicommissione del fatto ascritto al capo c) della rubrica, con conseguente intervenutaprescrizione anche di tale reato prima della decisione della Corte di appello. La Corte diappello non citava e prendeva in considerazione la memoria della difesa, né si confrontavacon le argomentazioni rassegnate, così determinandosi una nullità ai sensi dell’art. 178,comma 1, lett. c), cod. proc. pen.2.2.Vizio della motivazione perché omessa quanto alla memoria difensiva depositata indata 09/05/2025; attesa la presentazione di rilevanti argomentazioni difensive, l’omessaconsiderazione della memoria aveva all’evidenza determinato una erroneità del percorsologico argomentativo della decisione, con particolare riferimento al tema del commissi delictidi cui al capo c) da individuare in considerazione della mail inviata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] indata [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.3.Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 157, 161 e 642cod. pen. in relazione alla omessa dichiarazione di prescrizione quanto al reato di cui al capoc) della rubrica, con travisamento per omissione in ordine al tempus commissi delicti delreato di frode assicurativa; il termine indicato dalla Procura di [OSCURATO:PERSONA] è palesementeerrato; la consumazione andava perimetrata tra luglio 2015 e febbraio 2016, proprio inconsiderazione della giurisprudenza di legittimità che individua la consumazione del reatonel momento in cui si realizza la fraudolenta distruzione o occultamento della cosaassicurata.2.4.Violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agli art. 603,comma 2,3,4, e art. 598-bis, comma 4, cod. proc. pen., attesa la mancata acquisizione daparte della Corte di appello della produzione documentale allegata alla memoria riguardantela mail inviata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al liquidatore [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], conspecifica indicazione del numero di sinistro; la documentazione in questione (che chiarivaportata della comunicazione e individuava il sinistro assicurativo come dato acquisito) era daritenere elemento necessario al fine del decidere e la Corte di appello avrebbe dovutoprocederealla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale o quanto meno motivare nelrigettare tale richiesta.3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiaratoinammissibile, specificando che la memoria citata nel primo motivo di ricorso risultavatrasmessa in data 09/05/2025 in relazione alla udienza del 22/05/2025 e dunque oltre iltermine di quindici giorni previsto dall’art. 598-bis cod. proc. pen., sicché appariva legittimal’omessa considerazione della stessa da parte della Corte di appello.4.La difesa ha depositato memoria di replica osservando che nel caso di specie sidoveva ritenere applicabile il rito covid e, dunque, era rilevare la violazione dell’art. 23-bis d.l.n. 137 del 2020, considerato che l’appello era stato proposto in epoca ottobre 2021 edunque ai sensi dell’art. 94, comma 2, del d.lgs. 150 del 2020 la memoria doveva essereritenuta tempestiva. Con una seconda osservazione difensiva si è richiamata la ammissibilitàdel secondo motivo di ricorso in relazione alla richiamata violazione degli artt. 157, 161 e642 cod. pen. quanto al momento consumativo della condotta ascritta in relazioneall’intervenuto decorso del termine di prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.2.I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi traloro, e tutti concentrati sulla asserita carenza motivazionale della sentenza, con conseguenteviolazione di legge e di norme processuali, quanto alla memoria del 09/05/2025, che avevaintrodotto in sede di appello documentazione e argomentazioni asseritamente risolutive pergiungere alla dichiarazione di estinzione del reato ascritto al capo c) della rubrica.3.Quanto alla lamentata violazione di norme processuali e alla asserita, conseguente,nullità della sentenza ai sensi dell’art. 178, lett. c) cod. proc. pen., si deve osservare come, inmodo contraddittorio e in parte aspecifico, la parte ricorrente abbia inizialmente dedotto unaviolazione dell’art. 598-bis cod. proc. pen., per poi modificare l’oggetto della propria censura(appunto violazione di norme processuali) con riferimento alla diversa disciplinasinteticamente identificabile nel c.d. rito covid. Sul punto si deve ribadire il principio giàaffermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale, in termini generalied applicabili al caso di specie, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l'omessavalutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo pec ex art. 23-bis d.l. 28ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176,integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di interventodell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esseabbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame,perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n.30232del 16/05/2023, Naccarato, Rv. 284202-01; Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv.284004-01). Tale principio si pone in linea di continuità con l’orientamento costante di questaCorte secondo il quale l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina nullità,quanto l’omessa valutazione, a prescindere dalle allegazioni delle parti, non abbia incisosulla congruità logica e sulla correttezza giuridica del provvedimento che definisce la fase o ilgrado in cui sono state espresse le ragioni difensive (ex multis Sez. 1, n. 26536 del24/06/2020, Cilio, Rv. 279578-01).4.Nel caso di specie non ricorre, dunque, il vulnus lamentato dalla parte ricorrente,accertamento e commissione del delitto ascritto al capo c) della rubrica (pag. 6 e seg. e,quanto alla decisione di primo grado, pag. 2 e 3), con una pluralità di argomentazioni volteanche a specificare la data del commesso reato con la quale il ricorrente non si confrontaaffatto (in presenza di una doppia decisione conforme), limitandosi a proporre una propriaversione alternativa, anche in questa sede, quanto alla specifica caratterizzazione dellacondotta ascritta quanto al tempus commissi delicti.Infine, si deve considerare che alcuna nullità può essere ricollegata alla mancataannotazione delle conclusioni nel corpo della sentenza, non contemplando l'archetipo di cuiall'art. 546 cod. proc. pen., che pure prevede alla lett. d) l'indicazione delle conclusioni nellaintestazione del provvedimento decisorio, alcuna ipotesi patologica conseguente a taleomissione, anche attesa la natura delle osservazioni richiamate nella nota difensiva oggettodei motivi di ricorso, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore censura sul puntoquanto alla eventuale e decisiva omissione anche di ulteriori attività ai sensii dell'art. 603cod. proc. pen.5.Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali ed ella somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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