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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13638/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina, con ordinanza del 27 giugno 2023, dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di assise di Siracusa, confermata dalla Corte di assise di appello di Catania, con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena dell'ergastolo per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto a sua volta autore materiale del delitto, e di [OSCURATO:PERSONA].

Costoro avevano riferito di avere ricevuto un mandato da [OSCURATO:PERSONA] e di avere richiesto e ottenuto da Filippo Sesta l'«autorizzazione» a commettere l'omicidio ottenendone il relativo benestare, oltre che armi.

La Corte di appello di Messina rilevava come la 'prova nuova' apportata dal Sesta consistesse nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], già moglie di [OSCURATO:PERSONA], la quale in data 1 agosto 2022, in sede di indagini difensive, evidenziava come [OSCURATO:PERSONA] fosse portatore di un interesse personale all'eliminazione di Randone, perché suo concorrente nel commercio di pellame, tanto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano rallegrati dopo l'omicidio. [OSCURATO:PERSONA] riferiva, però, che mai aveva sentito i due riferire del ruolo assunto da Sesta nella vicenda.

La Corte di appello ha ritenuto che l'esistenza di un interesse proprio di [OSCURATO:PERSONA] non fosse incompatibile con la necessità di ottenere l'autorizzazione da Sesta, come anche che Matarazzo era già stata escussa nel corso del giudizio di merito e che la Corte di assise di appello di Catania ne aveva ritenuto, per un verso, la inattendibilità a seguito del dovere di testimoniare maturato solo sedici anni dopo i fatti, nonché l'assenza di incidenza delle di lel dichiarazioni in relazione al quadro probatorio a carico di Sesta.

La Corte messinese, inoltre, rilevava come l'istanza di revisione non avesse fatto alcun riferimento alle dichiarazioni rese a suo tempo dalla Matarazzo, rappresentando come le stesse dovessero valutarsi come sovrapponibili o, in caso contrario, comunque inattendibili a distanza di trenta anni dai fatti.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Filippo Sesta consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce violazione degli artt. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

La Corte messinese avrebbe trascurato di verificare l'inattendibilità dei due collaboratori di giustizia che accusavano Sesta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto costoro avrebbero collocato la consegna di armi da parte di Sesta sei mesi prima dell'omicidio e il permesso accordato loro tre mesi prima, diversamente da quanto dichiarato nel procedimento cd.

«Duocezio», dichiarazioni queste ultime costituenti materiale probatorio utilizzabile, ove si riferiva che la consegna delle armi era avvenuta un mese prima dell'omicidio.

Tale ultimo dato, però, risultava contraddetto dallo stato di detenzione di Sesta cosicché, secondo il ricorrente, i dichiaranti avrebbero modificato la versione anticipando la consegna delle armi a sei mesi prima.

Lamenta il ricorrente anche che la Corte di assise di appello di Catania non abbia fatto riferimento al diverso possibile movente dell'omicidio, relativo alla concorrenza commerciale, essendo venuta meno la certezza della responsabilità del mandante [OSCURATO:PERSONA], come anche non abbia approfondito la scansione degli incontri fra [OSCURATO:PERSONA] e Sesta.La inattendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deriverebbe dalle dichiarazioni della Matarazzo, coniuge separato di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva come vi fosse un autonomo interesse di [OSCURATO:PERSONA] all'eliminazione di Randone, il che escluderebbe la necessità degli incontri con Sesta per ottenere l'autorizzazione e le armi.

L'ordinanza impugnata non si confronterebbe con tali emergenze e con la circostanza che la Matarazzo mai fu escussa nel corso del giudizio in ordine ai profili relativi al movente dell'omicidio, a fronte dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] quale mandante.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rappresentando come lo stesso proponga una non consentita rivalutazione della attendibilità dei dichiaranti, né si confronti con le logiche argomentazioni della Corte territoriale, in ordine alla assenza di incidenza della prova nuova sul quadro probatorio complessivo.

5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre premettere delle precisazioni di carattere generale sul giudizio di revisione e sui poteri, nonché sui corrispondenti limiti della Corte territoriale, già definiti da Sez. 5, n. 26579 del 21/02/2018, G., Rv. 273228 - 01, che questo Collegio condivide.

I poteri e le facoltà della Corte territoriale nel giudizio di revisione si confrontano necessariamente con la tipologia della richiesta di revisione e sono condizionati dall'accezione e portata dei casi di revisione: deduzione del contrasto tra giudicati (art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a) ovvero deduzione di prove nuove (art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c).

E, in proposito, va evidenziato che, anche nelle ipotesi in cui il novum posto a fondamento dell'istanza di revisione sia costituito non già da una prova nuova, ancora da assumere, da valutare astrattamente e prospetticamente nella propria efficacia dimostrativa, bensì dal contrasto tra giudicati, al giudice é pur sempre demandata la mera delibazione sommaria, ma non superficiale, degli elementi addotti a capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza (Sez. 3, n. 28716 del 03/04/2003, Valleverde, Rv. 225449; Sez. 1, n. 4837 del 6/10/1998, Bompressi, Rv. 211455); tale sindacato, peraltro, ricomprende necessariamente il potere di controllo preliminare circa eventuali non persuasività o incongruenze, rilevabili ictu ()culi, dei risultati probatori posti a base dell'impugnazione straordinaria (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, Giunta, Rv. 245770; Sez. 1, n. 45612 del 05/11/2003, Drozdzik, Rv. 227131; Sez. 3, n. 19787 del 28/02/2003, Bolognese e altro, Rv. 224813).

In sintesi, la delibazione preliminare circa l'ammissibilità della domanda di revisione deve, per quel che concerne la valutazione della sussistenza di ciascuna delle ipotesi di cui all'art. 630 c.p.p., arrestarsi all'obiettivo riscontro della presenza, nell'allegazione difensiva, di specifiche situazioni riconducibili a quelle ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell'ingiustizia della sentenza irrevocabile e deve testare in modo sommario, ma non superficiale, la capacità delle nuove prove di capovolgere la statuizione di colpevolezza.

2. Va evidenziato che il tema di prova dedotto come nuovo sia da rinvenirsi esclusivamente nella dichiarazione della Matarazzo, dovendo per il resto evidenziarsi come l'istanza di revisione e il ricorso richiedano una non consentita rivalutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delibazione già operata nella fase di merito e ritenuta conforme alle regole di valutazione, oltre che priva di manifeste illogicità, da questa Corte, Sez. 1, n. 21955 del 2010, che in sentenza, a foll. 26 e ss., giunge alla conclusione della infondatezza dei motivi di ricorso sia in ordine alla attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], che rendeva anche dichiarazioni autoaccusatorie, sia anche in relazione alla verifica dell'impatto dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] sulla tenuta della motivazione della Corte di appello catanese in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e Sesta.

Tale argomento viene in modo non consentito, in assenza di elementi di novità, ripreso anche dall'attuale istanza di revisione.

Infatti, la menzionata assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], osserva la Corte di legittimità, conseguiva non all'assenza di attendibilità dei dichiaranti, ma alla assenza di elementi di riscontro individualizzanti, non potendo intendersi tale la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] che in questo caso (a differenza di quello di Sesta) era de relato — per aver saputo proprio da [OSCURATO:PERSONA] del mandato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] — cosicché [OSCURATO:PERSONA] non poteva fungere da autonomo riscontro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla prova nuova, la Corte territoriale rileva come il ricorrente non chiarisca quale sia il diverso tenore delle dichiarazioni della Nlatarazzo rispetto a quelle rese nel corso del giudizio di appello, e comunque correttamente la Corte territoriale di Messina rileva come già sussista una valutazione, se non altro di non incidenza, delle dichiarazioni di Matarazzo rispetto al quadro probatorio a carico di Sesta.

D'altro canto, la Corte territoriale correttamente esclude la novità della prova, in quanto prove nuove rilevanti a norma dell'art.630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente (Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, dep., 2002, Pisano, Rv. 220443 - 01).

Ma nel caso in esame le originarie dichiarazioni della Matarazzo sono state valutate esplicitamente.

3. La Corte di appello, per altro, fa buon governo del principio per cui in tema di revisione la prova nuova è quella che, ex art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028 - 01; mass. conf.: N. 1155 del 1999 Rv. 216024 - 01, N. 20022 del 2014 Rv. 259778 - 01); occorre, viene correttamente precisato, che la comparazione fra le prove asseritamente nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile implichi non solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, ma anche una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento; ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del "novum" (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Dessolis, Rv. 275619 - 01).

L'istanza di revisione proposta non si confronta con il completo quadro probatorio che aveva condotto alla condanna di Sesta, che comunque la Corte di cassazione indicava non solo fondato sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: l'ordinanza ora impugnata evidenzia con motivazione congrua la non decisività dell'esistenza di un interesse di [OSCURATO:PERSONA] a eliminare Randone, per questione di concorrenza commerciale, come anche la natura non dirimente della circostanza che la Matarazzo non abbia mai saputo del permesso di Sesta rilasciato ai due dichiaranti.I.

A tal proposito, va evidenziato come essendo Sesta indicato come un «personaggio malavitoso di spicco» (cfr. sentenza di questa Corte, Sez. 1, cit.) che autorizza l'omicidio, e non essendo ritenuto il mandante, correttamente la Corte di appello esclude che l'esistenza di un interesse proprio di [OSCURATO:PERSONA] abbia la forza di neutralizzare logicamente la necessità dell'autorizzazione di Sesta o anche dell'offerta di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il nome di Sesta non doveva essere fatto necessariamente da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla moglie di [OSCURATO:PERSONA], che anzi, come emerge dal verbale delle dichiarazioni dell'agosto 2022, riferisce di avere carpito casualmente la conversazione dopo l'omicidio, attraverso la finestra, all'insaputa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ne parlavano in auto fra loro, per altro a distanza di tempo dall'intervenuto «permesso», quindi senza dover evidentemente far riferimento a Sesta, e comunque senza l'intenzione di mettere Matarazzo al corrente dell'omicidio e delle sue modalità: dal che la circostanza che la donna ben poteva non essere messa al corrente dell'autorizzazione da parte di Sesta.

Il motivo è pertanto in parte generico e in parte manifestamente infondato.

4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con ordinanza del 27 giugno 2023, dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di assise di Siracusa, confermata dalla Corte di assise di appello di Catania, con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena dell'ergastolo per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto a sua volta autore materiale del delitto, e di [OSCURATO:PERSONA]. Costoro avevano riferito di avere ricevuto un mandato da [OSCURATO:PERSONA] e di avere richiesto e ottenuto da Filippo Sesta l'«autorizzazione» a commettere l'omicidio ottenendone il relativo benestare, oltre che armi. La Corte di appello di Messina rilevava come la 'prova nuova' apportata dal Sesta consistesse nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], già moglie di [OSCURATO:PERSONA], la quale in data 1 agosto 2022, in sede di indagini difensive, evidenziava come [OSCURATO:PERSONA] fosse portatore di un interesse personale all'eliminazione di Randone, perché suo concorrente nel commercio di pellame, tanto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano rallegrati dopo l'omicidio. [OSCURATO:PERSONA] riferiva, però, che mai aveva sentito i due riferire del ruolo assunto da Sesta nella vicenda. La Corte di appello ha ritenuto che l'esistenza di un interesse proprio di [OSCURATO:PERSONA] non fosse incompatibile con la necessità di ottenere l'autorizzazione da Sesta, come anche che Matarazzo era già stata escussa nel corso del giudizio di merito e che la Corte di assise di appello di Catania ne aveva ritenuto, per un verso, la inattendibilità a seguito del dovere di testimoniare maturato solo sedici anni dopo i fatti, nonché l'assenza di incidenza delle di lel dichiarazioni in relazione al quadro probatorio a carico di Sesta. La Corte messinese, inoltre, rilevava come l'istanza di revisione non avesse fatto alcun riferimento alle dichiarazioni rese a suo tempo dalla Matarazzo, rappresentando come le stesse dovessero valutarsi come sovrapponibili o, in caso contrario, comunque inattendibili a distanza di trenta anni dai fatti. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Filippo Sesta consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione degli artt. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. La Corte messinese avrebbe trascurato di verificare l'inattendibilità dei due collaboratori di giustizia che accusavano Sesta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto costoro avrebbero collocato la consegna di armi da parte di Sesta sei mesi prima dell'omicidio e il permesso accordato loro tre mesi prima, diversamente da quanto dichiarato nel procedimento cd. «Duocezio», dichiarazioni queste ultime costituenti materiale probatorio utilizzabile, ove si riferiva che la consegna delle armi era avvenuta un mese prima dell'omicidio. Tale ultimo dato, però, risultava contraddetto dallo stato di detenzione di Sesta cosicché, secondo il ricorrente, i dichiaranti avrebbero modificato la versione anticipando la consegna delle armi a sei mesi prima. Lamenta il ricorrente anche che la Corte di assise di appello di Catania non abbia fatto riferimento al diverso possibile movente dell'omicidio, relativo alla concorrenza commerciale, essendo venuta meno la certezza della responsabilità del mandante [OSCURATO:PERSONA], come anche non abbia approfondito la scansione degli incontri fra [OSCURATO:PERSONA] e Sesta.La inattendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deriverebbe dalle dichiarazioni della Matarazzo, coniuge separato di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva come vi fosse un autonomo interesse di [OSCURATO:PERSONA] all'eliminazione di Randone, il che escluderebbe la necessità degli incontri con Sesta per ottenere l'autorizzazione e le armi. L'ordinanza impugnata non si confronterebbe con tali emergenze e con la circostanza che la Matarazzo mai fu escussa nel corso del giudizio in ordine ai profili relativi al movente dell'omicidio, a fronte dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] quale mandante. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rappresentando come lo stesso proponga una non consentita rivalutazione della attendibilità dei dichiaranti, né si confronti con le logiche argomentazioni della Corte territoriale, in ordine alla assenza di incidenza della prova nuova sul quadro probatorio complessivo. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere delle precisazioni di carattere generale sul giudizio di revisione e sui poteri, nonché sui corrispondenti limiti della Corte territoriale, già definiti da Sez. 5, n. 26579 del 21/02/2018, G., Rv. 273228 - 01, che questo Collegio condivide. I poteri e le facoltà della Corte territoriale nel giudizio di revisione si confrontano necessariamente con la tipologia della richiesta di revisione e sono condizionati dall'accezione e portata dei casi di revisione: deduzione del contrasto tra giudicati (art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a) ovvero deduzione di prove nuove (art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c). E, in proposito, va evidenziato che, anche nelle ipotesi in cui il novum posto a fondamento dell'istanza di revisione sia costituito non già da una prova nuova, ancora da assumere, da valutare astrattamente e prospetticamente nella propria efficacia dimostrativa, bensì dal contrasto tra giudicati, al giudice é pur sempre demandata la mera delibazione sommaria, ma non superficiale, degli elementi addotti a capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza (Sez. 3, n. 28716 del 03/04/2003, Valleverde, Rv. 225449; Sez. 1, n. 4837 del 6/10/1998, Bompressi, Rv. 211455); tale sindacato, peraltro, ricomprende necessariamente il potere di controllo preliminare circa eventuali non persuasività o incongruenze, rilevabili ictu ()culi, dei risultati probatori posti a base dell'impugnazione straordinaria (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, Giunta, Rv. 245770; Sez. 1, n. 45612 del 05/11/2003, Drozdzik, Rv. 227131; Sez. 3, n. 19787 del 28/02/2003, Bolognese e altro, Rv. 224813). In sintesi, la delibazione preliminare circa l'ammissibilità della domanda di revisione deve, per quel che concerne la valutazione della sussistenza di ciascuna delle ipotesi di cui all'art. 630 c.p.p., arrestarsi all'obiettivo riscontro della presenza, nell'allegazione difensiva, di specifiche situazioni riconducibili a quelle ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell'ingiustizia della sentenza irrevocabile e deve testare in modo sommario, ma non superficiale, la capacità delle nuove prove di capovolgere la statuizione di colpevolezza. 2. Va evidenziato che il tema di prova dedotto come nuovo sia da rinvenirsi esclusivamente nella dichiarazione della Matarazzo, dovendo per il resto evidenziarsi come l'istanza di revisione e il ricorso richiedano una non consentita rivalutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delibazione già operata nella fase di merito e ritenuta conforme alle regole di valutazione, oltre che priva di manifeste illogicità, da questa Corte, Sez. 1, n. 21955 del 2010, che in sentenza, a foll. 26 e ss., giunge alla conclusione della infondatezza dei motivi di ricorso sia in ordine alla attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], che rendeva anche dichiarazioni autoaccusatorie, sia anche in relazione alla verifica dell'impatto dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] sulla tenuta della motivazione della Corte di appello catanese in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e Sesta. Tale argomento viene in modo non consentito, in assenza di elementi di novità, ripreso anche dall'attuale istanza di revisione. Infatti, la menzionata assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], osserva la Corte di legittimità, conseguiva non all'assenza di attendibilità dei dichiaranti, ma alla assenza di elementi di riscontro individualizzanti, non potendo intendersi tale la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] che in questo caso (a differenza di quello di Sesta) era de relato — per aver saputo proprio da [OSCURATO:PERSONA] del mandato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] — cosicché [OSCURATO:PERSONA] non poteva fungere da autonomo riscontro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla prova nuova, la Corte territoriale rileva come il ricorrente non chiarisca quale sia il diverso tenore delle dichiarazioni della Nlatarazzo rispetto a quelle rese nel corso del giudizio di appello, e comunque correttamente la Corte territoriale di Messina rileva come già sussista una valutazione, se non altro di non incidenza, delle dichiarazioni di Matarazzo rispetto al quadro probatorio a carico di Sesta. D'altro canto, la Corte territoriale correttamente esclude la novità della prova, in quanto prove nuove rilevanti a norma dell'art.630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep., 2002, Pisano, Rv. 220443 - 01). Ma nel caso in esame le originarie dichiarazioni della Matarazzo sono state valutate esplicitamente. 3. La Corte di appello, per altro, fa buon governo del principio per cui in tema di revisione la prova nuova è quella che, ex art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028 - 01; mass. conf.: N. 1155 del 1999 Rv. 216024 - 01, N. 20022 del 2014 Rv. 259778 - 01); occorre, viene correttamente precisato, che la comparazione fra le prove asseritamente nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile implichi non solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, ma anche una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento; ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del "novum" (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Dessolis, Rv. 275619 - 01). L'istanza di revisione proposta non si confronta con il completo quadro probatorio che aveva condotto alla condanna di Sesta, che comunque la Corte di cassazione indicava non solo fondato sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: l'ordinanza ora impugnata evidenzia con motivazione congrua la non decisività dell'esistenza di un interesse di [OSCURATO:PERSONA] a eliminare Randone, per questione di concorrenza commerciale, come anche la natura non dirimente della circostanza che la Matarazzo non abbia mai saputo del permesso di Sesta rilasciato ai due dichiaranti.I. A tal proposito, va evidenziato come essendo Sesta indicato come un «personaggio malavitoso di spicco» (cfr. sentenza di questa Corte, Sez. 1, cit.) che autorizza l'omicidio, e non essendo ritenuto il mandante, correttamente la Corte di appello esclude che l'esistenza di un interesse proprio di [OSCURATO:PERSONA] abbia la forza di neutralizzare logicamente la necessità dell'autorizzazione di Sesta o anche dell'offerta di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il nome di Sesta non doveva essere fatto necessariamente da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla moglie di [OSCURATO:PERSONA], che anzi, come emerge dal verbale delle dichiarazioni dell'agosto 2022, riferisce di avere carpito casualmente la conversazione dopo l'omicidio, attraverso la finestra, all'insaputa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ne parlavano in auto fra loro, per altro a distanza di tempo dall'intervenuto «permesso», quindi senza dover evidentemente far riferimento a Sesta, e comunque senza l'intenzione di mettere Matarazzo al corrente dell'omicidio e delle sue modalità: dal che la circostanza che la donna ben poteva non essere messa al corrente dell'autorizzazione da parte di Sesta. Il motivo è pertanto in parte generico e in parte manifestamente infondato. 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese